Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.2968 del 08/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano P. G. – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9021-2017 proposto da:

T.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI SALERNO, GIOVANNI GALLO;

– ricorrente –

contro

A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato PLACIDI STUDIO, rappresentato e difeso dall’avvocato EUGENIO CATERINA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 823/2016 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 14/10/2016 r.g.n. 971/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2020 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO.

RILEVATO

CHE:

T.A. adiva il Tribunale di Salerno esponendo di aver svolto attività di impiegato di concetto alle dipendenze di A.F., notaio in *****, dal 1/6/1994 al giorno 11/1/2020 e di esser stato licenziato per violazione degli obblighi contrattuali ed il venir meno del rapporto di fiducia; chiedeva quindi dichiararsi l’illegittimità del recesso di parte datoriale con applicazione della tutela risarcitoria e condannarsi il convenuto al pagamento della somma di Euro 32.571,29 a titolo di differenze retributive, mensilità aggiuntive, indennità di preavviso, ferie.

A.F. resisteva alle domande attoree e proponeva domanda riconvenzionale volta a conseguire il risarcimento del danno all’immagine risentito per effetto della condotta del ricorrente – addetto alla contabilità – il quale, come da lui stesso ammesso, non aveva adempiuto ai versamenti fiscali e previdenziali per conto dello studio notarile, pur avendo annotato sul libro cassa i pagamenti come avvenuti e consegnato al commercialista e al consulente del lavoro del notaio, false deleghe di pagamento quietanziate.

Per effetto di tale inadempimento, aveva ricevuto notifica di decreto penale di condanna per omesso versamento all’Inps delle ritenute mensili per i dipendenti in relazione all’anno 2007 per complessivi Euro 90.000,00. Sulla scorta di tali premesse, spiegava domanda riconvenzionale instando per la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati all’attività e all’immagine professionale.

Il giudice adito accoglieva solo in parte la domanda principale inerente al pagamento delle differenze retributive, che rigettava nel resto, ed in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condannava il convenuto al pagamento della somma di Euro 14.268,74 (all’esito della parziale compensazione fra le differenze spettanti al T. pari ad Euro 25.866,38 ed il risarcimento dovuto alla parte datoriale liquidato nella misura di Euro 11.597,64).

Detta pronuncia veniva parzialmente riformata dalla Corte distrettuale, adita da entrambe le parti; con sentenza resa pubblica il 14/10/2016 il giudice del gravame accoglieva l’appello principale proposto da A.F., ed, assorbito quello incidentale, condannava T.A. al pagamento della somma di Euro 90.629,55 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e di Euro 30.000,00 quale ristoro per il danno all’immagine risentito dal professionista.

Avverso tale decisione T.A. interpone ricorso per cassazione affidato ad undici motivi ai quali resiste con controricorso l’intimato.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

CONSIDERATO

CHE:

1. Con i primi tre motivi si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c., comma 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (primo motivo) nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (secondo e terzo motivo).

Si critica il percorso argomentativo seguito dal giudice del gravame per mancata consequenzialità fra le premesse logico-giuridiche e le conclusioni alle quali è pervenuto. Si deduce che la responsabilità per la perdita patrimoniale risentita dalla parte datoriale, si sarebbe fondata su di un unico argomento di prova, integrato dalla annotazione sul cd. “brogliaccio di cassa” di prelievi per somme relative a pagamenti mai disposti: La circostanza che il ricorrente avesse dichiarato – contrariamente al vero – di avere proceduto al pagamento di una somma, non sarebbe indicativa del compimento di un effettivo prelievo, nè del fatto che il datore di lavoro abbia subito un danno patrimoniale, potendosi più propriamente ipotizzare una fattispecie di falsa scritturazione, non equivalente di per sè, ad un ammanco o a una perdita subita, ex art. 1223 c.c.

In tal senso la motivazione che innerva la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio della mera apparenza per non avere la Corte distrettuale enunciato il procedimento inferenziale in base al quale alla falsa scritturazione sarebbe stato collegato un ammanco di cassa. Si osserva per contro che dal libero interrogatorio del Dott. A. e dalle testimonianze raccolte, si evinceva che il ricorrente non si era appropriato di alcuna somma proveniente dal conto corrente bancario nè di contante, di cui poteva senz’altro disporre.

2. Il quarto motivo prospetta violazione dell’art. 2730 c.c. ed il quinto, violazione dell’art. 2967 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si deduce l’erroneità degli approdi ai quali è pervenuto il giudice del gravame laddovevha ritenuto che l’annotazione sul brogliaccio relativa ad un pagamento, rivestisse valore confessorio, ponendo a carico del lavoratore l’onere probatorio relativo alla mancata appropriazione delle somme stesse.

3. Con il sesto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1223,1713,2043 c.c. nonchè dell’art. 345 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si critica la pronuncia impugnata per aver qualificato in termini di danno patrimoniale, il mancato versamento di un importo prelevato dal dipendente.

4. Con i motivi dal settimo al nono, sotto il profilo della violazione degli artt. 1223,1226, e 2059 c.c. (settimo motivo); dell’art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c. (ottavo e nono motivo) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si censura la statuizione concernente la disposta condanna al risarcimento del danno all’immagine.

Ci si duole che non siano state indicate le fonti di prova del danno accertato, siano state trascurate le acquisizioni probatorie che escludevano il verificarsi dello stesso, con motivazione meramente apparente, priva della enunciazione dei criteri utilizzati per pervenire alla definizione del quantum debeatur.

5. I motivi, che possono congiuntamente trattarsi per presupporre la soluzione di questioni giuridiche connesse, non sono meritevoli di accoglimento.

In via di premessa, è bene rammentare che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa (ex plurimis, vedi Cass. 6/3/2019 n. 6519).

Va inoltre rimarcato che in tema di ricorso per cassazione, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge” ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (ex aliis, vedi Cass. 11/1/2016 n. 195).

Il discrimine tra le distinte ipotesi di violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa.

Sotto tale profilo, non può tralasciarsi di considerare che la giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai consolidata (Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053; Cass., Sez. Un., 18/4/2018, n. 9558; Cass., Sez. Un., 31/12/2018, n. 33679) nell’affermare che: il novellato testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo; l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma.

Nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.

6. Orbene, nello specifico, non può sottacersi che le critiche articolate dalla difesa del ricorrente non hanno il tono proprio di una censura di legittimità giacchè, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, di motivazione apparente, degradano in realtà verso l’inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l’azione con rivisitazione dell’articolato compendio probatorio, non consentite in sede di legittimità (vedi per tutte Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34476).

In breve, la complessiva censura traligna dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all’art. 360 c.p.c., perchè pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti, non censurando puntualmente quella definita in sentenza, ma proponendo una diversa valorizzazione degliò elementi probatori raccolti inidonea ad inficiarne la fondatezza.

La Corte di merito, all’esito di una approfondita ricognizione delle acquisizioni probatorie devolute alla sua cognizione, ha ricostruito la fattispecie sottoposta al suo scrutinio con argomentazioni congrue e conformi a diritto.

Come fatto cenno nello storico di lite, il giudice del gravame ha fatto leva sulle testimonianze acquisite per accertare che il ricorrente maneggiava il contante e deteneva le chiavi della cassaforte di studio, si occupava dei versamenti in banca e della gestione cassa; ha poi rimarcato che “il controllo delle entrate e delle uscite dello studio notarile avveniva periodicamente tra il T. e l’ A. sulla scorta del brogliaccio, la cui compilazione e redazione veniva effettuata unicamente dal dipendente, il quale poi lo esibiva al notaio per il rendiconto”; ha valorizzato la medesima affermazione del dipendente di non aver effettuato pagamenti per l’anno 2007 apponendo sui modelli F24 un timbro della Banca custodito presso lo studio in modo da far figurare il pagamento come avvenuto; ha fatto richiamo agli esiti della espletata CTU alla cui stregua era stata acclarata, sulla scorta della documentazione acquisita, “l’effettiva omissione dei pagamenti che rientravano nelle specifiche mansioni del T. e che erano apparentemente attestati dalle deleghe falsificate”; le evidenze documentali ed i riscontri peritali collimavano, poi, con le dichiarazioni rese dal commercialista del notaio, il quale aveva riferito che proprio a causa delle comunicazioni di irregolarità che lo studio aveva ricevuto, era stato verificato Che non vi era corrispondenza fra le deleghe, recanti firma e timbro della banca, e le comunicazioni di irregolarità provenienti dalla Agenzia delle Entrate e dall’Inps.

Nell’ottica descritta è, quindi, pervenuto alla conclusione che l’articolato compendio probatorio aveva imposto l’evidenza della sussistenza di un ammanco di cassa nella misura complessiva di Euro 90.735,55, ascrivibile al comportamento infedele dell’impiegato che alla gestione della cassa era addetto.

In tal senso è da ritenere priva di pregio la doglianza sollevata con il quinto motivo, in relazione alla contestata violazione dei principi in tema di ripartizione dell’onus probandi, in cui sarebbero incorsi i giudici del merito per aver ritenuto non dimostrata da parte ricorrente, la circostanza che il denaro fosse rimasto in cassa o prelevato da terzi.

Questa Corte ha reiteratamente affermato che la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. si configura se il giudice del merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo (cioè attribuendo l’onus probandi “a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni), non anche quando abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Cass. 5/9/2006, n. 19064; Cass. 17/6/2013, n. 15107; Cass. 21/2/2018, n. 4241). Ed è proprio questa la fattispecie considerata, in cui il giudice del merito è pervenuto alla definizione della quaestio fatti in base al corretto scrutinio delle acquisizioni probatorie, elaborando un giudizio che, per quanto sinora detto, si sottrae al vaglio di legittimità.

Solo ad abundantiam la Corte ha argomentato sull’onere della prova non assolto dal lavoratore, il quale avrebbe dovuto dimostrare di non aver prelevato il danaro risultato mancante; si tratta, tuttavia, di un’affermazione che non ha spiegato influenza sul dispositivo della sentenza, fondata sulla dimostrazione della sussistenza ed entità dell’ammanco di cassa, evidenziata dal complesso delle prove acquisite e degli accertamenti peritali espletati, come ascrivibile al comportamento del lavoratore; in tal senso, essendo improduttiva di effetti giuridici, non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse (vedi per tutte, Cass. 10/4/2018 n. 8755).

7. Con i motivi decimo ed undecimo, sotto il profilo della violazione e falsa applicazione degli artt. 1223,1226,2056 e 2059 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (decimo motivo) e dell’art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c.ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si censura la statuizione con la quale la Corte di merito ha liquidato il risarcimento del danno all’immagine non dando conto dei parametri di riferimento adottati onde pervenire alla citata quantificazione.

8. Il motivo è infondato.

Non può sottacersi che, secondo i consolidati dicta di questa Corte, il danno all’immagine ed alla reputazione, inteso come “danno conseguenza”, non sussiste “in re ipsa”, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Pertanto, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sè (vedi Cass. 18/2/2020 n. 4005 in tema di diffamazione, Cass. 18/7/2019 n. 19434, Cass. 28/3/2018 n. 7594).

Una volta applicati correttamente i suddetti parametri di valutazione, costituisce un accertamento in fatto, non sindacabile in sede di legittimità, stabilire se una determinata condotta abbia cagionato un danno non patrimoniale.

Nel caso concreto la decisione impugnata, valutando il pregiudizio risentito dal datore di lavoro, ha mostrato di avere preso in considerazione la posizione personale e sociale del soggetto leso, in riferimento sia al profilo oggettivo della violazione commessa, che a quello soggettivo, relativo alla personalità del soggetto e all’incidenza che la condotta illecita posta in essere dal dipendente, aveva presumibilmente avuto in riferimento al contesto sociale e professionale cui si riferiva, “in considerazione della importanza e delicatezza del ruolo ricoperto”.

Si tratta, quindi, di un giudizio in cui si è tenuto conto di tutte le circostanze allegate per valutare il danno all’immagine derivato dall’illecito, con ragionamento inevitabilmente presuntivo, data la impalpabilità del danno reputazionale.

L’esercizio, in concreto, del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, essendo stato adeguatamente esplicato il processo logico e valutativo seguito onde pervenire a tale determinazione, non è pertanto suscettibile di sindacato in sede di legittimità (vedi sul punto ex aliis, Cass. 13/10/2017 n. 24070).

Conclusivamente, alla stregue delle superiori argomentazioni, il ricorso è respinto.

La regolazione delle spese inerenti al presente giudizio, segue il regime della soccombenza, nella misura in dispositivo liquidata.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del, ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2021

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