LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20207/2019 R.G. proposto da:
D.C.L., rappresentato e difeso dall’Avv. Sabrina Mautone;
– ricorrente –
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano ope legis in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrenti –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, n. 5866/2018, depositata il 19 dicembre 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 aprile 2021 dal Consigliere Emilio Iannello.
RILEVATO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado che, premessa la legittimazione passiva della sola Presidenza del Consiglio dei Ministri, aveva rigettato la domanda del Dott. D.C.L. volta a ottenere la condanna della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della Salute e del M.I.U.R., in solido, al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione della direttiva CEE 82/76/CEE, in tema di adeguata retribuzione spettante per la frequenza del corso di specializzazione in Chirurgia generale negli anni accademici dal 1980 al 1985.
Ha infatti ritenuto prescritto il relativo credito per essere decorso, alla data della domanda, il relativo termine decennale, dovendo questo farsi decorrere – ha affermato – dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11 con il quale il legislatore aveva riconosciuto il diritto ad una borsa di studio unicamente in favore degli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni 1983 – 1991 e destinatari delle sentenze passate in giudicato del Tar Lazio nn. 601 del 1993, 279 del 1994, 280 – 283 del 1994.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il D.C., con unico mezzo, cui resistono gli enti intimati, depositando controricorso.
3. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2946 e 2947 c.c. in relazione all’art. 2935 c.c. in correlazione con gli obblighi di lealtà, correttezza e buona fede della L. n. 370 del 1999, art. 11 e con la L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 4, comma 43.
Rileva, in sintesi, che la citata norma di cui alla L. n. 370 del 1999, art. 11 non costituisce adempimento dell’obbligo comunitario, ma integra una mera esecuzione spontanea di sentenze passate in giudicato e non poteva pertanto considerarsi tale da escludere, nella perdurante vigenza delle direttive comunitarie, un successivo intervento del legislatore di carattere generale e astratto relativamente all’intera platea dei medici specializzandi tra il 1983 e il 1991.
La situazione dei medici specializzandi – sostiene il ricorrente – non poteva ritenersi cristallizzata con l’emanazione di detta legge, poichè l’inadempimento dello Stato italiano perdurò fino al 20 ottobre 2007 (data di efficacia dell’abrogazione della direttiva 93/16/CE disposta dalla più recente direttiva 2005/36/CE); solo a quella data – soggiunge – l’avente diritto ha avuto la concreta possibilità di percepire il danno.
2. Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1.
La decisione impugnata risulta, infatti, conforme ai principi di diritto costantemente affermati da questa Corte, che il ricorso non offre motivi idonei a rivedere, secondo i quali:
a) “in caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, non autoesecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi), sorge, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea, il diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto allo schema della responsabilità per inadempimento dell’obbligazione ex lege dello Stato, di natura indennitaria; tale responsabilità – dovendosi considerare il comportamento omissivo dello Stato come antigiuridico anche sul piano dell’ordinamento interno e dovendosi ricondurre ogni obbligazione nell’ambito della ripartizione di cui all’art. 1173 c.c. – va inquadrata nella figura della responsabilità contrattuale, in quanto nascente non dal fatto illecito di cui all’art. 2043 c.c., bensì dall’inadempimento di un rapporto obb.igatorio preesistente, sicchè il diritto al risarcimento del relativo danno è soggetto all’ordinario termine decennale di prescrizione” (Cass. nn. 10813 – 10814 del 17/05/2011; tra le molte successive conformi v. Cass. n. 17350 del 18/08/2011; n. 17066 del 10/07/2013);
b) “a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari – realizzata solo con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 – è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1 gennaio 1983 al termine dell’anno accademico 1990-1991; la lacuna è stata parzialmente colmata con la della L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa Europea; nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11” (oltre alle pronunce sopra indicate v. anche Cass. n. 1917 del 09/02/2012, la quale precisa che “in riferimento a detta situazione, nessuna influenza può avere la sopravvenuta disposizione di cui alla L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 4, comma 43 – secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento di direttive comunitarie soggiace alla disciplina dell’art. 2947 c.c. e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato – trattandosi di norma che, in difetto di espressa previsione, non può che spiegare la sua efficacia rispetto a fatti verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore, e cioè dal 1 gennaio 2012”; Cass. n. 1156 del 17/01/2013; n. 16104 del 26/06/2013; n. 17066 del 10/07/2013; n. 6606 del 20/03/2014; n. 23199 del 15/11/2016; n. 13758 del 31/05/2018; n. 16452 del 19/06/2019; n. 1589 del 24/01/2020; v. anche Cass. 29/04/2020, n. 8374 che ha disatteso un motivo sulla prescrizione vertente proprio sulla direttiva 2005/36/CE menzionata in ricorso).
3. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente alla rifusione, in favore dei controricorrenti, in solido, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.800 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2021
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