LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16442/2016 R.G. proposto da:
C.F., rappresentato e difeso dall’avv. Tommaso Rolfo e dall’avv. Gabriele Paloscia, con domicilio in Firenze, Via G.
Galliano n. 11;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO ***** S.R.L., in persona del Curatore p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Cesaroni, con domicilio eletto in Roma, Piazza Mazzini n. 27, presso l’avv. Benedetta Rosati;
– controricorrente –
e BUSINESS PARTNER ITALIA – SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., quale procuratrice speciale di BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., rappresentata e difesa dall’avv. Lucio de Angelis, con domicilio eletto in Roma, Via Val Gardena n. 3;
– controricorrente – ricorrente in via incidentale –
e M.M.;
– intimata –
e EMMEGICI S.A., in persona del legale rappresentante p.t.;
– intimata –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 555/2016, depositata in data 11.4.2016;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 19.1.2021 dal Consigliere FORTUNATO Giuseppe.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 555/2016 la Corte distrettuale di Firenze ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 331 c.p.c. – l’appello proposto da C.F. avverso la sentenza con cui il tribunale fiorentino, in accoglimento della domanda proposta dal Fallimento *****, aveva dichiarato l’inefficacia del contratto stipulato in data in data 3.1.2002 (con cui M.M. aveva alienato alla Emmegici s.a. taluni immobili in titolarità della fallita), nonchè del successivo contratto del 28.6.2005 (con cui detta società aveva ceduto le medesime consistenze immobiliari a C.F.), ritenendo che entrambi i negozi fossero stati conclusi in frode ai creditori.
Una prima notifica dell’atto di appello indirizzata alla Emmegici non era andata a buon fine, sicchè, all’udienza del 22.4.2014, era stato concesso termine fino al 20.7.2014 per notificare nuovamente l’impugnazione, fissando l’udienza del 27.1.2015.
Con istanza del 4.7.2014, l’appellante, facendo presente che la Emmegici – società di diritto svizzero – era stata cancellata d’ufficio dal Registro del commercio del *****, aveva chiesto alla Corte di merito di indicare a chi dovesse essere indirizzata la notifica, instando per la proroga del termine concesso all’udienza del 22.4.2014.
Con decreto del 18.8.2014, il Presidente di sezione, ritenendo che competesse alla parte individuare il destinatario dell’impugnazione, si era limitato a disporre che la notifica dovesse avvenire entro il 20.11.2014, rinviando l’udienza al 28.4.2015.
In data 5.12.2014, il C., oltre a richiedere nuovamente che fosse indicato il destinatario della notifica, aveva formulato istanza di ulteriore proroga del termine per provvedere all’adempimento.
Anche in tal caso, il presidente di sezione aveva disatteso la richiesta di chiarimenti, limitandosi a prorogare il termine per la notifica fino al 20.2.2015, con differimento dell’udienza al 10.11.2015.
Assunta la causa in decisione, la Corte distrettuale ha rilevato che la notifica alla Emmegici s.a. era stata eseguita solo il 16.4.2015 presso il procuratore speciale nominato dal Tribunale ai sensi dell’art. 78 c.p.c., e ha dichiarato inammissibile l’appello, regolando le spese. Per la cassazione di questa sentenza C.F. ha proposto ricorso basato su un unico motivo, illustrato con memoria.
La Curatela del fallimento ***** resiste con controricorso.
La Business Partner Italia s.p.a., quale procuratrice speciale della Banca nazionale del lavoro s.p.a., ha depositato controricorso con ricorso incidentale condizionato in due motivi, illustrati con memoria. M.M. e la Emmegici s.a. non hanno svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo del ricorso principale denuncia la violazione dell’art. 331 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sostenendo che, con il provvedimento del 19.1.2015, era stata rinviata l’udienza già prevista per la data del 28.4.2015 affinchè l’appellante potesse provvedere alla notificazione del rispetto del termine a comparire, mentre il termine del 20.2.2015 era stato fissato solo per notificare il provvedimento alle altre parti del giudizio. Di conseguenza, la notifica eseguita il 16.4.2015 era tempestiva, essendo ampiamente osservato il termine di comparizione di cui all’art. 163 bis c.p.c., rispetto alla data dell’udienza del 10.11.2015.
Si assume inoltre che solo con la comparsa conclusionale la Curatela ***** aveva eccepito, in modo pretestuoso, l’inammissibilità delle proroghe del termine di notifica dell’impugnazione, proroghe che erano invece pienamente legittime, dato che l’impossibilità di notificare tempestivamente l’appello era dipesa da una causa di forza maggiore, ai sensi dell’art. 153 c.p.c., comma 2.
Il primo motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione dell’art. 153 c.p.c., comma 1 e art. 331 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, contestando alla Corte di merito di aver concesso per ben due volte un nuovo termine per la notifica dell’appello, che invece, essendo perentorio, non poteva in alcun caso essere prorogato. L’appellante era, quindi, tenuto a notificare l’impugnazione entro il 20.7.2014, concesso all’udienza del 22.4.2014, dovendo dichiararsi comunque tardiva la notifica effettuata solo il 16.4.2015.
Il secondo motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’art. 331 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, evidenziando che la terza istanza di proroga del termine di notifica era stata depositata allorquando era ormai scaduto il termine perentorio del 20.11.2014, assegnato con provvedimento del 18.8.2014, ed inoltre la richiesta di proroga non era in alcun modo giustificata.
In ogni caso, già in primo grado il C. aveva prodotto un certificato camerale da cui risultava la nuova sede della Emmegici s.a.- nel frattempo divenuta Flexible Breaks s.a. – e quindi il mancato rispetto del termine per integrare il contraddittorio doveva imputarsi a negligenza dell’appellante, che avrebbe potuto attivarsi tempestivamente per ottenere la nomina di un curatore speciale della società appellata per effettuare la notifica.
2. Il ricorso principale è infondato.
La tesi del ricorrente, secondo cui provvedimento presidenziale del 19.1.2015 contemplasse un duplice adempimento, di cui l’uno consistente nella notifica alla Emmegici, da effettuare nel rispetto del termine a comparire ex art. 163 bis c.p.c., ed il secondo consistente nella notifica alle altre parti, da compiere entro il 20.2.2015, non può essere condivisa, dovendo anche escludersi che il tenore del provvedimento presidenziale fosse tale da ingenerare un legittimo affidamento in merito alla possibilità di integrare il contraddittorio anche oltre il 20.2.2015.
Il decreto, pur differendo l’udienza al 10.11.2015, per consentire la notifica dell’appello nel rispetto del termine a comparire, conteneva l’esplicita fissazione di un termine (20. 2.2015) proprio per provvedere all’adempimento.
L’assunto secondo cui la notifica doveva essere effettuata entro il 20.2.2015 non alla Emmegici s.a., ma solo alle altre parti del processo non trova alcun appiglio testuale ed anzi non si spiegherebbe che la Corte di merito, dopo aver già concesso una prima proroga, abbia inteso assegnare all’appellante un termine (ulteriore) notevolmente lungo e ben superiore a quello massimo di sei mesi stabilito dall’art. 307 c.p.c., comma 3, (nel testo applicabile ratione temporis; Cass. 26570/2008; Cass. 26401/2009; Cass. 5628/2014), in assenza di documentate ragioni giustificative. Nessun adempimento da compiere entro un dato termine poteva legittimamente imporsi all’appellante nei riguardi delle parti già regolarmente evocate nel giudizio di secondo grado: a queste ultime il provvedimento presidenziale, siccome emesso fuori udienza, andava solo comunicato (non notificato) ad opera della cancelleria, ai sensi dell’art. 136 c.p.c..
In definitiva, per quanto detto, l’ordine di integrazione del contraddittorio imponeva di notificare l’appello alla Emmegici s.a. entro il termine perentorio del 20.2.2015, per cui la notifica, eseguita il 16.4.2015, è stata correttamente ritenuta tardiva.
L’inammissibilità dell’impugnazione poteva essere disposta anche d’ufficio (Cass. 8790/2019; Cass. 8695/2019), ed è quindi irrilevante che la Curatela abbia sollevato la questione solo nella comparsa conclusionale di appello.
Data la tardività della notifica, non occorre.- infine – stabilire se le proroghe del termine ex art. 331 c.p.c., fossero state legittimamente concesse.
Il ricorso principale è respinto, con assorbimento di quello incidentale condizionato e con regolazione delle spese secondo soccombenza.
Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad Euro 200,00 per esborsi ed Euro 6000,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%, in favore di ciascun controricorrente.
Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda sezione civile, il 19 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021
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