LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 36370-2019 proposto da:
B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato PASQUALE PIZZUTI;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell’Avvocato LEOPOLDO FIORENTINO, rappresentato e difeso dall’Avvocato MARIA ANNUNZIATA;
– controricorrente –
contro
GENERALI ITALIA SPA, *****;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1225/2019 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 12/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.
RITENUTO IN FATTO
– che B.A. ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 1225/19, del 12 settembre 2019, della Corte di Appello di Salerno, che – rigettando il gravame dalla stessa esperito contro la sentenza n. 1273/15 del Tribunale di Salerno – ha confermato la reiezione della domanda risarcitoria proposta dall’odierna ricorrente nei confronti del Comune di Montecorvino Pugliano, in relazione ad una rovinosa caduta occorsale, il 25 dicembre 2006, all’interno del locale cimitero;
– che, in punto di fatto, la ricorrente riferisce di aver convenuto in giudizio il predetto Comune (autorizzato, a propria volta, a chiamare in causa, per essere dalla stessa manlevato, la società Generali Assicurazioni S.p.a., poi divenuta Generali Italia S.p.a.), lamentando che il sinistro subito sarebbe da ascrivere alla presenza di assi di legno infissi al suolo, che sostenevano un’armatura verticale installata per il rifacimento di una parte del muro perimetrale del cimitero, senza che fossero state apposte delle transenne che inibissero l’accesso a tale area di cantiere e segnalassero il pericolo che ne derivava;
– che l’adito Tribunale respingeva la domanda, con decisione confermata dal giudice di appello, che rigettava il gravame dell’attrice soccombente, sul presupposto che la vittima del sinistro – come emerso “dalla deposizione dell’unico teste escusso” – “aveva la concreta possibilità di percepire agevolmente la presenza delle assi di legno infisse al suolo e dei pali di ferro che, posti in modo inclinato, sostenevano l’armatura verticale installata per il rifacimento di una parte del muro perimetrale”, ritenendo, così, che l’evento lesivo fosse “riconducibile esclusivamente ad una sua disattenta condotta”, quantunque nella specie l’area di cantiere risultasse “non transennata, nè segnalata”, e ciò perchè “la dimensione e consistenza dell’impalcatura” costituivano “inequivoci indici sintomatici di una situazione di potenziale pericolo di cui l’appellante poteva e doveva avvedersi”;
– che avverso la sentenza della Corte salernitana la B. ricorre per cassazione, sulla base – come detto – di due motivi;
– che il primo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – falsa applicazione del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, art. 12 e violazione degli artt. 2050,2051 e 2697 c.c.;
– che, difatti, secondo la ricorrente, l’esercente un’attività di esecuzione di lavori su un bene pubblico – da considerarsi pericolosa ex art. 2050 c.c. – è assoggettato alla presunzione di responsabilità di cui alla norma da ultimo citata, in relazione ai danni subiti dagli utenti a causa e nello svolgimento dell’attività stessa, salvo che non dimostri di aver adottato le misure che la legge gli impone per evitare il danno, nelle specie rappresentate da quelle (non adottate dal Comune) previste dal D.Lgs. n. 494 del 1996, citato art. 12;
– che il secondo motivo denuncia – sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e falsa applicazione degli artt. 1227,2050,2051,2056 e 2697 c.c.;
– che, in particolare, si censura la sentenza impugnata perchè avrebbe gravato essa B. “di un onere alla quale non era tenuta stante la mancata adozione da parte del Comune della dovuta recinzione”, fermo, inoltre, restando che dalla prova testimoniale si evincerebbe “l’esatto contrario di quanto sostenuto dalla Corte territoriale”, ovvero che la situazione di pericolo fosse percepibile dall’interessata;
– che si censura, inoltre, la Corte territoriale, per aver travisato “il reale accadimento dei fatti”, in quanto essa nel “suo percorso argomentativo oblitera colpevolmente (…) che la circostanza che la ricorrente fosse solita frequentare il cimitero era superata dal fatto che l’impalcatura era in loco da appena una settimana e che l’avanzata età della medesima avrebbe dovuto consigliare con minor rigore l’indice di attenzione richiesta, anche in considerazione dei luoghi visatati”;
– che ha resistito all’impugnazione, con controricorso, il Comune di Montecorvino Pugliano, chiedendo la reiezione del ricorso;
– che è rimasta intimata, invece, la società Generali Italia S.p.a.;
– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio per la data dell’11 febbraio 2021;
– che entrambe le parti hanno depositato memoria, insistendo nelle rispettive argomentazioni, replicando, in particolare, la ricorrente agli argomenti indicati nella proposta formulata – nel senso della manifesta infondatezza – nella proposta del consigliere relatore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso è manifestamente infondato, ritenendo questo collegio che i rilievi svolti dalla ricorrente nella propria memoria non siano idonei a contrastare la proposta formulata dal consigliere relatore;
– che il primo motivo risulta in parte inammissibile e in parte non fondato;
– che è, infatti, inammissibile la censura che ipotizza la falsa applicazione dell’art. 2050 c.c. e del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, art. 12;
– che, per un verso, deve rilevarsi che la sentenza impugnata ricostruisce l’azione risarcitoria esperita dall’odierna ricorrente come volta a far valere (solo) un’ipotesi di responsabilità da cose in custodia, evidenziando – pag. 3 – che la B. ebbe a dolersi, con il primo motivo di gravame, del fatto che Tribunale avesse ritenuto che l’ente pubblico “potesse rispondere dei danni derivanti a terzi da beni demaniali secondo la regola generale sancita dall’art. 2043 c.c. e non alla stregua della speciale disciplina prevista dall’art. 2051 c.c.”;
– che, dunque, appare nuova la questione relativa all’applicabilità dell’art. 2050 c.c., la quale, oltretutto, postula che l’attività edilizia possa essere considerata “pericolosa”, ai sensi della norma suddetta, “solo quando comporti l’esecuzione di rilevante opere di trasformazione o di rivolgimento o di spostamento di masse terrose e scavi profondi ed interessanti vaste aree” (Cass. Sez. 3, sent. 9 aprile 2009, n. 8688, Rv. 607901-01; cfr. anche, in senso conforme, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 16 gennaio 2013, n. 919, Rv. 62527901; nello stesso senso, tra le altre, già Cass. Sez. 3, sent. 7 maggio 2007, n. 10300, Rv. 596783-01; Cass. Sez. 3, sent. 10 febbraio 2003, n. 1954, Rv. 560364-01; Cass. Sez. 3, sent. 3 novembre 1995, n. 11452, Rv. 494514-01; Cass. Sez. 2, sent. 12 dicembre 1988, n. 6739, Rv. 46100201), “quaestio face rimasta estranea all’accertamento condotto da ambo i giudici di merito;
– che, pertanto, va dato seguito al principio secondo cui, ove una determinata questione giuridica, che implichi un accertamento di fatto (come, appunto, nella specie, quella relativa alle dimensioni dell’attività edilizia) “non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa” (Cass. Sez. 2, ord. 24 gennaio 2019, n. 2038, Rv. 652251-02);
– che il motivo, inoltre, nella sua residua parte – ovvero, quanto alla censura di violazione dell’art. 2051 c.c. (e dell’art. 2697) – risulta non fondato, atteso che a fronte della ritenuta applicabilità, da parte della Corte territoriale, della responsabilità da cose in custodia, la prova liberatoria da parte del Comune potava consistere nell’allegazione di un comportamento semplicemente incauto dello stesso danneggiato, e non eccezionale e imprevedibile, come richiesto per la fattispecie di cui all’art. 2050 c.c. (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 21 novembre 2017, n. 27544, Rv. 646469-01) -;
– che, difatti, la responsabilità del custode si arresta di fronte al dovere di ragionevole cautela di chi usi la cosa, specie se si tratti di bene di ampie dimensioni e di proprietà pubblica (Cass. Sez. 6-3, ord. 3 aprile 2019, n. 9315, Rv. 653609-01; si veda anche, Cass. Sez. 6-3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27724, Rv. 651374-01; Cass. Sez. 3, ord. 1 febbraio 2018, n. 2480, Rv. 647934-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 22 dicembre 2017, n. 30775, Rv. 647197-01), e ciò in quanto “più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (cfr., in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. n. 2480 del 2018, cit.; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. n. 9315 del 2019, cit.), esito al quale la Corte salernitana è pervenuta valorizzando la circostanza che l’incidente avvenne “intorno alle 12.30 del 25 dicembre 2006 in condizioni di tempo soleggiato”, e dunque in presenza di “perfetta visibilità dello stato dei luoghi, determinata da ottimali condizioni atmosferiche”, non senza ulteriormente rilevare che pure “la conoscenza del percorso di cui l’appellante era abituata a servirsi nelle periodiche visite al cimitero”, nonchè il fatto che la donna fosse “in compagnia del figlio”, costituiscono, “soprattutto ove unitariamente considerati”, elementi tali da indurre a ritenere, stante anche l’evidenza dell’ingombro, che la responsabilità dell’evento lesivo fosse da ascrivere all’incauta condotta della B.;
– che il secondo motivo appare inammissibile, non prospettando un vizio di violazione di legge, se è vero che esso “consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità” (da ultimo, “ex multis”, Cass. Sez. 1, ord. 13 ottobre 2017, n. 24155, Rv. 645538-03; Cass. Sez. 1, ord. 14 gennaio 2019, n. 640, Rv. 652398-01; Cass. Sez. 1, ord. 5 febbraio 2019, n. 3340, Rv. 652549-02), e ciò in quanto il vizio di sussunzione “postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, sicchè è estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito” (Cass. Sez. 3, ord. 13 marzo 2018, n. 6035, Rv. 648414-01);
– che, pertanto, se il “discrimine tra l’ipotesi di violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione della fattispecie astratta normativa e l’ipotesi della erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa” (così, in motivazione, Cass. Sez., Un., sent. 26 febbraio 2021, n. 5442), deve rilevarsi che è proprio quest’ultima evenienza quella prospettata, inammissibilmente, nel caso di specie, visto che il presente motivo sollecita, in realtà, un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, censurando, tra l’altro, la decisione della Corte territoriale, in quanto essa nel “suo percorso argomentativo oblitera colpevolmente (…) che la circostanza che la ricorrente fosse solita frequentare il cimitero era superata dal fatto che l’impalcatura era in loco da appena una settimana e che l’avanzata età della medesima avrebbe dovuto consigliare con minor rigore l’indice di attenzione richiesta, anche in considerazione dei luoghi visatati”;
– che il ricorso va, dunque, rigettato;
– che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
– che in ragione del rigetto del ricorso, va dato atto – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
PQM
La Corte rigetta il ricorso, condannando B.A. a rifondere al Comune di Montecorvino Pugliano, le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonchè 15% per spese generali più accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2021
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