Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.25160 del 10/11/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3546/2019 proposto da:

L.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI, 4, INT. 19, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA MAZZONI, rappresentato e difeso dall’avvocato CIRO DI VUOLO;

– ricorrenti –

contro

INPS GESTIONE EX INPDAP DIREZIONE GENERALE LOMBARDIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CIPRIANI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3617/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 26/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/07/2020 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

RILEVATO

che:

L.L. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso per l’importo di Euro 110.686,53 in favore di INPS Gestione ex INPDAP, a titolo di indennità per illegittima occupazione di unità immobiliare ad uso magazzino sita in *****, innanzi al Tribunale di Milano. Il Tribunale adito, previa CTU, revocò il decreto ingiuntivo e condannò l’opponente al pagamento della somma di Euro 147.200,00. Avverso detta sentenza propose appello il L.. Con sentenza di data 26 luglio 2018 la Corte d’appello di Milano rigettò l’appello, condannando l’appellante alla rifusione delle spese processuali nonchè al pagamento della somma di Euro 2.000,00 ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, stante la manifesta infondatezza dell’appello.

Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che, rigettata in primo grado la domanda proposta dal L. ai sensi dell’art. 2932 c.c., con riferimento al box-magazzino in relazione al D.L. n. 203 del 2005, relativo alla regolarizzazione degli occupanti e conduttori in base ad assegnazioni irregolari, in pendenza dell’appello non sussistevano i presupposti per ritenere insussistente la pretesa dell’INPS e che il medesimo INPS era succeduto ex lege a SCIP in tutti i rapporti inerenti l’immobile, sicchè infondata era la relativa eccezione, peraltro tardivamente proposta. Aggiunse che le prove testimoniali erano inammissibili con riferimento ad occupazione che per legge doveva risultare da atto scritto (era passato in giudicato, perchè non impugnato, l’accertamento del Tribunale di mancanza della forma scritta dell’accordo circa l’occupazione del box-magazzino per la mancata menzione dell’accordo medesimo nel contratto di locazione in vigore fra le parti) e che, stante la natura di danno in re ipsa nel caso di occupazione illegittima ed il riferimento a presunzioni semplici, la liquidazione, non potendosi fare riferimento al criterio per abitazione in relazione a magazzino, doveva essere fatta in via equitativa secondo parametri di canone di libero mercato.

Ha proposto ricorso per cassazione L.L. sulla base di sette motivi e resiste con controricorso la parte intimata. E’ stato fissato il ricorso in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. E’ stata presentata memoria.

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2723 c.c., L. n. 431 del 1998, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nullità della sentenza per mancanza di motivazione, nonchè omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva la parte ricorrente che vi è omesso esame della circostanza della consegna delle chiavi del box-magazzino da parte di V.F., in sostituzione del box reso inutilizzabile da ingenti infiltrazioni di acqua piovana, da cui risultava la natura pertinenziale del locale, e che la sentenza è nulla per mancanza della motivazione circa la mancata ammissione della prova testimoniale su tale circostanza (peraltro in altri casi l’INPS aveva consegnato le unità box-magazzini senza regolare contratto di locazione).

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello ha omesso di motivare in ordine all’istanza di sospensione del processo in attesa di definizione di quello relativo alla domanda ai sensi dell’art. 2932.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2697 c.c., artt. 100,112,167,345 c.p.c., D.L. n. 207 del 2008, art. 43 bis, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè nullità della sentenza per mancanza di motivazione. Osserva la parte ricorrente che l’immobile, originariamente di proprietà INPDAP (oggi INPS), per effetto di una serie di cartolarizzazioni era stato di proprietà di SCIP dal 2003 al 2009 e che del D.L. n. 207 del 2008, art. 43 bis, non parla di subentro nei rapporti, ma prevede solo che dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto i soggetti originariamente proprietari degli immobili sono sostituiti alla SCIP in tutti i rapporti relativi agli immobili trasferiti, sicchè titolare del diritto all’indennità di occupazione era SCIP. Aggiunge che erroneamente il giudice di appello ha ritenuto tardiva l’eccezione in quanto relativa al difetto di legittimazione attiva, rilevabile d’ufficio.

Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1223,1226,2043,2056 e 2697 c.c., nonchè omessa e insufficiente motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che la corte territoriale ha ritenuto che il danno potesse configurarsi in re ipsa, ma, come precisato da Cass. n. 13701 del 2018, il danno da occupazione abusiva di immobile non può essere considerato in re ipsa e l’INPS ha omesso di allegare circostanze ai fini della presenza del danno.

Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1226 c.c., nonchè omessa e contraddittoria motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che risulta omessa la motivazione circa il ricorso alla liquidazione in via equitativa del danno e che non era stata accertata l’esistenza di un danno risarcibile.

Con il sesto motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonchè violazione degli artt. 3 e 97 Cost., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che è stato omesso l’esame del fatto che altre unità box-magazzino sono state oggetto di vendita in base al D.L. n. 203 del 2005 e che l’INPS ha posto in essere una disparità di trattamento. Aggiunge che il CTU non ha acquisito la documentazione relativa alle altre unità immobiliari.

Con il settimo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c., nonchè omessa e contraddittoria motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che la pronuncia di responsabilità aggravata è priva di motivazione.

Il ricorso è inammissibile. è inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso, contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione ed univocamente dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali (Cass. 23 gennaio 2020, n. 1525; 2 luglio 2019, n. 17708; 5 novembre 2018, n. 28146; 11 ottobre 2018, n. 25177; 30 marzo 2018, n. 7940; 24 luglio 2017, n. 18257; 21 marzo 2005, n. 6070; 16 dicembre 2004, n. 23381).

La procura del presente ricorso, su foglio aggiunto al medesimo, contiene espressioni incompatibili con il giudizio di legittimità: il riferimento ad ogni fase e grado ivi compresa la fase dell’esecuzione, la possibilità di chiamare terzi in causa e di presentare domande riconvenzionali, la possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ed alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati (mentre nessun riferimento vi è al giudizio di cassazione o alla sentenza impugnata). Deve pertanto concludersi nel senso della carenza della procura speciale.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

In caso di ricorso per cassazione dichiarato inammissibile per difetto di una valida procura rilasciata al difensore, deve provvedersi alla dichiarazione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come novellato dalla L. n. 228 del 2012, sicchè, trattandosi di attività processuale della quale il legale assume esclusivamente la responsabilità, su di lui e non sulla parte grava la pronuncia relativa alle spese del giudizio, compreso il raddoppio dell’importo dovuto a titolo di contributo unificato (Cass. 9 dicembre 2019, n. 32008; 10 ottobre 2019, n. 25435; 20 giugno 2006, n. 14281).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l’avv. Ciro Di Vuolo al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’avv. Ciro Di Vuolo, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2020

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