Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.2520 del 03/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6557-2019 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO LOMBARDO LANZA;

– ricorrente –

Contro

TIM SPA, *****, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO POLLAIOLO, 5, presso lo studio dell’avvocato YURI PICCIOTTI, rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO BOCCHINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2575/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 04/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELE POSITANO.

RILEVATO

che:

con atto di citazione del 13 marzo 2009, P.G. evocava in giudizio Telecom Italia S.p.A. davanti al Tribunale di Catania esponendo che, con ricorso ai sensi dell’art. 700 c.p.c. del 9 novembre 2008, aveva dedotto di essere titolare di una linea telefonica fissa intestata al proprio studio professionale di radiologo, lamentando come Telecom Italia, dopo avere inserito per alcuni anni, in maniera inesatta, il nominativo del professionista, lo aveva da ultimo depennato, così provocando un pregiudizio. Nel procedimento cautelare si era costituita Telecom Italia e con ordinanza del 21 novembre 2008 il Tribunale aveva ordinato alla resistente di reinserire il nominativo del ricorrente in elenco in maniera completa e per esteso. Il provvedimento era stato reclamato davanti al collegio che con ordinanza del 14 aprile 2009 aveva rigettato il reclamo. Sulla base di tali elementi chiedeva il risarcimento dei danni nella misura di Euro 25.000. Si costituiva Telecom Italia resistendo alla domanda e il Tribunale con sentenza n. 1941 del 2013 accoglieva parzialmente le domande, confermando il provvedimento cautelare. Rigettava quella di risarcimento del danno per carenza di prova, compensando le spese nella misura il 50%;

avverso tale decisione proponeva appello P.G. ritenendo errati sia il rigetto della domanda di risarcimento dei danni, che la compensazione parziale delle spese di lite. Si costituiva Telecom chiedendo il rigetto del gravame;

la Corte d’appello di Catania, con sentenza del 4 dicembre 2018, confermava la decisione impugnata condannando l’appellante al pagamento delle spese di lite;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione P.G. affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso TIM S.p.A. (già Telecom Italia S.p.A.), che illustra con memoria. Il ricorrente, in data 14 ottobre 2020, deposita memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. e l’omessa pronunzia su un capo della domanda e su un bene della vita, costituito dal danno da perdita di chance che era stato oggetto di specifica domanda in sede di appello. In particolare l’odierna ricorrente aveva chiesto il risarcimento da “mancato acquisto di clienti potenziali”, distinguendo tra danno da “riduzione dei ricavi” e danno da “perdita di clientela, di immagine, di avviamento già conseguito e di sviluppo professionale conseguibile”;

con il secondo motivo si lamenta la violazione agli artt. 1218,1223,1226,2697 e 2729 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’artt. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. La Corte territoriale non avrebbe tenuto conto dell’orientamento consolidato in tema di prova del danno da perdita di chance che va dimostrato in termini di possibilità ed è suscettibile di valutazione equitativa;

con il terzo motivo si deduce la violazione l’art. 91 c.p.c. e dei principi di causalità e soccombenza, con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. La Corte territoriale avrebbe dovuto definire il giudizio con la condanna di Telecom, anche in via equitativa, al risarcimento dei danni richiesti. Pertanto, nell’ipotesi di accoglimento del ricorso verrà meno la soccombenza totale del P. affermata dalla Corte territoriale, con conseguente condanna di controparte al pagamento delle spese dei tre gradi di giudizio;

i motivi possono essere trattati congiuntamente avendo il medesimo oggetto, riguardando l’omissione di pronunzia da parte del giudice di appello sulla questione specifica del danno da perdita di chance, che sarebbe stato richiesto in primo grado e avrebbe formato oggetto di uno specifico motivo di appello. La censura è però dedotta in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6. Parte ricorrente non trascrive gli atti difensivi di riferimento, al fine di dimostrare, che tale domanda non sarebbe stata esaminata o rigettata dal Tribunale e che avrebbe formato oggetto di specifica censura con l’atto di appello. Il ricorrente avrebbe dovuto trascrivere, allegare o localizzare all’interno del fascicolo di legittimità la parte dell’atto di appello con la quale avrebbe esaminato e contrastato la decisione del Tribunale di rigetto del danno da perdita di chance;

sotto tale profilo non è idoneo il riferimento contenuto nella parte del ricorso relativa all’esposizione sommaria dei fatti di causa (pagina 4 del ricorso) nel quale si riportano le conclusioni riferite genericamente anche “al mancato acquisto di clienti potenziali”… “e di sviluppo professionale conseguibile”;

il ricorrente avrebbe dovuto trascrivere la motivazione del primo giudice sulla questione specifica del danno da perdita di chance e dimostrare di avere sottoposto al giudice di appello con specifica censura il tema oggetto del ricorso per cassazione;

la questione è assorbente rispetto a quella oggetto del secondo motivo, che comunque – sotto l’apparente violazione dell’art. 115 c.p.c. – prospetta un’inammissibile richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, sulla base di una lettura alternativa e più appagante per il ricorrente degli atti di causa. La memoria del ricorrente è stata depositata oltre i termini;

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 3000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 15 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021

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