Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.29185 del 20/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2742-2019 proposto da:

V.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 28, presso lo studio dell’Avvocato ELISABETTA RAMPELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’Avvocato CLAUDIA ZENI;

– ricorrente –

contro

M.A., B.E., M.B., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’Avvocato CLAUDIO LUCISANQ, che li rappresenta e 2021 difende unitamente all’Avvocato PAOLO TONIOLATTI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 252/2018 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 23/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2021 dal Consigliere Dott. GIAIME GUIZZI STEFANO.

FATTI DI CAUSA

1. V.R. ricorre, sulla base di sette motivi, per la cassazione della sentenza n. 252/18, del 23 ottobre 2018, della Corte di Appello di Trento, che – rigettando il gravame dal medesimo esperito contro la sentenza n. 232/17, del 27 marzo 2017, del Tribunale di Trento – ha confermato il rigetto della domanda proposta dal V., volta a far “dichiarare nulla e/o inefficace e/o annullare” la transazione intervenuta il 9 dicembre 2005 tra costui e M.B., B.E. e M.A., ovvero, in subordine, a conseguire la risoluzione, per inadempimento dei convenuti, con condanna degli stessi al risarcimento del danno.

2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente – sul presupposto dell’esistenza di pregressi rapporti professionali, societari e familiari con i predetti M.B., B.E. e M.A. (quest’ultimo e’, difatti, lo zio materno del V., mentre la prima è sua cugina) – che la predetta M.B. ebbe a depositare, presso il Tribunale trentino, un ricorso ex art. 2487 c.c., comma 4, con il quale chiedeva la revoca del V. dalla carica di liquidatore della società Le Ville S.r.l., di cui ella era socia. In particolare, la M. denunciava che, a seguito della vendita di alcuni immobili societari, l’unico conto corrente della società era stato estinto e che il relativo saldo (ammontante ad 813.843,17) era stato prelevato dal V.. Comunicati, dal Presidente dell’adito Tribunale, il ricorso e il provvedimento di fissazione dell’udienza al locale Procuratore della Repubblica, il procedimento civile non aveva, però seguito. La M., infatti, dopo aver avviato, il 29 novembre 2005, la notificazione al V. del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza (da celebrare il successivo 15 dicembre), gli manifestava la volontà di rinunciare all’iniziativa assunta, evitando al medesimo anche ogni implicazione penale, purché costui sottoscrivesse una transazione con sé ed i suoi genitori, i predetti B.E. e M.A. (quest’ultimo impegnandosi, oltre che in proprio, pure quale legale rappresentante delle società Car.bor S.a.s., Alpentur S.p.a. e Nave S.a.s.), assumendo, in particolare, il V. l’obbligo di versare a costoro la somma di Euro 1.835.000.

Ciò premesso, e non senza rammentare che il testo della transazione – predisposto unilateralmente dal legale dei M. e della Binelli, e dunque in difetto di ogni assistenza tecnica in favore di esso V. – gli fu fatto sottoscrivere in meno di nove giorni, l’odierno ricorrente riferisce che, nell’anno 2006, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento avviava un procedimento penale nei suoi confronti (poi concluso con sentenza di proscioglimento, ex art. 530 c.p.p., comma 2, perché il fatto non costituisce reato), “la cui ipotesi di reato si incentrava sulle doglianze espresse nel ricorso ex art. 2487 c.c.” già presentato da M.B..

Su tali basi, dunque, egli adiva il Tribunale di Trento, convenendo in giudizio i M.- B., sul presupposto che il contratto di transazione fosse da dichiarare nullo e/o inefficace ex art. 1966 c.c., o comunque da annullare perché egli era stato vittima di violenza e/o di estorsione contrattuale, chiedendo, in via di subordine, che lo stesso fosse dichiarato risolto, per inadempimento dei convenuti. Essi, infatti, sarebbero venuti meno all’obbligo, contrattualmente assunto, di adoperarsi affinché non vi fosse “alcun seguito in nessuna sede, nemmeno nella ipotizzata sede penale”, in relazione ai fatti oggetto del già citato ricorso ex art. 2487 c.c., avendo assunto, nel giudizio penale celebrato a carico del V., la veste di testimoni, quantunque potessero avvalersi della facoltà di non sottoporsi all’esame ex art. 210 c.p.p., comma 4, data la loro qualità di persone indagate in un procedimento connesso, nonché – per quanto concerne, in particolare, M.A. – della facoltà di astensione prevista dall’art. 199 c.p.p. per gli stretti congiunti dell’imputato.

La domanda proposta, tuttavia, veniva integralmente respinta dall’adito giudicate, che riteneva la causa matura per la decisione sulla base della sola documentazione prodotta dalle parti, non necessitando di ulteriore istruzione, con decisione confermata dal giudice d’appello, che rigettava il gravarne esperito dall’attore soccombente.

3. Avverso la sentenza della Corte trentina ha proposto ricorso per cassazione il V., sulla base – come detto – di sette motivi.

3.1. Il primo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nonché degli artt. 75 e 100 c.p.c., oltre che dell’art. 2313 c.c..

Si censura, in particolare, l’affermazione della Corte territoriale che ha escluso la nullità della transazione ex art. 1966 c.c., nullità che era stata dedotta dall’allora appellante sul rilievo che l’accordo “avrebbe avuto ad oggetto posizioni giuridiche sostanziali indisponibili”, quali, esattamente, “l’esercizio dell’azione penale, facente capo esclusivamente alla magistratura requirente, nonché diritti asseritamente spettanti alla società La Nave S.a.s., rimasta terza rispetto al contratto concluso tra le parti”, visto che, secondo la prospettazione del V., la società Car.bor. S.a.s. (della quale M.A. era il rappresentante legale e che deteneva il 99% delle quote societarie della società La Nave) era solo socia accomandante della stessa, come tale priva di poteri di rappresentanza, spettando essi al socio accomandatario, tale V.A., rimasto, però, estraneo aula transazione.

Il ricorrente censura gli argomenti utilizzati dal giudice di appello per confutare la dedotta, duplice, nullità della transazione.

Per un verso, infatti, si contesta l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui la volontà manifestata dalle parti transigenti “non può che riferirsi a posizioni giuridiche sostanziali nella piena disponibilità dei contraenti”, dovendo, dunque, escludersi che esse “abbiano inteso regolare l’esercizio dell’azione penale, rispetto alla quale, invero, il negozio non dice nulla”; per altro verso, il V. contesta l’ulteriore passaggio della decisione qui in esame, che considera “frutto verosimilmente di un refuso” il riferimento alla società La Nave, visto nel testo della transazione nessun obbligo “veniva assunto” nei riguardi della stessa.

Orbene, quanto, in particolare, al primo dei due “ditta” della Corte trentina, il ricorrente assume che la sentenza impugnata “ha erroneamente ritenuto che il dovere di cui all’art. 6 della transazione” – secondo cui costituiva “condizione essenziale” dell’accordo che non vi fosse “più alcun seguito alle iniziative giudiziarie intraprese”, ed inoltre che non ne fossero “intraprese altre dai soci, né in sede civile, né in sede penale” – fosse da riferirsi “alla signora M.B.” e che “dovesse essere inteso in rapporto al mero procedimento civile già intrapreso”, ovvero a quello ex art. 2487 c.c., comma 4.

In relazione, invece, all’altra affermazione contenuta nella decisione oggi impugnata, si rileva come gli scritti defensionali degli appellati – sono riprodotti, in ricorso, stralci sia della loro comparsa di costituzione in appello, che della loro memoria di replica – diano atto che M.A. “ben potesse disporre nella transazione (come ha fatto all’art. 4.1. della medesima) dei diritti spettanti a Car.bor. S.a.s. quale socia di La Nave S.a.s.”, sicché la sentenza impugnata, nel qualificare come mero refuso il riferimento a quest’ultima, contenuto nella transazione, avrebbe violato il principio secondo cui il giudice “deve giudicare su tutti i fatti che sono allegati o affermati nelle domande e soltanto su quelli”, e ciò perché “gli appellati non hanno mai argomentato il riferimento alla società La Nave S.a.s. quale “refuso””. Di qui, pertanto, la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., ma anche dell’art. 2313 c.c., visto che il socio accomandante non ha poteri di rappresentanza della società in accomandita; violazione vieppiù evidente, secondo il ricorrente, ove si consideri che l’unico rapporto del V. con tale società “era quello di consulenza, essendo egli estraneo alla compagine societaria”. Trattandosi, dunque, di responsabilità “che trova la sua fonte contrattuale”, il solo soggetto “legittimato ad esercitare qualsivoglia azione di risarcimento e quindi a disporre anche dei relativi diritti” era la società con cui il rapporto era stato intrattenuto, e per essa il socio accomandatario V.A., rimasto invece estraneo alla transazione.

3.2. Il secondo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – falsa e/o errata applicazione degli artt. 1362,1363,1366,1367 e 1370 c.c., “in relazione alla valutazione e interpretazione della transazione”.

Si censura, nuovamente, la sentenza impugnata nella parte in cui esclude che le parti transigenti “abbiano inteso regolare l’esercizio dell’azione penale, rispetto alla quale, invero, il negozio non dice nulla”. In particolare, si contesta la sentenza impugnata laddove nega decisività all’obbligo dei M.- B. di “comunque adoperarsi” perché “ogni effetto” del ricorso ex art. 2487 c.c., comma 4, venisse “a cessare”, e non vi fosse “più alcun seguito in nessuna sede, nemmeno nella ipotizzata sede penale”, in quanto esso, a dire della Corte territoriale, assumerebbe “valore esclusivamente alla luce del testo complessivo della transazione, la quale prevede il solo obbligo per M.B. di rinunciare al ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Trento a norma dell’art. 2487 c.c., comma 4”.

Per contro, secondo il ricorrente, la transazione, sin dalle premesse, “riporta in più punti il chiaro riferimento ad una transazione tombale di ogni questione tra le parti con esclusione di conseguenze in qualsivoglia sede civile e/o penale”, con impegno, dei M. e della B., a “comunque adoperarsi” per il raggiungimento di tale scopo. D’altra parte, proprio la circostanza che l’ipotesi di reato, riportata nel ricorso ex art. 2487 c.c., comma 4, fosse quella “di appropriazione indebita aggravata dall’art. 61 c.p., n. 11) ” (in ragione della qualifica di legale rappresentante della società Le Ville, in capo al V.), e dunque una fattispecie criminosa procedibile d’ufficio e non a querela, avrebbe comportato che fosse “precluso alle parti poter disporre degli effetti in sede penale” del ricorso stesso, e ciò “tanto più che questo risultava già comunicato al P.M.”.

La corretta interpretazione del contenuto del contratto, dunque, non poteva che portare a riconoscere la nullità dello stesso, a norma dell’art. 1966 c.c..

3.3. Il terzo motivo denuncia – questa volta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – “omesso esame di una domanda”.

Il ricorrente deduce di aver indicato, sin dall’atto di citazione censura poi ribadita in appello, non essendosi il primo giudice pronunciato sul punto – che “l’azione di responsabilità verso gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, purché vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno due terzi del capitale sociale” (maggioranza, nella, specie, non detenuta, per la società La Villa, dai B.- M., come risultante dall’atto costitutivo della società, allegato alla memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6) e “purché non si oppongano tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale”.

Sul punto, neppure la Corte territoriale, come già il Tribunale, avrebbe “motivato alcunché”.

3.4. Il quarto motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3), 4) e 5), – falsa e/o errata applicazione degli artt. 197 e 210 c.p.p., nonché dei principi e delle norme sull’interpretazione dei contratti di cui agli artt. 1362,1363,1366,1367 e 1370 c.c., “in relazione alle altre clausole contrattuali rilevanti ai fini del decidere”, oltre ad errata valutazione ed interpretazione del contratto e dei documenti prodotti, dei quali ultimi si deduce pure l’omesso esame.

Ribadisce il ricorrente come la Corte territoriale abbia aderito alla ricostruzione del Tribunale, secondo cui la clausola risolutiva espressa di cui all’art. 6 della transazione sarebbe da interpretare alla luce dell’assunzione, da parte dei M. e della B., esclusivamente di un obbligo di astensione dall’intraprendere iniziative giudiziarie a carico di esso V.. La Corte trentina, tuttavia, sarebbe incorsa in errore, per avere il V. eccepito l’inadempimento (e, dunque, l’operatività della clausola risolutiva) in ragione del fatto che i predetti M. e B. assunsero “il ruolo di testimoni dell’accusa nel procedimento penale iscritto nei di lui confronti per i medesimi fatti oggetto del ricorso ex art. 2487 c.c., comma 4 e della transazione”.

Invero, la previsione disgiunta che costoro non dovessero dare corso alle iniziative intraprese (né intraprenderne di nuove), e che dovessero “comunque adoperarsi” perché non vi fosse alcun seguito ad esse, in nessuna sede, e in particolare in quella penale, imponeva di dare rilievo, quale “grave inadempimento”, alla circostanza che essi avessero assunto, invece, la qualità di testimoni di accusa a carico di esso V..

A tale esito avrebbe dovuto condurre la corretta applicazione delle norme sull’interpretazione del contratto, che imponevano, in particolare: di attribuire alla clausola risolutiva, nel dubbio, il significato più favorevole all’odierno ricorrente, trattandosi di transazione predisposta unilateralmente dal legale dei M.- B.; di ricercare la comune volontà dei contraenti alla luce del loro comportamento complessivo; di ricostruire il senso di tale clausola tenendo conto anche delle altre, ex art. 1363 c.c., a cominciare dalle premesse della transazione, dalle quali si deduceva che l’impegno del V. di corrispondere la somma di Euro 1.835.00,00 era subordinato alla condizione che “i fatti e/o rapporti dedotti nella transazione non avessero più seguito in alcuna sede, né civile né penale”.

D’altra parte, errata sarebbe l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, nella parte in cui ha reputato irrilevante il disposto dell’art. 210 c.p.p., e ciò in quanto – sottolinea il ricorrente – i verbali di escussione della B. e dei M. in sede penale (documenti versati in atti) comproverebbero che costoro “non sono stati ascoltati con gli avvertimenti e nelle forme della testimonianza assistita”, di cui alla norma citata, né “avrebbero potuto, risultando essi meramente indagati in un procedimento connesso”, e pertanto “estranei al portato della suddetta disposizione”. Per contro, sempre secondo il ricorrente, la Corte territoriale sarebbe incorsa in errore, non avvedendosi che i testi furono “citati dalla Procura proprio con le garanzie di cui all’art. 210 c.p.p., anche perché, contrariamente a quanto affermato dalla decisione impugnata, l’indagato di reato connesso o collegato può assumere l’ufficio di testimone, in relazione a fatti riguardanti la responsabilità altrui, pure in presenza di un provvedimento di archiviazione, ma a condizione – secondo quanto sarebbe stato chiarito dalla giurisprudenza penale di legittimità – che abbia ricevuto l’avvertimento che è sua facoltà di astenersi, e sempre che di essa non si sia avvalso.

Decidendo, dunque, di testimoniare, i M. e la B. avrebbero contravvenuto all’obbligo di “comunque adoperarsi” perché i fatti oggetto del ricorso ex art. 2487 c.c., comma 4, non avessero ulteriore corso in sede sia civile che penale, realizzando la condizione risolutiva espressa di cui all’art. 6 del contratto di transazione.

Quanto in particolare, poi, alla posizione di M.A., costui, stretto congiunto del V., si sarebbe potuto avvalere anche della facoltà di astensione ex art. 199 c.p.p., donde, pure sotto questo profilo, l’inadempimento rispetto all’obbligo suddetto.

3.5. Il quinto motivo denuncia violazione e/o erronea applicazione degli artt. 1442,1449 e 2947 c.c., nonché vizio di motivazione, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto maturata la prescrizione dell’azione di annullamento.

Infatti, la Corte territoriale – condividendo la valutazione del primo giudice – ha ritenuto che tale l’azione si fosse prescritta, essendo decorsi più di cinque anni dal momento della stipulazione della transazione, e ciò anche a voler ritenere integrata l’ipotesi formulata dall’allora appellante circa la violenza di cui esso sarebbe stato vittima, “sub specie” di estorsione contrattuale, o meglio di minaccia di far valere un diritto (essendo stato tale diritto piegato al conseguimento di un vantaggio ingiusto), visto che il momento della cessazione della violenza dovrebbe identificarsi, nuovamente, con quello dell’avvenuta conclusione dell’accordo contrattuale.

Nondimeno, secondo il ricorrente la Corte territoriale non avrebbe considerato, per un verso, “che la transazione prevede(va) un adempimento differito del pagamento della somma di Euro 1.835.000”, visto che la relativa richiesta doveva essere inoltrata entro il 20 marzo 2006, non essendo stato, dunque, casuale che la Procura della Repubblica di Trento abbia iscritto il procedimento penale a carico di esso V. proprio nelle more della scadenza di tale termine.

D’altra parte, ricorrendo nel comportamento dei M.- B. gli estremi del reato di cui all’art. 629 c.p. (che prevede una pena fino a dieci anni di reclusione), avrebbe dovuto trovare applicazione il più lungo termine prescrizionale di cui all’art. 2947 c.c., comma 3, termine non ancora decorso dalla data di formulazione della domanda di rescissione.

La Corte territoriale, dunque, avrebbe totalmente omesso di verificare la lamentata estorsione, disattendendo il principio – che si assume essere stato enunciato da questa Corte di legittimità secondo cui spetta al giudice civile piena autonomia di giudizio sui fatti legittimante ricostruiti in modo difforme dall’ambito penale, e ciò per quanto concerne sia il termine di prescrizione, sia gli effetti che dagli stessi possono conseguire sul piano civile.

3.6. Il sesto motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3), 4) e 5), – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 652 e 654 c.p.p..

Si censura la sentenza impugnata per aver negato qualsiasi valore probatorio alla sentenza penale che aveva assolto esso V. dall’imputazione di appropriazione indebita aggravata, e ciò sul rilevo che non vi fosse prova del fatto che la pronuncia fosse passata in giudicato.

Osserva, tuttavia, il ricorrente che, ai sensi degli artt. 652 e 654 c.p.p. (dettati, rispettivamente, per il giudizio civile di danno e per gli altri giudizi civili), il giudicato di assoluzione ha efficacia preclusiva, nel giudizio civile, solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l’insussistenza del fatto o della partecipazione allo stesso dell’imputato, e non pure quando a tale esito si pervenga a norma dell’art. 530, comma 2, del medesimo codice di rito penale; inoltre, l’accertamento irrevocabile di assoluzione secondo la formula “perché il fatto non costituisce reato” non ha mai efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 652 c.p.p., nel giudizio civile di danno; nel quale compete al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio.

La sentenza versata in atti, dunque, doveva costituire un elemento di valutazione, al quale dare valenza probatoria corretta.

3.7. Infine, con il settimo motivo è denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

In questo caso, il ricorrente censura la sentenza impugnata perché non ha dato corso alle istanze istruttorie già respinte dal primo giudice, evidenziando che le stesse avrebbero permesso di “fornire la prova in ordine alla volontà negoziale delle parti, alla dinamica che aveva determinato il Sig. V. a firmare la transazione, oltre alla minaccia esercita dai convenuti con la continua pressione di conseguenze penali”.

4. I M. e la B. hanno resistito, con controricorso, all’avversaria impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilità ovvero, in subordine, di infondatezza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Il ricorso va rigettato.

5.1. Il primo motivo, che si articola in due diverse censure, è inammissibile in relazione ad entrambe.

5.1.1. La prima di esse, in particolare, attiene al rigetto dell’eccezione di nullità della transazione, già formulata dall’odierno ricorrente ai sensi dell’art. 1966 c.c., in relazione all’indisponibilità, ad opera delle parti transigenti, dell’esercizio dell’azione penale.

Tale censura, tuttavia, si risolve nella pretesa di contestare l’interpretazione che del contenuto del contratto ha offerto la Corte territoriale (in particolare, allorché essa ha escluso che le parti “abbiano inteso regolare l’esercizio dell’azione penale, rispetto alla quale, invero, il negozio non dice nulla”), senza, però, neppure indicare – in ciò cogliendo nel segno i rilievi dei controricorrenti – i canoni dell’ermeneutica contrattuale che sarebbero stati violati.

Va, pertanto, dato seguito al principio secondo cui “il motivo di ricorso per cassazione che denunci la violazione, da parte del giudice del merito, dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., deve essere formulato attraverso la puntuale e precisa enunciazione delle ragioni per le quali un dato criterio sarebbe stato erroneamente applicato, non assumendo rilievo la circostanza che nella sentenza impugnata risulti omesso l’espresso riferimento ad uno specifico criterio interpretativo legale” (tra le molte, Cass. Sez. 3, ord. 21 luglio 2017, n. 15350, Rv. 644814-02; sull’esistenza di un onere, a carico del ricorrente, “di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato”, si vedano anche Cass. Sez. 3, sent. 28 novembre 2017, n. 28319, Rv. 646649-01 e Cass. Sez. 1, ord. 27 giugno 2018, n. 16987, Rv. 649677-01).

5.1.2. La seconda censura, sempre oggetto del primo motivo, si indirizza, invece, avverso quell’affermazione della Corte territoriale che ha escluso un ulteriore profilo di “indisponibilità” dei diritti oggetto della transazione (in relazione, questa volta, al difetto di legittimazione delle parti transigenti a disporre dei diritti della società La Nave, dal momento che il solo soggetto legittimato in tal senso era il socio accomandatario della stessa, V.A., rimasto invece estraneo alla transazione), avendo la sentenza impugnata ritenuto che il riferimento a tale società, nel testo contrattuale, fosse frutto di un “refuso”.

La doglianza del ricorrente si basa, in particolare, sul rilievo che dagli scritti defensionali dei convenuti emergerebbe che costoro lungi dal fare riferimento a tale circostanza per affermare la piena validità del contratto – hanno sempre affermato, invece, che uno di essi, ovvero M.A., era legittimato a disporre di tali diritti, in quanto amministratore di altra società, socia accomandante della società La Nave. La Corte territoriale, dunque, avrebbe disatteso il principio secondo cui il giudice deve decidere “iuxta alligata partium” (e, di riflesso, le norme sulla legittimazione e l’art. 2313 c.c., che riserva al socio accomandatario, come detto, la disponibilità dei diritti di una società in accomandita).

Anche tale censura e’, però, inammissibile.

Esito, questo che s’impone non perché tale doglianza si risolva – come assumono, invece, i controricorrenti – nella denuncia di un errore revocatorio (e ciò in quanto la giurisprudenza di questa Corte ha escluso che possa “integrare errore revocatorio, rilevante ai sensi ed agli effetti di cui all’art. 391-bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4, la valutazione, ancorché errata, del contenuto degli atti di parte”; cfr. Cass. Sez. 6-Lav., ord. 27 aprile 2018, n. 10184, Rv. 648204-01), bensì per ragioni affini a quelle già sopra illustrate.

Dedotta, infatti, dal già attore/appellante la nullità della transazione, ai sensi del già richiamato art. 1966 c.c., il giudice di merito, anche in relazione a tale profilo, si è interrogato, doverosamente, sul contenuto della pattuizione intercorsa tra le parti, affermando che il riferimento ai diritti della società La Nave fosse frutto di un refuso, su tali basi, pertanto, escludendo la nullità. Orbene, a fronte di tale affermazione, l’odierno ricorrente avrebbe dovuto attribuire rilievo agli scritti defensionali dei convenuti/appellati nella prospettiva di contestare la correttezza di quell’interpretazione, in quanto, in ipotesi, effettuata in violazione dell’art. 1362 c.c., comma 2, ovvero senza dare rilievo, nella ricostruzione della comune intenzione delle parti, al comportamento successivo alla conclusione del contratto, come desumibile, in particolare quanto alla posizione dei M. e della B., dal loro contegno processuale.

Nondimeno, la censura non risulta formulata in questi termini, bensì deducendo un vizio di violazione dell’art. 112 c.p.c., norma che però – in relazione alle eccezioni – vieta unicamente al giudice di pronunciarsi su quelle che possono essere “proposte solo dalla parte” (ovvero, le cd. “eccezioni in senso stretto”), non precludendogli di certo, a fronte di una domanda di nullità contrattuale – nella specie, per (parziale) indisponibilità dell’oggetto – di ricostruire il contenuto della pattuizione contrattuale, operazione che egli è libero di compiere, sebbene nel rispetto dei canoni dell’ermeneutica contrattuale.

5.2. Anche il secondo motivo e’, per ragioni analoghe, inammissibile.

5.2.1. Esso censura, nuovamente, la sentenza impugnata nella parte in cui esclude che le parti transigenti “abbiano inteso regolare l’esercizio dell’azione penale, rispetto alla quale, invero, il negozio non dice nulla”, ed in particolare, laddove nega decisività all’obbligo dei M.- B. di “comunque adoperarsi” perché “ogni effetto” del ricorso ex art. 2487 c.c., comma 4, venisse “a cessare”, e non vi fosse “più alcun seguito in nessuna sede, nemmeno nella ipotizzata sede penale”, in quanto esso, a dire della Corte territoriale, assumerebbe “valore esclusivamente alla luce del testo complessivo della transazione, la quale prevede il solo obbligo per M.B. di rinunciare al ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Trento a norma dell’art. 2487 c.c., comma 4”.

Per contro, secondo il ricorrente, il testo contrattuale, sin dalle premesse, “riporta in più punti il chiaro riferimento ad una transazione tombale di ogni questione tra le parti con esclusone di conseguenze in qualsivoglia sede civile e/o penale”, con impegno dei M. e della B. a “comunque adoperarsi” per il raggiungimento di tale scopo.

Anche in questo caso, però, la cesura si risolve nel rilievo che una “corretta interpretazione della transazione avrebbe consentito di rilevare che la volontà delle parti era quella di eliminare qualsivoglia conseguenza in sede civile e penale e conseguentemente l’indisponibilità alle stesse dell’azione penale”, senza, però, che siano chiariti – al netto del riferimento alla violazione degli artt. 1362,1363,1366,1367 e 1370 c.c. – in che modo siano stati violati i canoni dell’ermeneutica contrattuale. Sul punto, pertanto, occorre nuovamente ribadire “la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra” (così, tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. n. 28319 del 2017, cit.). Con specifico riferimento, poi, alla “censura svolta dal ricorrente che lamenti la mancata applicazione del criterio di interpretazione letterale” (che pare essere il senso del rilievo svolto dal ricorrente secondo cui la transazione “riporta in più punti un chiaro riferimento ad una definizione di ogni questione tra le parti con esclusione di conseguenze in qualsivoglia sede, civile e/o penale”), è stato ulteriormente precisato che la stessa, “per non risultare inammissibile deve essere specifica, dovendo indicare quale sia l’elemento semantico del contratto che avrebbe precluso l’interpretazione letterale seguita dai giudici di merito e, al contrario, imposto una interpretazione in senso diverso”, e ciò perché, nel giudizio di legittimità, “le censure relative all’interpretazione del contratto offerta dal giudice di merito possono essere prospettate solo in relazione al profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o della radicale inadeguatezza della motivazione, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, mentre la mera contrapposizione fra l’interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta dai giudici di merito non riveste alcuna utilità ai fini dell’annullamento della sentenza impugnata” (da ultimo, Cass. Sez. 1, ord. 20 gennaio 2021, n. 995, Rv. 660378-01).

5.3. Anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile.

5.3.1. Esso denuncia “omesso esame di una domanda”, evidenziando come ambo i giudici di merito “non abbiano motivato alcunché” sulla circostanza, dedotta dall’odierno ricorrente, che “l’azione di responsabilità verso gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, purché vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno due terzi del capitale sociale” (maggioranza, nella specie, non detenuta, per la società La Villa, dai B.- M., come risultante dall’atto costitutivo della società, allegato alla memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6).

L’inammissibilità del motivo, tuttavia, deriva dalla constatazione che la lamentata omissione – come evidenziato anche dai controricorrenti – non ha investito, in senso proprio, una “domanda” (che era, sempre e comunque, la declaratoria di risoluzione della transazione per inadempimento dei M.- A., ovvero la nullità della stessa, per indisponibilità dei diritti oggetto della stessa). Invero, ciò di cui i giudici di merito hanno (recte: avrebbero) omesso – prima ancora che la pronuncia – l’esame, è una circostanza di fatto, ovvero l’assenza della deliberazione della maggioranza dei soci, prevista “ex lege” per la valida rinuncia e/o transazione all’azione di responsabilità verso il V.. Una conferma, del resto, che tale sia stato l’oggetto dell’omissione addebitata viene dall’esame dell’atto di appello (al quale questa Corte è legittimata, quale giudice del “fatto processuale”, data la natura di “error in procedendo” del vizio denunciato con il presente motivo di ricorso; cfr., da ultimo, Cass. Sez. Lav., sent. 5 agosto 2019, n. 20924, Rv. 654799-01). Tale esame, infatti, conferma come il motivo di gravame esperito dal V. denunciasse – cfr. pagg. 11 e 12 dell’atto di appello – “erroneità della pronuncia” del primo giudice “nella parte in cui rigetta la domanda di risoluzione della transazione per inadempimento dei Signori M.B., B.E. e M.A.” sotto il profilo della “omessa ed errata valutazione delle risultanze istruttorie”. Orbene, tra tali risultanze istruttorie l’allora appellante indicava quella attestante come l’azione di responsabilità nei confronti del V. – ed oggetto della transazione – fosse stata intrapresa in difetto di valida deliberazione della maggioranza dei soci.

In questa prospettiva, quindi, deve condividersi il rilievo dei controricorrenti secondo cui quello denunciato è un vizio riconducibile, non alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), bensì a quella del successivo n. 5), lamentando, nella sostanza, l’omesso esame di un fatto attestato, invece, dalle risultanze istruttorie in atti. Così ricostruito, però, lo scrutinio di tale motivo di ricorso risulta precluso a norma dell’art. 348-ter c.p.c., u.c..

Al riguardo va, infatti, segnalato che l’appello del V. – essendo stato esperito contro decisione del giudice di prime cure resa in data 27 marzo 2017 – risulta, per definizione, proposto con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione posteriormente all’11 settembre 2012.

Orbene, siffatta circostanza determina l’applicazione “ratione temporis” dell’art. 348-ter c.p.c., u.c., (cfr. Cass. Sez. 5, sent. 18 settembre 2014, n. 26860, Rv. 633817-01; in senso conforme, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 9 dicembre 2015, n. 24909, Rv. 638185-01, nonché Cass. Sez. 6-5, ord. 11 maggio 2018, n. 11439, Rv. 648075-01), norma che preclude, in un caso – qual è quello presente – di cd. “doppia conforme di merito”, la proposizione di motivi di ricorso per cassazione formulati ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

5.4. Il quarto motivo e’, invece, in parte non fondato e in parte inammissibile.

5.4.1. Esso censura la decisione della Corte territoriale consistita nell’escludere l’operatività della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 6 della transazione (da interpretare, secondo la sentenza impugnata, alla luce dell’assunzione, da parte dei M. e della B., esclusivamente di un obbligo di astensione dall’intraprendere iniziative giudiziarie a carico del V.) in relazione alla testimonianza resa, dai già convenuti/appellati, nel procedimento penale celebrato a carico dell’odierno ricorrente.

Il motivo si articola in più censure, ora tese a dimostrare che l’interpretazione del giudice di appello – secondo cui, dal testo della transazione, non si ricaverebbe affatto, a carico dei M. e della B., alcun obbligo a non testimoniare contro il V. – violerebbe alcune norme in materia di interpretazione del contratto, ora assumendo, invece, l’omessa o errata valutazione di documenti (i decreti con cui costoro vennero citati a comparire come testi dell’accusa) che dimostrerebbero che essi furono sentiti ai sensi dell’art. 210 c.p.p., e non come semplici testimoni, diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata.

Orbene, a prescindere dal rilievo che quest’ultima censura avrebbe dovuto essere prospettata, al più, come travisamento della prova, deducendo così la violazione dell’art. 115 c.p.c. (e ciò sul presupposto che “l’informazione probatoria, utilizzata in sentenza” fosse “contraddetta da uno specifico atto processuale”; così, in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. 25 maggio 2015, n. 10749, Rv. 635564-01; in senso analogo anche Cass. Sez. 3, sent. 21 gennaio 2020, n. 1163, Rv. 656633-02), dirimente è la constatazione – tale, oltretutto, da escludere che questa Corte debba prendere posizione sull’ulteriore censura che attiene, ancora una volta, all’interpretazione del testo contrattuale, in questo caso al fine di verificare l’operatività della clausola risolutiva espressa che la sentenza impugnata ha negato che i predetti M. e B. potessero avvalersi della facoltà di astensione ex art. 210 c.p.p., “risultando indagati in un procedimento connesso e, pertanto, estranei al portato di suddetta disposizione”.

Tale affermazione, come correttamente sottolineano i controricorrenti, è conforme alle indicazioni ricavabili dalla giurisprudenza penale di legittimità, nella sua massima istanza nomofilattica, secondo cui la “disciplina limitativa della capacità a testimoniare di cui all’art. 197 c.p.p., comma 1, lett. a) e b), all’art. 191-bis c.p.p., e all’art. 210 c.p.p., non è applicabile alle persone sottoposte ad indagine nei cui sia stato emesso un provvedimento di archiviazione” (così Cass. Sez. Un. Pen., sent. dep. 29 marzo 2019, n. 12067, Rv. 246376-01; in senso conforme, già Cass. Sez. 2 Pen., sent. dep. 28 gennaio 2015, n. 4123, Rv. 262367-01).

Quanto, poi, all’obbligo di astensione da cui sarebbe stato specificamente gravato M.A., in quanto stretto congiunto del V., ai sensi dell’art. 199 c.p.p., di tale questione non vi è menzione nella sentenza impugnata, donde la necessità di fare applicazione del principio secondo cui, “ove una determinata questione giuridica”, allorché “implichi un accertamento di fatto (qui costituito dalla verifica del contenuto del verbale della deposizione del M.), “non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa” (Cass. Sez. 2, ord. 24 gennaio 2019, n. 2038, Rv. 652251-02). Siffatto adempimento, nella specie, non è stato espletato, poiché il V., pur riferendo (pag. 11) di aver posto la questione in appello, non ha chiarito se la stessa fosse stata già sollevata in primo grado, né ha riprodotto, in ricorso, alcun stralcio del proprio atto di gravame, donde l’inammissibilità della censura ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6).

5.5. Il quinto motivo è anch’esso in parte non fondato e in parte inammissibile.

5.5.1. Quanto, infatti, alla pretesa di assoggettare l’azione di annullamento al (maggior) termine di prescrizione ex art. 2947 c.c., comma 3, deve ribadirsi – come esattamente rilevato dai controricorrenti – che tale norma opera esclusivamente per le azioni risarcitorie, mentre non si applica all’azione di annullamento, pur quando il vizio del consenso dipenda da un fatto costituente reato (Cass. Sez. 2, sent. 27 gennaio 2014, n. 1617, Rv. 62952601, nonché, precedentemente, Cass. Sez. 1, sent. 9 settembre 2004, n. 18169, Rv. 576911-01).

Inammissibile e’, invece, la censura che investe l’affermazione della Corte territoriale che identifica nel momento della sottoscrizione del contratto – risalente al 9 dicembre 2005 – quello della cessazione della (ipotetica) violenza, censura basata sul rilievo che la pressione psicologica esercitata dai M.- B., con la minaccia di assumere iniziative in sede penale, si sarebbe protratta almeno fino al 20 marzo 2006, data entro cui il V. avrebbe dovuto dare esecuzione all’obbligazione di pagamento. Si tratta, anche in questo caso, di questione di cui non solo non vi è cenno in sentenza, ma neppure nell’illustrazione (pagg. 11-14 del ricorso) del motivo di gravame con cui l’allora appellante aveva censurato la decisione del primo giudice di ritenere prescritta l’azione di annullamento per violenza. Invero, il V. afferma (pag. 12 del ricorso) di aver contestato la sentenza del Tribunale di Trento in quanto esso “ha ritenuto di non condividere la tesi difensiva secondo cui il termine di prescrizione avrebbe dovuto decorrere dalla cessazione della violenza, ovvero dal momento del passaggio in giudicato della sentenza penale di assoluzione”, soggiungendo che, al medesimo fine, non poteva rilevare il “decreto di archiviazione richiamato a supporto della propria difesa dai Signori M. e B.”, non potendo “essere equiparato alla sentenza irrevocabile di cui all’art. 2947 c.c., comma 3”. Inoltre, l’allora appellante aveva censurato la pronuncia del primo giudice per non aver dato corso alle istanze istruttorie, né rilievo ai documenti prodotti “sintomatici della violenza esercitata nei suoi confronti”, evidenziando come sarebbe stato sufficiente, a tal fine, “considerare il dato temporale”, cioè il breve lasso di tempo intercorso tra la notifica del ricorso ex art. 2487 c.c., comma 4 e la stipula della transazione, “nonché la consistenza dell’esborso, ovvero Euro 1.835.000,00, somma spropositata rispetto alle rivendicazioni avanzate con il ricorso stesso”. Il tema, dunque, della perdurante pressione, fino al momento dell’avvenuto pagamento della somma suddetta, esulava dal motivo di gravame, ponendosi, pertanto, nella presente sede come questione del tutto nuova.

Altrettanto è a disi, del resto, in merito alla “domanda di rescissione”, alla quale fa ambiguamente riferimento il ricorso (pag. 32, nonché pag. 31, laddove ipotizza violazione dell’art. 1449 c.c.), palesandosi pure tale questione come inammissibile, visto che di essa non vi è traccia non solo nella sentenza impugnata, ma neppure nella ricostruzione dei motivi di appello, contenuta nelle pagine da 8 a 15 del presente atto di impugnazione.

Valgono, pertanto, sul punto i rilievi di inammissibilità già svolti in relazione al quarto motivo di ricorso.

5.6. Il sesto motivo è inammissibile.

5.6.1. In disparte il rilievo circa la sua oscurità, deve premettersi che non conferente è il suo richiamo all’art. 652 c.p.p., visto che tale articolo disciplina l’efficacia della sentenza di assoluzione nel giudizio civile “di danno”, ovvero quello in cui si controverta della responsabilità civile da reato, tale non essendo il caso del giudizio che qui occupa, concernente la validità di un contratto di transazione e il preteso mancato adempimento degli obblighi da esso nascenti.

Quanto alla denunciata violazione dell’art. 654 c.p.p., norma concernente gli “altri giudizi civili”, ovvero quelli in cui “si controverte intorno a un diritto (…) il cui riconoscimento dipende dall’accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale”, l’odierno ricorrente non ha chiarito in quale misura dall’esclusione della propria responsabilità per il reato già contestatogli di appropriazione indebita aggravata possa “dipendere”, nuovamente, la valutazione sulla validità della transazione in esame o sull’inadempimento degli obblighi da essa nascenti. Silenzio, questo serbato dal V., che rende priva di specificità la censura “de qua”, se è vero che “l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), a pena d’inammissibilità della censura”, non solo “di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione”, ma anche “di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo” (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 28 ottobre 2020, n. 23745, Rv. 65944801).

Il ogni caso, poiché il ricorrente riconosce che la sentenza in questione costituiva prova documentale suscettibile di libero apprezzamento, ad ulteriore conferma dell’inammissibilità del presente motivo deve richiamarsi il principio secondo cui “spetta al giudice di merito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge” (da ultimo, tra le innumerevoli, Cass. Sez. 6-1, ord. 13 gennaio 2020, n. 331, Rv. 656802-01).

5.7. Infine, il settimo motivo di ricorso è inammissibile.

5.7.1. Con il presente motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata – deducendo il vizio di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio” – perché non ha dato corso alle istanze istruttorie già respinte dal primo giudice.

L’inammissibilità del motivo deriva, innanzitutto, dal fatto che esso prospetta un vizio – quello di cui al n. 5) del comma 1 dell’art. 360 c.p.c. la cui proposizione è preclusa dalla esistenza di una “doppia conforme di merito”, ex art. 348-ter c.p.c., u.c., norma, come si è visto, applicabile “ratione temporis” al presente giudizio.

Ma, ancor prima, l’inammissibilità del motivo discende dalla circostanza che l’omissione (peraltro insussistente, perché la Corte di Appello ha preso in esame tali istanze istruttorie, ritenendo di non dovervi dare corso, come già il primo giudice, in ragione della “esaustività del materiale probatorio evincibile dalla documentazione versata”) non investe un “fatto”.

Invero, il vizio di cui al citato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), è ipotizzabile solo quando l’omissione investa un “fatto vero e proprio” e, quindi, “un fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo” (così, in motivazione, Cass. Sez. 5, sent. 8 settembre 2016, n. 17761, Rv. 641174-01; nello stesso senso Cass. Sez. 65, ord. 4 ottobre 2017, n. 23238, Rv. 646308-01), vale a dire “un preciso accadimento, ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico” (Cass. Sez. 5, sent. 8 ottobre 2014, n. 21152, Rv. 632989-01; Cass. Sez. Un., sent. 23 marzo 2015, n. 5745, non massimata), “un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto” (cfr. Cass. Sez. 1, ord. 5 marzo 2014, n. 5133, Rv. 629647-01).

Il tutto, infine, senza tacere che il motivo è inammissibile anche sotto altro profilo, giacché il ricorrente si è limitato a riprodurre solo i capitoli della prova testimoniale richiesta, contravvenendo, così, al principio secondo cui, “in sede di ricorso per cassazione, qualora il ricorrente intenda lamentare la mancata ammissione da parte del giudice di appello della prova testimoniale – non ammessa in primo grado perché superflua e riproposta in secondo grado – deve dimostrare, a pena di inammissibilità, di aver ribadito la richiesta istruttoria in sede di precisazione delle conclusioni davanti al giudice di appello” (Cass. Sez. 3, ord. 13 settembre 2019, n. 22883, Rv. 655094-01), dimostrazione, nella specie, mancante.

6. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

7. A carico del ricorrente sussiste l’obbligo di versare, se dovuto, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condannando V.R. a rifondere, a B.E., M.B. e M.A., le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 8.200,00, più Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

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