LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3675-2020 proposto da:
G.N., M.S., P.G., M.O.F., C.A., A.P., S.A., S.I., domiciliati ope legis in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato SEBASTIANO PAPOTTO;
– ricorrenti –
contro
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ope legis in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FEBO BATTAGLIA;
– controricorrente –
contro
ASSESSORATO ALLA SANITA’ DELLA REGIONE SICILIANA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 823/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 10/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’1 1/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO.
RILEVATO
che:
1. con ordinanza n. 19435/2018 questa Corte ha cassato la sentenza n. 129/2014 con la quale la Corte d’appello di Catania aveva dichiarato inammissibile per carenza di interesse l’appello proposto da P.G. e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che, in accoglimento della domanda principale, aveva accertato il diritto degli originari ricorrenti ad essere assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania ed aveva condannato l’Azienda a stipulare i contratti sulla base delle condizioni normative ed economiche previste nell’avviso di selezione del 14 giugno 2004;
2. il Tribunale aveva, invece, rigettato la domanda, proposta “in subordine e senza recesso dalla superiore”, volta ad ottenere la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e questa domanda era stata riproposta, unitamente a quella di risarcimento del danno, con l’appello inizialmente dichiarato inammissibile;
3. l’ordinanza rescindente ha osservato che le domande non accolte, seppure qualificate subordinate, erano da considerare autonome rispetto alla principale e non incompatibili con l’accoglimento di quest’ultima, sicché gli appellanti avevano interesse ad impugnare la pronuncia di rigetto;
4. il giudizio di rinvio è stato definito dalla Corte d’appello di Catania che ha respinto l’impugnazione osservando che gli originati ricorrenti avevano partecipato ad una selezione pubblica per la copertura a tempo determinato di trenta posti di commesso, sicché non avevano titolo per rivendicare il diritto alla definitiva immissione nella pianta organica dell’Azienda in quanto erano stati avviati al lavoro in relazione ad un contratto a tempo determinato e non indeterminato;
5. inoltre gli appellanti erroneamente avevano sostenuto che, ove fossero stati tempestivamente assunti dall’amministrazione, avrebbero maturato il diritto soggettivo ad essere stabilizzati;
6. richiamata la L. n. 244 del 2007, art. 3, comma 94, e la L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 519 e 558, il giudice d’appello ha evidenziato che la stabilizzazione del personale è rimessa alla discrezionalità degli enti ed è subordinata al rispetto delle condizioni richieste dal legislatore sicché la sola maturazione del requisito di durata del rapporto di lavoro a termine non è sufficiente a far sorgere il diritto soggettivo alla stabilizzazione e pertanto, in assenza dell’avvio della procedura da parte dell’ente, l’aspirante all’assunzione non può neppure domandare il risarcimento del danno;
7. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso i litisconsorti indicati in epigrafe sulla base di quattro motivi ai quali ha opposto difese l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania mentre è rimasto intimato l’Assessorato Regionale alla Sanità;
8. la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio non partecipata;
9. l’Azienda Sanitaria ha depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
1. il primo motivo del ricorso denuncia “violazione e falsa applicazione della L. n. 244 del 2007, art. 3, comma 94, L. 27 dicembre 2006, n. 296, commi 519 e 518; della L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 93 e 98; del D.P.C.M. 15 febbraio 2006, in attuazione della L. 30 dicembre 2014, n. 211, commi 93 e 98; della L. 28 febbraio 1987 n. 56, art. 16, comma 1, come modificato dal D.L. 21 marzo 1988 n. 86, art. 4, comma 4 bis, convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 1988 n. 160; del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, capo 3" e sostiene, in sintesi, che sulla base delle disposizioni normative richiamate in rubrica l’Azienda era tenuta a determinare il fabbisogno del personale ed a procedere alla stabilizzazione dei soggetti in possesso dei relativi requisiti, nei limiti delle risorse disponibili;
1.1. i ricorrenti aggiungono che allorquando, come nella fattispecie, non è necessaria la procedura concorsuale e l’assunzione avviene sulla base dell’avviamento al lavoro da parte dei competenti uffici, l’avviato è titolare di un diritto soggettivo che non può essere mortificato dalla colpevole inerzia dell’ente pubblico;
1.2. ne traggono quale conseguenza che il diritto alla stabilizzazione sarebbe maturato se l’azienda avesse tempestivamente concluso, come era suo obbligo, i contratti a tempo determinato, all’esito della pubblicazione della graduatoria del 24 giugno 2005;
2. con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, i ricorrenti prospettano come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, la violazione della normativa indicata nel primo motivo e sostengono che il diritto alla stabilizzazione non poteva essere negato non avendo l’azienda sanitaria provato la violazione dei vincoli di bilancio e l’insussistenza delle condizioni previste dalla legge ai fini dell’assunzione;
3. la terza censura denuncia ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 115 c.p.c., della L. n. 244 del 2007, art. 3, comma 94, della L. n. 296 del 2006, art. 1, perché l’onere della prova del mancato rispetto del tetto di spesa grava sulla ASL in quanto costituisce un fatto impeditivo;
4. infine con il quarto motivo i ricorrenti insistono nel prospettare la violazione della L. n. 244 del 1997 e L. n. 296 del 2006, e denunciano altresì la violazione degli artt. 1226,1223,2056 e 2043 c.c., sostenendo che ha errato il giudice d’appello nel richiamare i principi affermati da questa Corte con la sentenza n. 23019/2018 perché in quel caso era stato accertato il superamento del limite di spesa;
4.1. aggiungono che andava riconosciuto quanto meno il diritto al risarcimento del danno da perdita di chances” che può essere provato anche attraverso il ricorso alle presunzioni e che nella specie era stato dimostrato in ragione del colpevole ritardo nell’assunzione protrattosi per ben sette anni;
5. i motivi di ricorso, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, non possono trovare accoglimento perché la sentenza gravata ha deciso la controversia facendo corretta applicazione di principi di diritto affermati da questa Corte ed i ricorrenti non prospettano argomenti che possano indurre a rimeditare l’orientamento espresso;
6. in particolare Cass. n. 24776 del 2020, sulla scia di quanto già affermato da Cass. n. 23019 del 2018 citata dalla Corte territoriale, ha evidenziato che “non sussiste alcun diritto alla stabilizzazione neppure per coloro che sono stati assunti a termine a seguito di concorso e che integrano la platea dei potenziali destinatari delle procedure che l’amministrazione ha, per volontà del legislatore, la facoltà di porre in essere”;
6.1. analizzato il quadro normativo ed evidenziata la pluralità di adempimenti che condiziona l’avvio delle procedure, la pronuncia citata ha rilevato che ” non è configurabile alcuna posizione giuridica tutelabile in capo a quei lavoratori che, pur in possesso dei requisiti di legge e pur assunti a termine previo superamento di un concorso, non siano stati parte di alcuna procedura intrapresa per il reclutamento; con detta normativa si è solo consentita alle amministrazioni, sulla base di un’attualizzata programmazione del fabbisogno e nei limiti dei vincoli di spesa pubblica, la facoltà di stabilizzare nei propri ruoli il suddetto personale; né, evidentemente, l’avvenuta definizione della dotazione organica è da sola sufficiente a far acquisire al dipendente non di ruolo una posizione legittimante ad essere assunto a tempo indeterminato, mediante “trasformazione” dei contratti a termine dallo stesso di volta in volta sottoscritti ed eventualmente prorogati”;
7. è poi utile sottolineare che nei medesimi termini si sono espresse le Sezioni Unite di questa Corte che, sia pure pronunciando in tema di giurisdizione, hanno interpretato la legislazione regionale siciliana e ritenuto che la stessa, al pari della disciplina statale, prevede soltanto una mera facoltà discrezionale in capo all’amministrazione (da esercitare nei limiti segnati dallo stesso legislatore) di fare luogo a processi di stabilizzazione (Cass. S.U. n. 19166 del 2017);
8. l’insussistenza di un diritto soggettivo alla stabilizzazione, in assenza di una determinazione in tal senso dell’amministrazione interessata, è assorbente rispetto alle ulteriori questioni che il ricorso pone in tema di onere della prova e di diritto al risarcimento del danno;
9. al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, in favore della parte costituita;
10. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315 del 2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dai ricorrenti.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 11 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021
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