LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1384-2019 proposto da:
T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GERMANA VILLIRILLO;
– ricorrente –
contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato TERESA ANGELA TARSITANO;
– controricorrente –
contro
S.M., C.G.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1084/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 29/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELE POSITANO.
RILEVATO
che:
con sentenza depositata il 12 maggio 2016, il Tribunale di Crotone, aveva affermato la responsabilità esclusiva di C.G. nella determinazione del sinistro. Questi, a bordo dell’autovettura Fiat Panda, di proprietà della madre ed assicurata con Unipol Sai Assicurazioni, aveva effettuato una manovra di svolta a sinistra per immettersi in una stazione di servizio, omettendo di segnalare tale condotta e di dare la precedenza alla moto guidata da T.A. che sopraggiungeva nell’opposto senso di marcia, impattando contro di essa, nonostante la manovra di frenata posta in essere da quest’ultimo. Il Tribunale applicava le tabelle del Tribunale di Milano, personalizzate con un aumento del 25%, in considerazione della particolare gravità del periodo di malattia;
avverso tale decisione proponeva appello T.A., con atto di citazione del 12 dicembre 2016, lamentando il mancato riconoscimento di maggiori spese documentate e non contestate da controparte. Censurava, altresì, la decisione di rigetto della domanda di risarcimento del danno emergente e del lucro cessante connesso al prolungato periodo di inabilità temporanea che avrebbe precluso l’esercizio della libera professione di avvocato. Si costituiva l’assicuratore evidenziando che le lesioni subite non incidevano sulla capacità lavorativa dell’appellante. La compagnia spiegava appello incidentale in quanto il Tribunale aveva ritenuto responsabile esclusivo del sinistro il C., liquidando un danno consistente nella misura del 28% che, secondo la compagnia, comprendeva anche la necessità di sostituire la protesi, che costituiva un intervento normalmente erogato dal servizio sanitario nazionale con una spesa inferiore a quella ritenuta in sentenza. Infine, l’importo non avrebbe dovuto essere rivalutato poichè le tabelle del Tribunale di Milano esprimevano valori in moneta quale;
la Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza n. 2084 del 29 maggio 2018, in riforma della sentenza impugnata, condannava l’assicuratore, il conducente e la proprietaria al pagamento della somma di Euro 134.668, oltre interessi e rivalutazione compensando per metà le spese del doppio grado di giudizio, così accogliendo il primo il secondo motivo dell’appello principale;
avverso tale decisione propone ricorso per cassazione T.A., affidandosi a un unico motivo, illustrato con memoria. Si costituisce Unipol Sai Assicurazioni depositando controricorso e memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
con l’unico articolato motivo si deduce la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, per violazione l’art. 115 c.p.c., per avere la Corte territoriale omesso l’esame delle risultanze della consulenza depositata l’8 luglio 2014, dei chiarimenti depositati il 15 luglio 2014 e delle integrazioni alle stesse. Il consulente aveva riconosciuto la necessità di interventi chirurgici futuri (rimozione dei mezzi di sintesi e protesizzazione del ginocchio) mentre la Corte da appello avrebbe svilito tali elementi ad eventi puramente eventuali. Sotto altro profilo, negare il diritto di individuare la protesi più idonea significherebbe limitare la libertà di scelta dello specialista non trattandosi di spese voluttuarie. Inoltre, riguardo alla particolare specializzazione della clinica Villalba, in considerazione della non contestazione da parte della compagnia di assicurazione, la Corte d’Appello non avrebbe potuto adottare una decisione differente, limitando la misura del risarcimento. Sotto altro profilo la sentenza sarebbe nulla per insufficiente motivazione circa un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, laddove la Corte non ha tenuto conto delle dichiarazioni dei redditi per gli anni fiscali 2009, 2010 e 2011. Ricorrerebbe, altresì, la violazione del codice delle assicurazioni private, art. 137, oltre che degli artt. 2043,2056,1223,1226 e 2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, per il mancato riconoscimento della rivalutazione e degli interessi sulle somme liquidate. Le dichiarazioni dei redditi avrebbero efficacia probatoria privilegiata rispetto alla quale la Corte avrebbe erroneamente disatteso la documentazione, adottando un criterio equitativo non consentito e pervenendo ad una decisione errata;
il ricorso è improcedibile in assenza di copia notificata della sentenza completa di asseverazione, non trovando applicazione l’effetto sanante oggetto di Cass. Sez. U. n. 8312 del 25/03/2019. “Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata – redatta in formato elettronico e sottoscritta digitalmente, e necessariamente inserita nel fascicolo informatico -, priva di attestazione di conformità del difensore del D.L. n. 179 del 2012, ex art. 16 bis, comma 9 bis, convertito dalla L. n. 221 del 2012, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l’improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca la conformità della copia informale all’originale”;
nel caso di specie, il controricorrente ha espressamente eccepito l’improcedibilità ed ha depositato nel proprio fascicolo la copia notificata della sentenza, ma con attestazione priva di sottoscrizione. Inoltre, talune delle parti intimate ( S.M. ed altri) non si sono costituite in sede di legittimità;
pertanto, opera il principio affermato dalla stessa decisione delle Sezioni Unite, secondo cui “nell’ipotesi in cui, invece, la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica, entro l’udienza di discussione o l’adunanza in camera di consiglio”. Tale adempimento non è stato espletato;
a prescindere da ciò, il primo motivo è infondato nella parte in cui si sostiene che la Corte territoriale avrebbe omesso l’esame dei chiarimenti alla CTU, in quanto il giudice di appello ha correttamente affermato che la percentuale di invalidità permanente è stata determinata dando per scontato che l’evoluzione artrosica del ginocchio richiederà due interventi, quello di rimozione dei mezzi di sintesi e quello di apposizione della protesi, sulla base dei quali è stata calcolata la percentuale di invalidità permanente finale e residua;
quanto alla seconda questione, relativa al diritto del danneggiato di scegliere di eseguire due interventi presso una struttura privata e specializzata, nonostante si tratti di interventi rientranti tra quelli usualmente praticati nei centri ospedalieri e le cui spese sono coperte dal servizio sanitario nazionale, la censura è generica riguardo alla particolare difficoltà dell’intervento o all’elevata specializzazione della clinica privata che ha predisposto il preventivo di spesa. Inoltre, riguardo alla non contestazione della particolare specializzazione di tale clinica da parte della compagnia di assicurazioni, il motivo è inammissibile poichè non si allega, trascrive o localizza l’atto difensivo contenente tale affermazione e, soprattutto, lo scritto difensivo successivo di controparte che non avrebbe sollevato alcuna contestazione specifica sul punto. Infine, è inammissibile la questione di nullità della sentenza per mancato riconoscimento del danno da inabilità temporanea connesso all’esecuzione dei due interventi di cui si è detto, poichè la questione risulta nuova, e parte ricorrente non ha trascritto, allegato o localizzato l’atto (quello di appello) con il quale la tematica sarebbe stata sottoposta alla Corte territoriale; il secondo motivo è inammissibile poichè, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge, in realtà, censura la congruità della motivazione nella parte in cui la Corte territoriale, sulla base di una argomentazione ragionevole, ha valutato l’effettiva durata del periodo di inabilità riconducibile al sinistro (5 mesi dell’anno 2010 e 3 mesi dell’anno 2011) alla luce della natura dell’attività professionale svolta dal danneggiato, valutando in via equitativa i dati relativi alle dichiarazioni reddituali. La censura si pone al di fuori del perimetro dell’art. 360 c.p.c., n. 5, di fatto evocato. Trattandosi di valutazione equitativa l’importo è stato determinato dalla Corte territoriale, già comprensivo della rivalutazione monetaria;
ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).
P.Q.M.
dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 5.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3 della Corte Suprema di Cassazione, il 17 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2021
Codice Civile > Articolo 1223 - Risarcimento del danno | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1226 - Valutazione equitativa del danno | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2043 - Risarcimento per fatto illecito | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2056 - Valutazione dei danni | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2697 - Onere della prova | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 3 - (Omissis) | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 4 - (Omissis) | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 115 - Disponibilita' delle prove | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 116 - Valutazione delle prove | Codice Procedura Civile