Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.29341 del 21/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25600/2018 proposto da:

C.G., in proprio e quale legale rappresentante della Lello sas di C.G. & Co. sas, rappresentata e difesa dall’avvocato Salvatore Orsini, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Formia via Marziale n. 3, Pec:

avvsalvatoreorsini.puntopec.itò;

– ricorrente –

contro

N. DI C. CA. SRL, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Bufalini, e Maurizio Cecconi, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 34-B, pec:

maurizio.bufalini.firenze.pecavvocati.it;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1821/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 01/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 08/06/2021 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

FATTI DI CAUSA

1. C.G., in proprio e quale socio accomandatario della società Lello S.a.s. di C.G. e & C. s.a.s., adì il Tribunale di Pistoia proponendo opposizione al decreto ingiuntivo notificatole dalla società L. N. di C. Ca. s.r.l., per il pagamento di Euro 48.561,03 a titolo di penale per inadempimento contrattuale e di rimborso di canoni di locazione in riferimento ad un contratto stipulato tra le parti in data 30/01/2004, avente ad oggetto la somministrazione di 10.000 kg di caffe’ e la locazione a fini pubblicitari di uno spazio interno al locale. A sostegno dell’opposizione l’attrice assunse che la penale contrattuale non fosse dovuta perché il rapporto di fornitura di caffe’ aveva avuto seguito con la cessionaria dell’azienda commerciale mentre il credito per il rimborso del corrispettivo pubblicitario aveva costituito oggetto di transazione.

La società L. N. di C. Ca. si costituì in giudizio chiedendo il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, affermando che tra le parti era stato stipulato più di un contratto e che la transazione era relativa soltanto ad uno di essi. A seguito di tale difesa, la C., con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, eccepì l’annullabilità del contratto azionato in giudizio da controparte per vizio del consenso determinato dal dolo, asserendo di aver inteso sottoscrivere in duplice copia un unico contratto anziché due.

2. Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 448/2010, in parziale accoglimento della spiegata opposizione, revocò il decreto ingiuntivo opposto, ridusse la penale ad Euro 3.000, in applicazione dei poteri equitativi di cui all’art. 1384 c.c., ritenendo che l’inadempimento del contratto non avesse determinato un danno riievante, atteso che la fornitura di caffe’ e la locazione dello spazio pubblicitario erano proseguite, sia pure in virtù di un nuovo contratto e non in forza di un formale subentro, con la FMCC di Ce.Ci.. Il Tribunale rigettò, invece, la domanda di annullamento del contratto, ritenendola tacitamente rinunciata in quanto non reiterata nell’atto di precisazione delle conclusioni.

3. Avverso tale sentenza, la società L. N. di C. Ca. propose appello censurando la decisione del primo giudice nella parte in cui aveva disposto la riduzione della penale in via equitativa ex art. 1384 c.c., pur risultando documentato che la prosecuzione del rapporto di fornitura con la FMCC di Ce.Ci. fosse avvenuto non in forza di formale subentro, ma previa stipula di un nuovo autonomo contratto.

Si costituì in giudizio la C., chiedendo il rigetto della domanda e proponendo appello incidentale relativamente al capo di sentenza che aveva rigettato la domanda di annullamento del contratto e aveva disposto sul regolamento delle spese.

4. La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 1821/2017, accolse l’appello principale e, per l’effetto, condannò la C. al pagamento dell’ulteriore somma di Euro 34.449,91, ritenendo, per quanto ancora qui di interesse, che la prosecuzione della fornitura con la cessionaria d’azienda fosse una circostanza di fatto irrilevante, e quindi del tutto estranea allo schema normativo della riduzione della penale ai sensi dell’art. 1384 c.c., sicché la valutazione dell’inadempimento andava compiuta solo in relazione al singolo contratto e non anche a ragioni estranee alla gravità dell’inadempimento, essendo incontestato che l’inadempimento si fosse verificato.

La Corte territoriale rigettò, invece, l’appello incidentale, sul presupposto che la C. non avesse indicato specifici aspetti della condotta processuale degli opponenti idonei a vincere la presunzione di abbandono della domanda di annullamento, che, comunque, nel merito, ritenne infondata, in quanto volta a sostenere un improbabile vizio del consenso fondato sulla mancata comprensione della “duplicità” dei contratti in essere, aventi sia un oggetto diverso sia un corrispettivo differenziato.

Conclusivamente, in accoglimento dell’appello principale e rigettando l’incidentale, la Corte di Appello condannò la società Lello Sas di C.G. & Co e C.G. in proprio a pagare, in solido tra loro, alla società L. N. di C. Ca. srl l’ulteriore somma di Euro 34.449,91 a titolo di penale oltre alle spese del grado.

5. Avverso tale sentenza C.G. ha proposto ricorso per cassazione sulla base – di tre motivi. La società L. N. di C. Ca. s.r.l. ha resistito con controricorso.

6. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, in vista della quale la società N. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

Ragioni di ordine logico-giuridico impongono di iniziare la trattazione dei motivi a partire dal terzo.

1. Con il terzo motivo di ricorso – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., artt. 1439 e 1429 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonché omessa e/o insufficiente motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – parte ricorrente si duole sostanzialmente del fatto che la Corte territoriale abbia ritenuto abbandonata e comunque infondata la domanda di annullamento del contratto. Assume, al riguardo, che dalla lettura di tutti gli scritti di parte e dei verbali d’udienza fosse palese la volontà di coltivare la domanda di annullamento e che il giudice, nel pronunciare anche sul merito, avrebbe omesso di considerare documenti (in particolare, le missive del 30/01/2004) e altre circostanze (quali la malattia della C., la sua volontà di transigere tutti i rapporti contrattuali in essere, la mancata consegna di copia del contratto, la mancata ammissione della richiesta prova testimoniale in primo grado) aventi portata decisiva e tali da determinare, oltre alla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1439 e 1429 c.c., il vizio di omessa e/o insufficiente motivazione della sentenza.

1.1 Il motivo in parte è inammissibile e in parte rimane assorbito.

Quanto alla dedotta violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., per non avere la Corte territoriale statuito sulla domanda di annullamento del contratto di somministrazione per vizio del consenso determinato dall’altrui dolo, la censura incorre nella declaratoria di inammissibilità in ragione della mancata osservanza delle prescrizioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in quanto parte ricorrente non si è premurata né di fornire indicazione specifica né di riprodurre nel ricorso quegli scritti di parte nonché quei verbali di udienza dai quali si pretenderebbe far rilevare l’inequivoca sua volontà di insistere sulla domanda di annullamento, limitandosi a segnalare, peraltro soltanto nominalmente, il primo punto della comparsa conclusionale depositata nel giudizio di primo grado.

L’inammissibilità della censura in parte qua, avendo questa carattere pregiudiziale, determina l’assorbimento delle ulteriori censure mosse con il presente motivo di ricorso.

2. Con il secondo motivo di ricorso – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1346 c.c., in combinato disposto con l’art. 1421 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. – parte ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale abbia omesso di rilevare la nullità per indeterminatezza dell’oggetto della clausola penale, non essendo stata indicata una somma precisa nel suo ammontare, né dati certi e precisi al fine di determinarla (considerato che erano stati utilizzati i prezzi di listino della società e non i prezzi risultanti da dati nazionali), né un importo minimo e massimo entro cui determinarla.

2.1.1 Con la suddetta censura parte ricorrente pone all’attenzione di questa Suprema Corte una questione nuova, mai sollevata nei due gradi di merito, di guisa che occorre preliminarmente verificarne la deducibilità in questa fase del giudizio.

Al riguardo, è bensì vero che la struttura del giudizio avanti la Corte di Cassazione quale giudizio di legittimità comporta l’inammissibilità, da dichiararsi d’ufficio, delle domande che siano proposte per la prima volta in quella sede; tuttavia, tale principio va coordinato con il perdurante obbligo di rilevare d’ufficio una causa di nullità negoziale imposto dall’art. 1421 c.c.. Ne discende che quando, come nel caso di specie, la domanda di nullità negoziale sia proposta per la prima volta nel giudizio di cassazione, la corretta coniugazione di tali distinti aspetti processuali conduce sì alla declaratoria di inammissibilità per novità della questione, ma questa non impedisce la conversione e l’esame della domanda sub specie di eccezione di nullità, legittimamente formulata da parte ricorrente in quanto rilevabile d’ufficio (cfr. Cass., Sez. U., n. 26243/2014).

2.1.2 Ciò premesso, la domanda di nullità della clausola penale per indeterminatezza dell’oggetto, convertita per quanto detto nella relativa eccezione di nullità, non è fondata. Invero, deve ritenersi che una penale contrattuale sia egualmente valida anche qualora la prestazione pecuniaria che ne forma l’oggetto non sia stata determinata ab origine ma sia comunque determinabile mediante il rinvio al listino prezzi della ditta somministratrice. Ciò è particolarmente vero se si considera che il requisito della determinatezza dell’oggetto è già stato interpretato nel senso che, se un contratto ha per oggetto la somministrazione di beni a carattere periodico, la mancata determinazione espressa del prezzo non ne importa la nullità, giacché si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore che, se si tratta di cose aventi un prezzo di borsa o di mercato, si desume dai listini o dalle mercuriali del luogo in cui devono essere. eseguite le prestazioni (cfr., sul punto e da ultimo, Cass., 3, n. 10503/2006).

3. Con il primo motivo di ricorso – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218,1256,1384 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonché omessa e/o insufficiente motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – parte ricorrente muove un’articolata serie di censure che possono essere sintetizzate come segue.

Innanzitutto, la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere inoperante la clausola penale, stante la mancanza di prova in ordine al fatto dell’inadempimento. Invero, la circostanza, allegata da controparte, che il mancato ritiro dei quantitativi di caffe’ fosse di 9.662 kg e non inferiore, oltre a non essere stata supportata dalla prova testimoniale, sarebbe stata contestata dall’odierna ricorrente, sicché il giudice di merito avrebbe violato gli artt. 1218 e 2697 c.c., nel ritenere che “in punto di fatto non è contestato l’inadempimento contrattuale, dato il ritiro di soli 338 kg di caffe’ a fronte dei 10.000 kg pattuiti”.

In secondo luogo, la Corte territoriale non avrebbe comunque potuto ritenere operante la clausola penale, in ragione del fatto che l’inadempimento, quand’anche accertato, non sarebbe stato imputabile nemmeno a titolo di colpa all’odierna ricorrente, la quale avrebbe altresì tenuto una condotta conforme al principio della buona fede. Invero, la C. riteneva che fossero stati transatti tutti i rapporti contrattuali intercorrenti tra le parti e si era adoperata per trovare un acquirente della propria attività, facendo sì che i propri rapporti contrattuali continuassero con la FMCC di Ce.Ci. senza interruzioni temporali; peraltro, la stessa, per gravi motivi di salute, si era trovata nell’impossibilità oggettiva di svolgere la propria attività lavorativa, con conseguente estinzione dell’obbligazione principale ex art. 1256 c.c.. Tali elementi, decisivi in quanto avrebbero consentito di qualificare il comportamento della ricorrente come non colpevole, non sarebbero stati considerati dal giudice di merito, determinando ciò una omessa e/o insufficiente motivazione della sentenza, censurabile ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Infine, la Corte territoriale avrebbe violato l’art. 1384 c.c., in quanto la penale contrattuale avrebbe potuto essere equitativamente ridotta in ragione del fatto che l’obbligazione principale era stata almeno in parte eseguita e comunque la stessa sarebbe stata palesemente eccessiva, considerato l’elevato prezzo di listino del caffe’.

3.1 Il motivo è in parte inammissibile e in parte manifestamente infondato.

3.1.1 Quanto alla dedotta violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., evocata in ordine alla pretesa insussistenza dell’inadempimento, la censura è inammissibile per novità della questione, rivelandosi il ricorso privo sul punto di autosufficienza perché non rispettoso del noto principio secondo cui, qualora una determinata questione giuridica che implichi un accertamento di fatto non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità ha l’onere non solo di allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (cfr., da ultimo, Cass., 5, n. 32804/2019). Invero, ancorché l’impugnata sentenza abbia dato atto che “in punto di fatto non è contestato l’inadempimento contrattuale” (cfr. pag. 5, sentenza), il ricorrente non ha specificamente indicato, con la riproduzione o l’indicazione in ricorso dei corrispondenti passi dei suoi scritti difensivi, se e come abbia rappresentato tale questione al giudice dell’impugnazione della sentenza di primo grado, essendosi limitato ad asserire genericamente che “tale circostanza è stata fin dal primo scritto contestata” (cfr. pag. 5, ricorso) e che “non corrisponde al vero la circostanza secondo la quale l’inadempimento contrattuale non sia mai stato contestato dalle ricorrenti e ciò è palesemente visibile in tutti i suoi scritti difensivi” (cfr. pag. 7, ricorso).

La suddetta inammissibilità è peraltro rafforzata dalla mancata osservanza delle prescrizioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in quanto parte ricorrente non si è premurata né di indicare né di riprodurre nel ricorso le deposizioni dei testimoni che non avrebbero confermato il quantitativo di caffe’ acquistato (cfr. pag. 5, ricorso).

3.1.2 Quanto alla dedotta violazione dell’art. 1256 c.c. e alla dedotta omessa e/o insufficiente motivazione evocata in ordine alla pretesa non imputabilità dell’inadempimento, si richiamano le considerazioni svolte al punto precedente, alla luce del fatto che, nel giudizio di legittimità, non è consentita la prospettazione di nuove questioni di diritto o contestazioni che modifichino il thema decidendum e implichino indagini e accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito. Dall’anzidetto quadro discende che, al fine di contestare utilmente in cassazione la mancata considerazione dei presupposti per la non imputabilità dell’inadempimento e l’estinzione dell’obbligazione, parte ricorrente non avrebbe dovuto limitarsi a indicare la sussistenza di elementi di fatto, ma avrebbe dovuto allegare, effettuando le relative trascrizioni o indicazioni degli atti processuali, le modalità con cui gli elementi fattuali e le deduzioni giuridiche necessarie a sostenere la propria tesi fossero entrati a far parte, nei gradi di merito, del thema decidendum. In mancanza di tali adempimenti, doverosi in omaggio anche al principio di autosufficienza del ricorso, deve ritenersi che la deduzione dei predetti elementi sia stata effettuata per la prima volta in sede di legittimità, ciò che è precluso alla luce della natura del procedimento di cassazione.

Peraltro, anche con riguardo a tale motivo, l’inammissibilità è rafforzata dalla mancata osservanza delle prescrizioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in quanto parte ricorrente non si è premurata né di indicare né di riprodurre nel ricorso la documentazione attestante l’insorgenza di una malattia tale da impedire la prosecuzione dell’attività lavorativa e gli elementi dai quali evincere la volontà della C. di adoperarsi affinché i rapporti contrattuali in essere con la società L. N. di C. Ca. proseguissero con la FMCC di Ce.Ci., pur in presenza di patto contrario nell’atto di cessione.

3.1.3 Quanto, infine, alla dedotta violazione dell’art. 1384 c.c., la censura incorre innanzitutto nella declaratoria di inammissibilità alla luce del consolidato principio, a cui questa Corte intende dare continuità, in base al quale l’apprezzamento dell’eccessività dell’importo fissato con clausola penale dalle parti contraenti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio è incensurabile in sede di legittimità se non negli aspetti relativi alla motivazione (cfr., da ultimo, Cass., 2, n. 23750/2018). All’uopo, deve rilevarsi che la Corte territoriale ha dato adeguatamente conto del proprio convincimento, affermando che “la penale pattuita non risulta, in proporzione, eccessiva in quanto pari al 20% del valore del caffe’ da ritirare; a sua volta l’importo complessivo della penale risulta solo apparentemente gravoso (Euro 37.449,91) e ciò solo per l’inadempimento della debitrice della prestazione” (cfr. pag. 5, sentenza).

Per altro verso, la censura è manifestamente infondata, osservato che la somma di Euro 37.449,91 domandata dall’originaria opposta teneva già conto della parte di prestazione adempiuta e quindi del ritiro di 338 kg di caffe’ a fronte dei 10.000 kg convenuti.

4. Conclusivamente, il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo. Si dà altresì atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del cd. raddoppio del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 5.200 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 8 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021

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