Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.18770 del 02/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19838/2016 proposto da:

Alicros S.p.a., anche quale incorporante di Fincorus S.p.a. e Fineos S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore; M. ved.

G.R.A.; G.A.; G.L.; LDR S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore;

elettivamente domiciliati in Roma, Via Barnaba Oriani n. 85, presso lo studio dell’avvocato Di Gravio Valerio, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati Barcellona Eugenio, e Valentini Romano, giuste procure a margine del ricorso, e l’avvocato Consolo Claudio, giusta procura in calce alla memoria di costituzione;

– ricorrenti –

contro

G.M., elettivamente domiciliata in Roma, Via Emanuele Gianturco n. 1, presso lo studio dell’avvocato Pavarotti Fabrizio, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Janni Marco, Pecorella Paolo, Luchi Francesca, Rescigno Pietro, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1958/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 19/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/09/2020 dal Cons. Dott. VALITUTTI ANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto nel merito;

uditi, per i ricorrenti, gli Avvocati Consolo, e Barcellona, che hanno chiesto l’accoglimento;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato Pavarotti, che ha chiesto l’inammissibilità, in subordine rigetto.

FATTI DI CAUSA

1. Alicros s.p.a., anche quale incorporante di Fincorus s.p.a. e Fineos s.p.a., M.R.A., vedova G., G.L., G.A. e la LDR S.A., società lussemburghese, convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, G.M., chiedendo pronunciarsi l’annullamento, ai sensi dell’art. 1975 c.c., comma 1 e art. 1440 c.c., della transazione in data 25 ottobre 2006, intercorsa tra le parti, e condannarsi la convenuta al risarcimento dei danni, ai sensi degli artt. 1337 e 2043 c.c.. La controversia, definita con l’accordo transattivo, nasceva dalla contestazione degli aumenti di capitale sociale delle due società familiari, Fincorus s.p.a. e Fineos s.p.a. (controllanti il gruppo Campari), sfociata in un’azione giurisdizionale, da parte di G.M., socia di minoranza, la quale sosteneva che siffatti aumenti costituivano un abuso posto in essere dai soci di maggioranza, “che avrebbero approfittato delle di lei insufficienti disponibilità finanziarie”, per forzarla a cedere le sue partecipazioni nelle predette società.

Assumeva, in particolare, la istante che, in data 31 maggio 2000, si era vista costretta a cedere alla banca UBS Capital, al prezzo – di gran lunga inferiore a quello di mercato – di Lire 180 miliardi, le partecipazioni minoritarie da lei detenute, il cui valore si sarebbe aggirato, al tempo della cessione, intorno ai 420 miliardi di Lire.

1.1. La pretesa azionata dalla medesima in giudizio veniva, quindi, accolta dal Tribunale di Milano, che – con sentenza n. 10550/2006 – condannava i convenuti al pagamento, in favore dell’attrice, della somma di Lire 190 miliardi (pari ad Euro 100 milioni), senza, peraltro, ammettere il giuramento decisorio e l’ordine di esibizione richiesti da questi ultimi, al fine di comprovare il sospettato trasferimento, da parte di G.M. in favore del suo convivente more uxorio, Gr.Cl., avvenuto prima della relativa cessione alla UBS, di parte delle partecipazioni societarie detenute dall’attrice.

1.2. Sebbene fosse stato proposto appello avverso la pronuncia del Tribunale di Milano da parte di Alicros s.p.a., di M.R.A., di G.L., di G.A. e della LDR S.A., le parti decidevano di addivenire alla transazione del 25 ottobre 2006, con la quale – dietro corresponsione a G.M. dell’intero importo liquidato in sentenza – i contendenti chiudevano la controversia, mediante rinuncia da parte degli appellanti al gravame proposto. Con la medesima transazione, la signora M., madre dei fratelli G., si obbligava, inoltre, a tenere indenne la figlia M. in caso di pretese fiscali dirette a contestare l’effettiva misura degli importi transattivi ricevuti, a condizione che, nel caso di contestazione fiscale, nel collegio difensivo fosse presente un fiscalista di fiducia della stessa signora M..

1.3. Per circostanze casuali, connesse alla sopravvenienza effettiva di un contenzioso tributario inerente alla plusvalenza da cessione di partecipazione contestata a G.M., veniva, peraltro, alla luce – in data 13 giugno 2012 – l’atto notarile di donazione mobiliare di una parte delle partecipazioni societarie detenute da quest’ultima a favore del suo convivente more uxorio, Gr.Cl.. La scoperta dell’occultamento dell’avvenuto trasferimento – prima della cessione ad UBS – di circa metà delle partecipazioni nelle società di famiglia ad un terzo induceva, pertanto, gli odierni ricorrenti ad agire in giudizio, nei confronti di G.M., al fine di ottenere il risarcimento dei danni, in misura pari al versamento transattivo corrisposto indebitamente alla medesima, in relazione a tutte le partecipazioni societarie (metà delle quali donate ad un terzo), nonchè la decadenza o inefficacia per rifiuto da parte della convenuta di includere, nel collegio difensivo chiamato a gestire la controversia fiscale, il legale designato da M.R.A. – dell’impegno di manleva assunto dalla madre nei confronti della figlia, nello stesso atto di transazione.

1.4. Con sentenza n. 5945/2015, il Tribunale di Milano – sulla base della ragione più liquida, costituita dalla ritenuta conoscenza, o almeno conoscibilità, della donazione del 31 maggio 2000, da parte dei familiari prima della transazione del 2006 – rigettava le domande tutte proposte da Alicros s.p.a., da M.R.A., da G.L., da G.A. e dalla LDR S.A..

2. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 1958/2016, depositata il 19 maggio 2016, rigettava l’appello proposto da questi ultimi, sulla base di un diverso percorso argomentativo. La Corte riteneva, invero, che il danno derivante dall’abusivo aumento di capitale si fosse prodotto già prima della donazione del 31 maggio 2000, in favore del Gr., ossia alla data della Delib. di aumento del capitale sociale delle due società, posta in essere il 9 marzo 2000, e che tutto ciò che era accaduto dopo – ossia gli accordi intercorsi con la banca UBS e la cessione alla stessa delle quote da parte di G.M. – aveva prodotto l’unico effetto di ridurre il danno che l’appellata avrebbe subito. Tanto vero che il Tribunale di Milano, nel giudizio cui la transazione aveva posto fine, aveva liquidato il danno nella minor somma di Lire 193 miliardi – pari alla differenza tra il valore delle quote (circa 400 milioni) ed il prezzo ottenuto dalla cessione alla banca.

2.1. La Corte d’appello reputava, inoltre, che non solo l’illecito e le sue conseguenze dannose si fossero realizzati prima della donazione del 31 maggio 2000, ma che anche tutti gli atti indicativi del coinvolgimento di UBS nella vicenda erano stati posti in essere prima della “fatidica data del 31 maggio 2000”, essendo stati gli accordi tra G.M. e la banca formalizzati il 6 marzo 2000, mentre il 21 marzo 2000 la banca aveva acquistato la prima tranche di partecipazioni societarie, ed il 22 maggio dello stesso anno la banca aveva esercitato l’opzione di acquisto delle rimanenti quote previste dagli accordi.

2.2. Il giudice di secondo grado, riteneva, infine, che la decisione di G.M. di non includere nel collegio difensivo il legale designato da M.R.A. fosse “insindacabile” e, pertanto, legittima, per cui disattendeva anche la domanda degli appellanti di decadenza o inefficacia della manleva prestata da quest’ultima a favore della figlia.

3. Per la cassazione della sentenza di appello, hanno, quindi, proposto ricorso Alicros s.p.a., anche quale incorporante di Fincorus s.p.a. e Fineos s.p.a., M.R.A., vedova G., G.L., G.A. e la LDR S.A. nei confronti di G.M., affidato ad otto motivi. La resistente ha replicato con controricorso. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via pregiudiziale, va rilevato che l’eccezione di improcedibilità del ricorso – proposta nelle conclusioni scritte dal Procuratore Generale, per non essere stata allegata dai ricorrenti la copia autentica della sentenza impugnata, corredata dalla relativa relata di notifica – risulta superata dall’avvenuto deposito, con nota ex art. 372 c.p.c., dei documenti suindicati. Il che ha indotto il rappresentante della Procura Generale a rinunciare, in udienza, all’eccezione proposta ed a concludere nel merito.

2. Premesso quanto precede, va rilevato che, con il primo motivo di ricorso, Alicros s.p.a., M.R.A., G.L., G.A. e la LDR S.A. denunciano la violazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2.1. Si dolgono i ricorrenti del fatto che la Corte d’appello, sebbene abbia dichiarato di non pronunciarsi sull’eccezione di giudicato riproposta dalla difesa di G.M., l’abbia, invece, implicitamente accolta, avendo menzionato ripetutamente in motivazione – l’efficacia di giudicato della sentenza del Tribunale di Milano n. 10550/2006, l’appello avverso la quale fu rinunciato dagli odierni ricorrenti, in virtù della transazione conclusa con la controparte. In tal modo, il giudice di secondo grado non avrebbe tenuto conto del fatto che le parti avevano inteso far passare in giudicato tale sentenza, non perchè la stessa facesse stato tra loro, bensì – ben al contrario – proprio “perchè alla regolamentazione dei loro rapporti quale risultante dall’accertamento giudiziale esse hanno sostituito la regolamentazione dei loro rapporti quale risultante della transazione del 2006”. Il giudicato in questione non potrebbe, pertanto, precludere l’impugnativa della suddetta transazione per la successiva scoperta di un documento occultato da una delle parti.

2.2. Il mezzo è inammissibile.

2.2.1. Il ricorso per cassazione deve contenere, invero, a pena di inammissibilità, l’esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass., 25/02/2004, n. 3741; Cass., 23/03/2005, n. 6219; Cass., 17/07/2007, n. 15952; Cass., 19/08/2009, n. 18421). In particolare è necessario che venga contestata specificamente la “ratio decidendi” posta a fondamento della pronuncia oggetto di impugnazione (Cass., 10/08/2017, n. 19989).

2.2.2. Nel caso concreto, la censura non coglie la ratio decidendi della decisione di appello. La Corte territoriale, invero, non ha affatto implicitamente accolto l’eccezione di giudicato, riproposta da G.M., per paralizzare l’azione proposta in giudizio dagli attori in primo grado (poi appellanti), ma – ben al contrario ha ritenuto che non fosse necessario pronunciarsi su tale eccezione, giacchè dalla sentenza n. 10550/2006 – sebbene passata in giudicato, come rilevato dalla Corte – poteva desumersi unicamente un dato decisivo per la risoluzione della controversia, costituito dal fatto che l’illecito ai danni dell’originaria convenuta (poi appellata) era stato posto in essere, e le sue conseguenze si erano prodotte, prima della donazione del 31 maggio 2000 (pp. 18 e 19 della sentenza di appello). Se ne deve, di conseguenza, inferire che nessun accoglimento dell’eccezione di giudicato, tale da paralizzare la domanda proposta in giudizio da parte degli odierni ricorrenti, ha effettuato la Corte d’appello, che si è imitata a trarre dal giudicato un solo dato temporale accertato in quella sede, procedendo, quindi, alla ricostruzione della data di verificazione dell’illecito e di produzione del danno sulla base di un autonomo accertamento, fondato sugli altri elementi desumibili dagli atti di causa.

2.2.3. Se è ben vero, infatti, che la Corte d’appello ha effettivamente menzionato in motivazione quella sentenza, evidenziandone il passaggio in giudicato, è anche vero che non è sul valore di giudicato di quella sentenza che, alla fine, si è basata per decidere la causa. Infatti, per un verso, la Corte ha rilevato che la questione della responsabilità degli attori per abuso di maggioranza non era in discussione nella causa pendente dinanzi al giudice di secondo grado.

Per altro verso, l’accertamento che la perdita di valore della quota era conseguenza diretta dell’aumento di capitale, è stato poi autonomamente ripetuto dalla Corte territoriale, la quale, nel passaggio immediatamente successivo al richiamo delle conclusioni concernenti la perdita di valore della quota, espressamente afferma: “Si ricordi che, se l’operazione di aumento di capitale delle società Fineos e Fincorus approvata dalle assemblee delle due società tenutesi il 9 marzo 2000 fosse stata realizzata così come era stata concepita, sarebbe scesa fino a percentuali trascurabili (da oltre il 40% allo 0,31% per Fineos, da oltre il 20% allo 0,16% (per Fincorus: n.d.r.)) la quota di partecipazione di MG al capitale delle due società attraverso le quali la famiglia G. controllava il 100% del capitale della società Alicros, che, a sua volta, deteneva il 60% del capitale delle holding che assicurava il controllo del gruppo Campari” (pag. 14 della sentenza di appello).

2.2.4. In tal modo la Corte d’appello ha utilizzato, in sostanza, i fatti risultanti – in special modo sul piano temporale – da quella sentenza per confermare autonomamente la conclusione della svalutazione della quota come conseguenza dell’aumento di capitale.

Ed ha poi aggiunto – quali ulteriori conclusioni da essa soltanto tratte – che “il fatto illecito produttivo del danno si perfezionò alla data del 9 marzo 2000, giorno in cui, quale conseguenza immediata e diretta dell’abuso di maggioranza compiuto con l’approvazione delle delibere di aumento del capitale da parte delle assemblee delle società Fineos e Fincorus, si realizzò l’effetto dannoso del quasi completo azzeramento del valore dell’importante partecipazione di MG nel capitale di controllo del gruppo Campari”, e che “Quel che accadde successivamente non rileva, se non, paradossalmente, a beneficio degli stessi autori dell’illecito, perchè il tentativo di MG, coronato da parziale successo, di attenuare le conseguenze dannose dell’illecito di cui era stata vittima attraverso il coinvolgimento del gruppo bancario UBS, aveva prodotto indirettamente anche l’effetto di rendere meno gravosa la responsabilità risarcitoria degli attuali appellanti, i quali avrebbero dovuto ristorare MG dell’intero pregiudizio subito per effetto dell’azzeramento del valore delle quote di partecipazione di costei al capitale del gruppo Campari dovuto agli aumenti di capitale illecitamente deliberati il 9 marzo 2000 (…)”.

2.2.5. E’ sulla base di tali considerazioni, dunque, che la Corte d’appello ha potuto correttamente affermare (a pag. 19 della sentenza), che, essendo del tutto irrilevante, andava omesso l’esame della “questione del rapporto fra il giudicato formatosi sulla sentenza n. 10550/2006 e l’iniziativa risarcitoria degli attuali appellanti, che si sono astenuti dal chiedere la revocazione”.

2.3. Per tali ragioni il mezzo non può trovare accoglimento.

3. Con il secondo motivo di ricorso Alicros s.p.a., M.R.A., G.L., G.A. e la LD.R. S.A. denunciano la violazione degli artt. 2043,1218,1175,1375 e 1223 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

3.1. Lamentano i ricorrenti che il giudice di appello abbia erroneamente individuato il fatto illecito produttivo del danno ed il momento di produzione del pregiudizio risarcibile nella Delib. di aumento del capitale sociale, adottata in data 9 marzo 2000. In tal modo, la Corte territoriale avrebbe erroneamente confuso il momento di consumazione dell’illecito con il momento di verificazione del danno, atteso che la Delib. di aumento del capitale non produrrebbe, di per sè, nessun sostanziale azzeramento delle partecipazioni sociali. Il pregiudizio per il socio – a parere degli esponenti – si produrrebbe, in caso di aumento di capitale deciso dalla maggioranza, solo in presenza di due eventi alternativi: a) con la mancata sottoscrizione dell’aumento di capitale, ossia con l’effettiva diluizione della quota di capitale detenuto dalla minoranza finanziariamente incapace, ossia che non sia in grado di sottoscrivere l’aumento reperendo i mezzi finanziari all’uopo necessari; b) con la “cattiva monetizzazione” delle partecipazioni sociali e dei connessi diritti di opzione, che si verificherebbe quando, un socio sia costretto a vendere la propria quota di capitale ad un prezzo inferiore a quello di mercato.

3.2. Il danno risarcibile si sarebbe, pertanto, prodotto – nel caso concreto – solo con la vendita in data 31 maggio 2000, ad un prezzo minore rispetto a quello di mercato, delle quote sociali detenute da G.M. alla banca UBS, che – nella prospettazione degli originari attori – sarebbe avvenuta dopo (a distanza di qualche ora) la donazione svizzera nella stessa data a favore del convivente (p. 7 del ricorso). Per il che il danno patrimoniale prodottosi nel patrimonio della G. sarebbe stato limitato alle sole quote rimaste nella detenzione della medesima, alla data della cessione alla banca.

3.2. La censura è infondata.

3.2.1. Secondo la tradizionale impostazione della dottrina, invero, il danno da risarcire, ai sensi dell’art. 1223 c.c., costituente la norma fondamentale in tema di quantificazione del danno risarcibile, essendo applicabile, in forza del rinvio operato dall’art. 2056 c.c., anche all’illecito aquiliano -, va individuato nella differenza tra l’ammontare che ipoteticamente il patrimonio complessivo del danneggiato avrebbe raggiunto senza l’intervento dell’atto illecito, ed il suo effettivo ammontare a seguito dell’illecito stesso (cd. teoria della differenza).

In tal senso, si è espressa, peraltro, anche questa Corte, avendo affermato che, mentre l’accertamento della responsabilità è improntato alla ricerca del nesso di causalità, quello dell’estensione della responsabilità si fonda su un giudizio in termini ipotetici, coincidendo il danno risarcibile con la perdita e il mancato guadagno conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento, ai sensi dell’art. 1223 c.c., delimitati in base al giudizio ipotetico sulla differenza tra situazione dannosa e situazione quale sarebbe stata se il fatto dannoso non si fosse verificato (Cass., 15/10/1999, n. 11629).

3.2.2 All’impostazione tradizionale si è, dipoi, allineato il successivo orientamento di questa Corte – che in questa sede si intende confermare -in tema di responsabilità extracontrattuale.

Ed invero, si è affermato che il carattere patrimoniale del danno – risarcibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 1223 e 2056 c.c. – riguarda non solo l’accertamento di un saldo negativo nello stato patrimoniale del danneggiato, ma anche l’incidenza in concreto di una diminuzione dei valori e delle utilità (suscettibili secondo una valutazione tipica, che si riflette sul quantum risarcitorio, di commisurazione in denaro) di cui il medesimo può disporre, costituendo il patrimonio, ai fini in considerazione, quell’insieme di beni, valori e utilità tra loro collegati sotto il profilo e mediante un criterio funzionale. Ne consegue che il carattere della patrimonialità, che attiene al danno e non al bene leso dal fatto dannoso, non implica sempre e necessariamente un esborso monetario, nè una perdita di reddito o prezzo, ben potendo configurarsi anche come diminuzione dei valori o delle utilità economiche del danneggiato (Cass., 05/07/2002, n. 9740).

Nella medesima prospettiva, si è statuito che il danno da deprezzamento di un bene è configurabile anche quando questo rimanga – nello stato in cui si trova – in proprietà ed in godimento del medesimo soggetto, costituendo il deterioramento della consistenza fisica o giuridica del bene un danno emergente, poichè la diminuzione di valore venale che esso comporta non può non rappresentare un decremento patrimoniale, a prescindere dalla sua diretta ed immediata monetizzazione (Cass., 20/06/2019, n. 16585). E – con più specifico riferimento a beni più vicini alle partecipazioni societarie delle quali si discute, in quanto costituenti anch’essi titoli rappresentativi di valori patrimoniali – questa Corte ha stabilito che, nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora l’intermediario abbia dato corso all’acquisto di prodotti finanziari ad alto rischio, senza adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente, il danno risarcibile consiste nell’essere stato posto a carico di detto cliente un rischio, che presumibilmente egli non si sarebbe accollato. Il danno subito dall’investitore consiste, dunque, nella specie, nella riduzione del valore dei titoli, anche se non vi è stata successiva rivendita degli stessi, la quale rileverebbe ai soli fini dell’adempimento dell’onere del danneggiato di ridurre il danno, ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 2 (Cass., 29/12/2011, n. 29864).

3.2.3. Orbene, facendo applicazione di tali affermazioni di principio al caso di specie, deve, di conseguenza, ritenersi che il danno per l’odierna resistente, G.M., si sia prodotto per effetto della diminuzione del valore delle partecipazioni societarie dalla medesima detenute, verificatasi – per la concomitante presenza di una preesistente condizione di impotenza finanziaria nella quale la medesima versava – per effetto della stessa Delib. che aveva disposto un considerevolissimo aumento del capitale sociale delle due holding familiari (da 200 milioni di Lire a 50 miliardi e 200 milioni di Lire).

E’ di tutta evidenza, infatti, che tale Delib. – che costituisce, ad un tempo il momento consumativo dell’illecito e quello di produzione del danno – ha prodotto di per sè, ben prima dell’alienazione dei titoli ad un terzo, a prezzo inferiore al loro valore reale, una più che rilevante diminuzione di valore delle predette quote societarie, e quindi del patrimonio della depauperata, per effetto della loro sostanziale svalutazione, conseguente all’elevatissimo aumento di capitale sociale deliberato dalla maggioranza. E, come dianzi detto, la diminuzione di valore di un bene – che si produce già nel patrimonio di un soggetto, prima ancora della sua monetizzazione, comportandone un decremento che non si sarebbe prodotto in assenza dell’illecito – concreta, di per sè, un danno emergente, ai sensi dell’art. 1223 c.c.. Il che, nel caso di specie, trova, del resto, conferma nel fatto che l’odierna resistente è stata indotta –

proprio in conseguenza del deliberato aumento di capitale sociale ad una “forzata alienazione” alla banca delle quote e/o dei diritti di opzione alla sottoscrizione degli aumenti di capitale in questione (p. 4 del ricorso).

3.2.4. Alla stregua di tali rilievi, è – del pari – evidente che l’attività successivamente posta in essere dalla danneggiata per alienare al meglio le suddette quote societarie, ancorchè ad un prezzo notevolmente inferiore al loro valore reale, costituisce, come esattamente rilevato dal giudice di appello, non già il momento di produzione del danno, come assunto dai ricorrenti, bensì l’adempimento del menzionato onere, gravante sul danneggiato, di ridurre le conseguenze dannose dell’illecito (art. 1227 c.c., comma 2), costituito – nella specie – dall’abuso di maggioranza posto in essere con i deliberati, ingenti, aumenti di capitale sociale. La tempestiva vendita delle quote e dei diritti di opzione ad un terzo, da parte della G., ha – per vero impedito l’aggravamento del danno risarcibile, essendo, in mancanza, gli odierni ricorrenti – come rilevato dalla Corte d’appello – chiamati a “ristorare G.M. dell’intero pregiudizio subito per effetto dell’azzeramento del valore delle quote di partecipazione di costei al capitale del gruppo Campari”.

3.3. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il motivo deve essere rigettato, dovendo trovare applicazione, nel caso di specie, i seguenti principi di diritto: “il carattere patrimoniale del danno, risarcibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 1223 e 2056 c.c., riguarda non solo l’accertamento di un saldo negativo nello stato patrimoniale del danneggiato, ma anche l’incidenza in concreto di una diminuzione dei valori e delle utilità di cui il medesimo può disporre, con la conseguenza che il carattere della patrimonialità non implica sempre e necessariamente un esborso monetario, nè una perdita di reddito o prezzo, ben potendo configurarsi anche come diminuzione dei valori o delle utilità economiche del danneggiato”;

“in materia societaria, in caso di illecito consistente nell’abuso di maggioranza, concretatosi in un aumento del capitale sociale non sottoscrivibile dal socio di minoranza per il suo preesistente stato di impotenza finanziaria, il danno risarcibile si produce, prima dell’alienazione dei titoli ad un terzo a prezzo inferiore al loro valore reale, nel momento e per effetto della Delib. di aumento del capitale sociale, in conseguenza della sostanziale svalutazione del valore delle partecipazioni societarie dal medesimo detenute, derivante dall’aumento di capitale sociale deliberato dalla maggioranza”.

4. Con il terzo e quarto motivo di ricorso, Alicros s.p.a., M.R.A., G.L., G.A. e la LD.R. S.A. denunciano la violazione dell’art. 12 preleggi e artt. 1362 c.c. e segg., nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

4.1. Si dolgono gli istanti del fatto che la Corte d’appello non abbia valutato ed interpretato nella sua interezza la sentenza n. 10550/2006 del Tribunale di Milano, dalla quale si desumerebbe ben al contrario di quanto affermato dalla Corte sulla base della medesima sentenza, della quale avrebbe recepito il contenuto precettivo – che il pregiudizio economico lamentato da G.M. si sarebbe verificato solo per effetto della vendita, a prezzo inferiore a quello di mercato, delle partecipazioni ancora in sua disponibilità alla banca UBS.

4.2. I motivi sono inammissibili.

4.2.1. Le censure non colgono, infatti, la ratio decidendi dell’impugnata sentenza, dal momento che – come si è rilevato a proposito del primo motivo – la Corte d’appello non ha affatto recepito in toto le statuizioni della pronuncia succitata, così fondando la sua pronuncia esclusivamente sul giudicato da essa desumibile. Ben al contrario, la Corte ha ritenuto – come dianzi detto – di non doversi pronunciare affatto sull’eccezione di giudicato, sollevata dall’appellata per paralizzare l’azione degli appellanti, ma si è limitata a trarre dalla suddetta sentenza esclusivamente un dato temporale, procedendo, poi, ad un autonomo accertamento in ordine all’esistenza ed alla data di produzione del danno.

4.2.2. Le doglianze, in quanto inammissibili, non possono, di conseguenza, trovare accoglimento.

5. Con il quinto motivo di ricorso, Alicros s.p.a., M.R.A., G.L., G.A. e la LD.R. S.A. denunciano l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

5.1. I ricorrenti censurano l’impugnata sentenza con riferimento alla ratio decidendi subordinata, secondo cui il danno si sarebbe comunque verificato alla data di stipula dell’accordo di cessione alla banca del 6 marzo 2000 o, al più tardi, con l’esercizio del diritto di opzione di acquisto, da parte di quest’ultima, in data 22 maggio 2000.

5.2. La doglianza – che peraltro, sotto diversi profili, si palesa inammissibile, in quanto involge questioni di merito – è assorbita dal rigetto del secondo motivo di ricorso, ossia dalla ritenuta fondatezza della ratio principale, secondo cui il danno per G.M. si era prodotto già con l’approvazione della Delib. assembleare di aumento del capitale sociale delle holding familiari.

6. Con il sesto motivo di ricorso, Alicros s.p.a., M.R.A., G.L., G.A. e la LD.R. S.A. denunciano l’omesso esame circa un fatto decisivo per la controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

6.1. Lamentano i ricorrenti che la Corte d’appello abbia omesso di considerare il fatto – assorbente rispetto al tema del momento di verificazione del danno – che la donazione in favore del Gr., in data 31 maggio 2000, conteneva – all’art. 4 – la previsione secondo cui, oltre alla cessione di circa metà delle partecipazioni nelle società di famiglia, G.M. aveva trasferito al donatario anche “tutti gli utili e rischi, proventi ed oneri relativi alle quote cedute”. Sicchè – anche a voler ritenere che il pregiudizio patrimoniale si fosse verificato in conseguenza della Delib. di aumento del capitale sociale – per effetto della donazione del 31 maggio 2000 il diritto al risarcimento era stato “comunque ceduto al Gr. il solo, dunque, legittimato a lamentarlo nei confronti dei ricorrenti.

6.2. Il mezzo è inammissibile.

6.2.1. Il ricorso che prospetti questioni che non risultano in alcun modo trattate dalla pronuncia impugnata deve, per vero, allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, riproducendone, altresì, il contenuto essenziale, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 30/11/2006, n. 25546; Cass. 22/04/2016, n. 8206);

6.2.2. A tale onere processuale non hanno in alcun modo adempiuto, nella specie, i ricorrenti, che – al di là di una generica indicazione contenuta in una nota – non hanno nè esattamente individuato, nè – tanto meno – riprodotto, almeno nelle parti essenziali, gli atti del giudizio di appello nei quali siffatta questione, non menzionata dalla sentenza impugnata, sarebbe stata affrontata.

6.3. La censura non può, pertanto, trovare accoglimento.

7. Con il settimo motivo di ricorso, Alicros s.p.a., M.R.A., G.L., G.A. e la LD.R. S.A. denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 210 c.p.c. e art. 94 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

7.1. Gli istanti censurano la decisione di appello anche nella parte in cui, sebbene la donazione svizzera del 31 maggio 2000, tra la G. ed il Gr., menzionasse “atti donativi” del 1997, ed ancorchè tale circostanza – come affermato dalla stessa Corte territoriale -, ove effettivamente esistente, “non permetterebbe più di ritenere che gli effetti dannosi dell’illecito compiuto mediante l’aumento di capitale deliberato il 9 marzo 2000 erano stati sopportati da MG quale unica proprietaria delle due partecipazioni”, ha, nondimeno, disatteso l’istanza di esibizione dei suddetti atti del 1997, in violazione dell’art. 210 c.p.c. e art. 94 disp. att. c.p.c..

7.2. Il motivo è inammissibile.

7.2.1. La scelta dei mezzi istruttori utilizzabili – compreso l’ordine di esibizione – per il doveroso accertamento dei fatti rilevanti per la decisione è, invero, rimessa all’apprezzamento discrezionale, ancorchè motivato, del giudice di merito, ed è censurabile, quindi, in sede di legittimità, esclusivamente sotto il profilo del vizio di motivazione e non della violazione di legge (cfr. ex plurimis, Cass., 20/09/2013, n. 21603).

7.2.2. Nel caso di specie, non solo la censura è stata proposta sub specie del vizio di violazione di legge, e non della carenza di motivazione, ma essa investe le valutazioni di merito della sentenza impugnata, che ha, per contro, ampiamente motivato sul punto, rilevando che dalla stessa donazione del 21 maggio 2000 si desumeva che la G., al momento dell’atto, era pienamente titolare delle quote societarie in discussione, e che il riferimento agli atti del 1997 era del tutto generico – “atti già compiuti nell’anno 1997 tra le stesse parti (…) anche nell’interesse dei figli minori” – e, quindi, inidoneo a supportare l’emissione di un ordine di esibizione.

7.3. La doglianza non può, pertanto, trovare accoglimento.

8. Con l’ottavo motivo di ricorso, Alicros s.p.a., M.R.A., G.L., G.A. e la LD.R. S.A. denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418,1419,1362 c.c. e segg., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

8.1. Si dolgono i ricorrenti del fatto che la Corte d’appello abbia erroneamente interpretato la clausola del patto di manleva concluso da M.R.A. in favore della figlia G.M. (contenuto nella transazione del 25 ottobre 2006), con specifico riferimento alla parte in cui la prima condizionava il suo impegno di manleva all’inclusione nel collegio difensivo – chiamato a difendere la seconda in ipotesi di controversie fiscali dipendenti dalla cessione delle quote – un legale designato dalla stessa M.R.A.. L’intervenuta revoca, da parte di G.M., del difensore scelto dalla madre, allorquando la lite tributaria era stata effettivamente instaurata, sarebbe stata considerata, infatti, erroneamente “insindacabile” dalla Corte d’appello, poichè conforme al principio secondo cui tra l’assistito e l’avvocato che ne assume la difesa deve sussistere un rapporto fiduciario.

8.1.1. In particolare, secondo la Corte d’appello, un’interpretazione che ravvisasse in tale patto di manleva un vincolo per il garantito lo renderebbe certamente nullo, per cui – in applicazione del principio di conservazione del contratto, di cui è espressione nel campo dell’interpretazione, l’art. 1367 c.c. – il patto in questione non potrebbe che essere interpretato nel senso che, fermo il diritto per la garante di nominare nel collegio difensivo un legale di sua fiducia, il professionista avrebbe dovuto comunque riscuotere la fiducia anche della garantita, a pena di nullità. In particolare, tale professionista non avrebbe dovuto essere “da lei sospettabile, a torto o ragione poco importa, (…) di perseguire interessi estranei alla tutela delle sue ragioni nel giudizio o, addirittura in contrasto con i suoi”.

8.1.2. Ad avviso della Corte di appello, invero, siffatta interpretazione sarebbe “l’unica in grado di rendere la controversa clausola dell’accordo transattivo compatibile con il principio generale della disciplina dei rapporti tra professionisti intellettuali ed i clienti che individua nel carattere fiduciario una caratteristica essenziale del rapporto d’opera intellettuale, tale da non ammettere deroga alcuna alla facoltà del cliente di recedere dal contratto con il professionista e (…) al diritto di non subire l’imposizione da parte di un terzo della scelta di un professionista che per qualsiasi, insindacabile, ragione non goda della fiducia dell’assistito”.

8.2. Per converso, a parere dei ricorrenti, il tenore letterale della clausola in esame escluderebbe in radice l’interpretazione propugnata dalla corte territoriale, essendo l’indicazione del difensore da parte del garante normalmente prevista in tutti i patti di gestione della lite. Per di più – a differenza di ipotesi simili di nomina del difensore da parte del garante, come nella gestione della lite da parte dell’assicuratore, nella quale quest’ultimo ha il diritto di nominare, in via esclusiva, uno o più avvocati di sua fiducia – nel caso di specie, la garantita non sarebbe stata totalmente estromessa dalla propria difesa, ben potendo nominare liberamente, a sua volta, uno o più difensori di sua fiducia.

Ne deriverebbe la decadenza, inefficacia o risoluzione dell’intero patto di manleva, o addirittura la sua integrale nullità, laddove fosse da ritenersi – seguendo il ragionamento della Corte d’appello affetta da nullità la predetta clausola in esso apposta; e tanto ai sensi dell’art. 1419 c.c., costituendo la gestione della lite da parte della garante una parte essenziale del patto di manleva, con la conseguenza che la madre dell’odierna resistente sarebbe comunque liberata dall’obbligo in parola.

8.3. Il motivo è fondato, nei limiti che si passa ad esporre.

8.3.1. Deve anzitutto rilevarsi che l’eccezione – proposta dalla controricorrente – di novità, e perciò di inammissibilità per tardività, della questione, sia in primo grado, poichè proposta con la prima memoria autorizzata ex art. 183 c.p.c., che in appello, è inammissibile. Trattandosi, invero, di un’eccezione diretta a modificare la sentenza impugnata, la resistente avrebbe dovuto proporre ricorso incidentale, ai sensi dell’art. 371 c.p.c. e non limitarsi a sollevare l’eccezione nel controricorso, ai sensi dell’art. 370 c.p.c..

8.3.2. Nel merito, va osservato che l’interpretazione della clausola in questione, propugnata dalla Corte territoriale, nella sua assolutezza, finirebbe per costituire un limite intrinseco all’ammissibilità nell’ordinamento del patto di gestione della lite pacificamente riconosciuto ammissibile, nel settore assicurativo, anche dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. 23/05/2019, n. 14107; Cass., 30/01/2006, n. 1872) – consentendo al garantito di sottrarsi a tale patto solo che, “a torto o a ragione”, ossia per qualsivoglia – incensurabile – motivo, ritenga essere venuta meno la sua fiducia nel difensore nominato dal garante. E’ evidente che siffatta interpretazione finirebbe con lo svuotare di ogni significato la pattuizione in parola, essendo sufficiente, per svincolarsene, dedurre una qualsivoglia ragione, anche la più pretestuosa.

Certo, non può dubitarsi del fatto che anche il garantito, come l’assicurato nel patto di gestione della lite, ben possa revocare – con piena efficacia nei confronti del difensore – il mandato al legale nominato, nel suo interesse, dall’assicuratore o dal garante. E’ di tutta evidenza, infatti, che avendo ad oggetto il mandato professionale la gestione di interessi dello stesso rappresentato, tale rapporto non può prescindere – nei limiti di cui si dirà – dalla fiducia che l’assistito deve poter riporre nel proprio difensore.

8.3.3. Il problema concerne, peraltro, le conseguenze di tale revoca sul piano obbligatorio, nei rapporti con la controparte del patto di gestione della lite. Tale patto, liberamente assunto dalle parti nell’esercizio della loro autonomia (art. 1322 c.c.), crea, per vero, un vincolo tra le stesse, ai sensi dell’art. 1372 c.c., che non può essere risolto per effetto di una decisione unilaterale (il cd. mutuo dissenso è, per contro, previsto dalla stessa norma) ed immotivata di uno del contraenti. Nondimeno, è innegabile che il mandato difensivo – pena il sostanziale svuotamento del principio della difesa della parte, che ha un rilievo costituzionale nell’art. 24 Cost. – deve essere espletato con modalità conformi all’interesse del patrocinato ed idonee a garantirne la piena tutela.

Ne discende che un punto di equilibrio tra le opposte esigenze, di rispetto del patto di gestione, nella parte in cui prevede la nomina, in via esclusiva o concorrente, di un difensore da parte di uno dei soggetti dell’accordo, e di rispetto del rapporto fiduciario che deve intercorrere tra cliente e professionista incaricato della difesa, deve essere individuato nell’effettivo perseguimento dell’interesse del primo da parte del secondo, pena la lesione del diritto fondamentale – ed indisponibile, nel suo contenuto essenziale – di difesa in giudizio. E’ evidente, pertanto, che al di là di tale limite, il patto di gestione della lite verrebbe a contrastare con una disposizione imperativa, di rango costituzionale, con la conseguenza che – in siffatta ipotesi – il rifiuto della nomina del legale, operata dall’altro contraente, o la revoca dello stesso, non possono che essere considerati legittimi.

8.3.4. In altri termini, non è la mera allegazione dell’essere venuta meno – per qualsiasi ragione non importa se giustificata (“a torto o a ragione”) – la fiducia nei confronti del patrocinatore nominato dal garante, che può consentire al garantito di sottrarsi agli obblighi derivanti dal patto di manleva, ma è solo l’accertato svolgimento dell’attività difensiva non nell’interesse del patrocinato che può consentire al medesimo la revoca di colui che non agisca, in concreto, come suo effettivo “difensore”. Il limite del perseguimento dell’interesse del patrocinato, pertanto, non può in alcun caso essere superato, pena la lesione del diritto fondamentale, ed indisponibile, nel suo contenuto essenziale, del diritto di difesa in giudizio, costituzionalmente garantito.

8.3.5. Siffatta valutazione del perseguimento effettivo dell’interesse dell’assistita non è stata, per converso, effettuata dalla Corte d’appello, che ha, invece, ritenuto che la revoca del difensore nominato dalla madre, da parte di G.M., fosse in ogni caso legittima, laddove lo scostamento dell’esercizio del mandato difensivo dagli interessi di quest’ultima avrebbe dovuto essere accertato dalla Corte d’appello, poichè rilevante ai fini della delibazione circa la legittimità, o meno, di tale revoca. Per tali ragioni, il mezzo deve essere, pertanto, accolto.

9. L’accoglimento dell’ottavo motivo di ricorso – nei limiti di cui sopra – comporta la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame del merito della controversia, facendo applicazione dei principi di diritto suesposti.

10. Il giudice di rinvio provvederà, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie l’ottavo motivo di ricorso; dichiara inammissibili il primo, terzo, quarto, sesto e settimo motivo di ricorso, infondato il secondo, ed assorbito il quinto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2021

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