Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.20889 del 21/07/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 21229/2017 r.g. proposto da:

C. SOCIETA’ SEMPLICE, (cod. fisc. e P.Iva *****), con sede in *****, in persone del legale rappresentante Dott. M.G., rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avvocati Maria Ribaldone, Luca Gastini, e Roberto Ligato, con cui elettivamente domicilia in Roma, Vicolo Orbetelli n. 31, presso lo studio dell’Avvocato Ribaldone.

– ricorrente –

contro

BANCA SAFRA SARASIN LTD (già BANK SARASIN & C. LTD) (cod. fisc.

*****), con sede in *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avvocati Pietro Cavasola, e Vincenzo Giangiacomo, presso il cui studio è

elettivamente domiciliata in Roma, alla Via A. Depetris n. 86.

– controricorrente –

contro

CA.NO., (cod. fisc. *****), rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avvocato Carla Castagneto, con la quale elettivamente domicilia in Roma, alla Via Paolo Falconieri n. 110, presso lo studio dell’Avvocato Settimio Catalisano.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, depositata in data 6.2.2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/5/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

RILEVATO

Che:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha respinto l’appello proposto da C. SOCIETA’ SEMPLICE nei confronti di BANCA SAFRA SARASIN LTD e CA.NO., avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Monza in data 22.4.2015, confermandola integralmente.

La corte del merito ha in primo luogo ricordato la vicenda processuale oggi sub iudice, evidenziando che: i) con la sopra ricordata sentenza del tribunale, erano stata respinta sia l’istanza di querela di falso sia la domanda attrice volta ad attenere l’accertamento della responsabilità aquilana ex art. 2043 c.c., della predetta Banca e della Ca., con conseguente rigetto anche della domanda risarcitoria; ii) in data 7 maggio 2008 il Dott. M.G. aveva conferito a BNK Fiduciaria s.p.a. mandato fiduciario per la gestione di un patrimonio di circa Euro 11.000.000,00 e che, in esecuzione del mandato, BNK Fiduciaria s.p.a., con l’assistenza di Pentagram SA, aveva stipulato, in qualità di contraente, con la Lumbard International Insurance SA la polizza assicurativa n. ***** sulla vita/morte del Dott. M.G. (assicurato), indicando quali beneficiari gli eredi legittimi del M., con il premio della polizza pattuito per complessivi Euro 11.907.347,20 e completamente versato in una unica soluzione da BNK Fiduciaria s.p.a. mediante n. 614.966 azioni Generali; iii) nel gennaio 2009, BNK Fiduciaria s.p.a., in qualità di contraente della detta polizza, aveva costituito un vincolo sulla stessa a garanzia di un mutuo concesso da BANK SARASIN & C. LTD a Co.Ma., per una somma pari ad Euro 5.000.000,00; iv) tale operazione di mutuo era stata realizzata, attraverso la sottoscrizione tra il mese di gennaio e ottobre 2009, di una serie di contratti: a) in data 27 gennaio 2009 Co.Ma. e Banca Sarasin avevano sottoscritto un contratto denominato “*****” con la quale la banca si era impegnata a mettere a disposizione di Co.Ma. l’importo da lui richiesto, destinato ad essere utilizzato per investimenti immobiliari attraverso una SICAV; b) in pari data Co.Ma. e BANK SARASIN & C. LTD avevano sottoscritto un ulteriore contratto denominato “*****” con il quale il Co. si era impegnato a prestare all’istituto di credito idonea garanzia; c) in data 29 gennaio 2009, la Lumbard International Insurance SA (assicuratore), il M. (assicurato) e BANK SARASIN & C. LTD (banca finanziatrice del Co., mutuatario) avevano sottoscritto ulteriori due contratti: C.1) un contratto di vincolo di garanzia assicurativa (Insurance Policy Charge Agreement), con la quale la polizza era stata assoggettata a vincolo pignoratizio in favore della Banca; C.2) un contratto di cessione di garanzia assicurativa (Insurance Security Assignimet Agreement) con il quale la BNK Fiduciaria s.p.a. aveva trasferito a Banca Sarasin tutti i diritti derivanti dalla predetta polizza; d) successivamente ed in seguito all’aumento dell’importo erogato a titolo di mutuo dalla Banca al Co., la Lumbard International Insurance SA, BANK SARASIN & C. LTD e lo stesso M. avevano provveduto ad adeguare la garanzia al nuovo importo erogato, con l’estensione del vincolo pignoratizio; e) nel luglio del 2010, la Banca, a seguito del mancato pagamento da parte del Co. di alcune rate del mutuo, aveva provveduto ad escutere la garanzia, riscattando la polizza per un importo pari ad Euro 8.070,957,63; v) con atto di citazione notificato il 15 giugno 2015, il M. aveva convenuto in giudizio la BANK SARASIN & C. LTD e la Ca.No., in quanto erede e moglie di Co.Ma., per ottenere il ristoro risarcitorio determinato dal danno causato dall’escussione della polizza, a titolo di responsabilità aquiliana per lesione del suo diritto di credito.

La corte territoriale ha dunque ritenuto, per quanto qui ancora di interesse, che – in relazione al primo motivo di gravame, articolato in ordine all’erronea valutazione della rilevanza del mandato fiduciario e alla sussistenza della responsabilità aquiliana in capo alla banca e alla Ca. le doglianze erano infondate, in quanto, in mancanza del predetto contratto di mandato, non era agevolmente individuabile il fondamento della dedotta responsabilità ex art. 2043 c.c., non potendosi conoscere la disciplina pattizia del mandato conferito dal M. alla società fiduciaria; ha inoltre evidenziato che la dedotta responsabilità extracontrattuale della banca era insussistente – in relazione al rilievo del mancato accertamento da parte dell’istituto di credito del “merito creditizio” del Co. (per la capacità reddituale e patrimoniale di quest’ultimo) – perché il cliente era stato “profilato” ed era emerso dalle indagini istruttorie bancarie che il Co. aveva un reddito medio annuo di 400.000.00 franchi svizzeri e un patrimonio complessivo di 3.000.000 di franchi svizzeri; ha anche evidenziato che comunque la conoscenza da parte del M. della costituzione in pegno del proprio cespite era confermata dall’esistenza del contratto di garanzia assicurativa nel quale figurava anche la sottoscrizione del M.; ha infine evidenziato che, quanto alla dedotta responsabilità della Ca. iure hereditatis del marito Co., la parte appellante non aveva in alcun modo dimostrato che Co. fosse a conoscenza ovvero avesse addirittura cooperato al descritto disegno criminoso che avrebbe determinato la lesione aquilana del credito del M.; ha inoltre evidenziato che le ulteriori azioni giudiziali proposte dal M. nei confronti della Ca. erano infondate, perché: 1) quanto all’azione di regresso ex art. 2871 c.c., il terzo datore della garanzia doveva ritenersi BNK Fiduciaria s.p.a., in quanto quest’ultima era stata l’effettiva parte contraente della polizza stipulata con Lumbard International Insurance SA; 2) quanto alla surrogazione legale ex art. 1203 c.c., n. 3, l’azione anche in tal caso sarebbe spettata a BNK Fiduciaria s.p.a. sempre in relazione al ruolo di contraente della polizza data in garanzia; 3) in ordine alla configurabilità di un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., non poteva rintracciarsi un pagamento non dovuto, considerando che lo stesso M. aveva sottoscritto i contratti di sottoposizione della polizza al vincolo pignoratizio ed anche i due successivi contratti modificativi dell’estensione e della conferma della garanzia e costituendo pertanto tali contratti idonea giustificazione causale dello spostamento patrimoniale; 4) in relazione all’azione di arricchimento ex art. 2041 c.c., l’appellante non aveva dimostrato un’ingiusta locupletazione; ha inoltre osservato – in relazione all’erronea valutazione di estraneità del M. rispetto alla costituzione in garanzia della polizza – che le doglianze proposte dall’appellante erano infondate, posto che il M. aveva apposto la sua sottoscrizione in calce ai contratti con cui la società fiduciaria, la banca e Co.Ma. avevano disposto e modificato la polizza data in garanzia pignoratizia e che peraltro non sarebbe stata neanche necessaria l’autorizzazione dell’assicurato per la valida costituzione in pegno della polizza e comunque per la sua circolazione, trattandosi di una polizza index pure linkeed che si concretizzava in un vero e proprio prodotto finanziario, non trovando applicazione il disposto normativo di cui all’art. 1919 c.c., comma 2; ha evidenziato che corretta doveva ritenersi anche la decisione impugnata quanto al diritto sostanziale applicabile, individuato in quello svizzero.

2. La sentenza, pubblicata il 6.2.2017, è stata impugnata da C. SOCIETA’ SEMPLICE con ricorso per cassazione, affidato a quattordici motivi, cui BANCA SAFRA SARASIN LTD e CA.NO. hanno resistito con controricorso.

C. s.s. e Bank Safra hanno depositato memoria.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, vizio di motivazione apparente con riferimento ai contenuti e ai limiti del mandato fiduciario. Si contesta da parte della ricorrente la valutazione in ordine alla mancata produzione del mandato fiduciario da parte della società ricorrente e comunque il giudizio espresso sulla responsabilità aquiliana della banca Sarasin e Ca.No.. Più in particolare si evidenzia che la corte di appello non avrebbe spiegato la ragione e gli eventuali riscontri probatori in base ai quali aveva ritenuto che il mandato fiduciario ***** dovesse ritenersi conferito da M.G. tourt court anziché da C. s.s., incorrendo pertanto nel denunciato vizio di motivazione apparente. Osserva ancora la ricorrente che, a fronte della denunziata mancanza di motivazione, aveva, al contrario, documentalmente provato che la BNK Fiduciaria s.p.a. era una fiduciaria statica e che il mandato fiduciario non conteneva alcun potere di disposizione da parte della BNK Fiduciaria s.p.a. in ordine alla polizza amministrata.

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 2043 c.c., in merito alla sussistenza dell’ingiustizia del danno e del diritto al risarcimento del danno sulla base degli elementi valutati dal giudice di appello. Osserva la ricorrente che, diversamente da quanto ritenuto dalla corte di merito, sussisterebbero, nel caso in esame, tutti i presupposti integranti la responsabilità extracontrattuale per lesione del diritto di credito a carico sia della BANCA SAFRA SARASIN LTD che di Co.Ma., posto che risulterebbe evidente sia la “lesione di un interesse rilevante per l’ordinamento”, rappresentato dalla decurtazione del valore della polizza pervenuta in restituzione tramite gli organi della procedura concorsuale della BNK Fiduciaria s.p.a. sia il requisito del “danno arrecato non iure, inferto cioè in assenza di una causa giustificativa”. Si evidenzia ancora ed in termini generali che la circostanza che un soggetto si costituisca validamente garante a beneficio di una banca non autorizza l’istituto di credito ad agire senza alcun riguardo per gli interessi del garante medesimo, considerato l’obbligo della banca di verificare la solvibilità patrimoniale e finanziaria del debitore principale, in coerenza con la regola generale di correttezza e buona fede che regola i rapporti contrattuali e non rilevando neanche a tal fine la specifica autorizzazione rilasciata dal M. alla costituzione del vincolo pignoratizio sulla polizza assicurativa, non potendosi pretendere dal garante quelle verifiche e valutazioni sul merito creditizio rimesse invece all’intermediario finanziario e agli istituti di credito. Osserva ancora la ricorrente che, ora, la non fruttuosità di un’azione di rivalsa ex artt. 2871 e 1203 c.c., nei confronti del debitore principale (e della sua erede, qui evocata in giudizio), a causa della insussistenza di cespiti patrimoniali e reddituali, evidenzia, senza ombra di dubbio, la responsabilità della banca mutuante in relazione alla consistenza dell’operazione finanziaria approvata e l’impossibilità della società garante di verificare la falsità del giudizio sul merito creditizio accordato al mutuatario. Si evidenzia, cioè, da parte della ricorrente, da un lato, la negligenza della banca nella conduzione dell’istruttoria per l’assegnazione del “merito creditizio” e, dall’altro, il mancato controllo e gestione delle richieste di utilizzo del denaro da parte del mutuatario (che aveva dirottato le risorse verso una sconosciuta società lussemburghese) ed infine il mancato accertamento della genuinità del consenso del soggetto fiduciante al cospetto della complessiva ambiguità dell’operazione nel suo complesso.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, per vizio di mera apparenza della motivazione in ordine all’espletamento di un’adeguata istruttoria sul merito creditizio del mutuatario Co.Ma..

4. Il quarto mezzo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, vizio di violazione dell’art. 112 c.p.c., per l’omesso esame della contestazione relativa all’utilizzo della prima somma mutuata per finalità difformi da quelle contrattualmente dichiarate dal Co. e, in via subordinata, il vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per erronea interpretazione della domanda.

5. Il ricorrente propone inoltre un quinto mezzo con il quale denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in ordine alla mancanza di solidità creditizia del mutuatario per incapienza patrimoniale e rilascio di false dichiarazioni ed al difforme utilizzo del finanziamento, oggetto di discussione tra parti, al fine di accertare la responsabilità extracontrattuale del Co. per la lesione del credito della società fiduciante.

6. Con il sesto motivo si declina, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e vizio di motivazione apparente sempre in relazione al contributo oggettivo e soggettivo di Co.Ma. in ordine alla sopra ricordata lesione aquiliana del credito.

7. Il settimo mezzo è articolato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, come violazione degli artt. 2871 e 1203 c.c., L. n. 1966 del 1939, art. 1,artt. 1706 e 1707 c.c., in ordine all’erronea attribuzione della titolarità della polizza oggetto del mandato fiduciario, e comunque ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 24 Cost. e art. 81 c.p.c., per l’erronea individuazione del soggetto legittimato ad agire.

8. Con l’ottavo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 2033 c.c., art. 1325 c.c., n. 2 e art. 1324 c.c., in relazione all’erronea individuazione di un titolo giustificativo per la costituzione della garanzia reale a beneficio del Co. mediante cespite appartenente alla società C. s.s. e conseguente mancato accoglimento della domanda subordinata di ripetizione dell’indebito; in via subordinata, articola, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, vizio di violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, per la mancanza e l’apparenza della motivazione in ordine alla sussistenza di un rapporto giuridico tra C. s.s. e Co. tale da giustificare la costituzione di un pegno sulla polizza appartenente alla società per garantire il debito del secondo.

9. Il nono mezzo declina, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 1325 c.c., n. 2, artt. 1324 e 2041 c.c., in relazione all’erronea individuazione di un titolo giustificativo per la costituzione della garanzia reale a beneficio del Co. mediante cespite appartenente a C. s.s. e conseguentemente mancato accoglimento della domanda subordinata di ingiustificato arricchimento; in via subordinata, articola, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, vizio di violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, per la mancanza e l’apparenza della motivazione in ordine alla sussistenza di rapporti giuridici tra la società C. s.s. e Co. tale di giustificare la costituzione in pegno della polizza assicurativa appartenente alla società per garantire il debito contratto dal secondo.

10. Con il decimo motivo la sentenza impugnata è censurata dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa ovvero apparente motivazione in ordine a specifici motivi di gravame; ovvero, in subordine, per vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e per violazione dell’art. 134 c.p.c., n. 4, per motivazione apparente. La ricorrente si duole dell’omessa pronuncia della corte di merito su una serie di questioni oggetto di altrettanti motivi di gravame ritenuti decisivi ai fini della decisione, e cioè, da un lato, la mancata corretta individuazione del soggetto contraente e la mancata conoscenza del M. della costituzione della garanzia pignoratizia e, dall’altro, la mancata autorizzazione del M. alla costituzione di quest’ultimo.

11. L’undicesimo motivo evidenzia, come motivo di censura, l’omesso esame di fatto decisivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e cioè la non conoscenza da parte del M. della falsità dei dati in base ai quali la banca aveva concesso i finanziamenti al Co..

12. Con il dodicesimo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, violazione dell’art. 112 c.p.c. e cioè l’omessa pronuncia su uno specifico motivo di appello avente ad oggetto l’applicabilità della legge italiana tra C. s.s. e Ca.No..

13. La ricorrente propone inoltre un tredicesimo motivo con il quale deduce, ai sensi dell’art. 360, n. 4, violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, per vizio di mera apparenza della motivazione in relazione all’individuazione dei titoli da cui sarebbe scaturito il danno e dai quali discenderebbe l’applicazione della legge italiana, nonché, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 1362 c.c., per erronea interpretazione del motivo di appello avente ad oggetto l’individuazione dei predetti titoli.

14. L’ultimo motivo deduce infine vizio di violazione della L. n. 218 del 1995, art. 17, per erronea interpretazione della disposizione normativa da ultimo indicata e conseguente erronea individuazione della legge applicabile ovvero, in subordine, vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c., relativo all’omessa applicazione del diritto svizzero nonostante l’affermazione della sua applicabilità al caso di specie.

15. Ritiene la Corte che la causa, per la complessità e copiosità delle questioni prospettate, non è idonea alla trattazione camerale e deve pertanto essere rinviata a nuovo ruolo per la fissazione dell’udienza di discussione in pubblica udienza.

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472