LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18955-2019 proposto da:
C.N., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato DANIELA BRIOLI;
– ricorrente –
contro
G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI CARNEVALI;
– controricorrente –
nonché contro PATRONATO SIAS, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI CARNEVALI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1302/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 17/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2021 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.
RILEVATO
che:
G.F. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Parma C.N. chiedendo la condanna alla restituzione della somma di Euro 9.960,00 corrisposta per l’attività professionale svolta quale avvocato nell’interesse dell’attore, sulla base delle seguenti circostanze: la causa previdenziale per il beneficio di cui alla L. n. 210 del 1990 per paziente contagiato da sangue infetto, che doveva essere gratuita, stante le intese con il Patronato Sias; la richiesta di risarcimento del danno, per la quale erano stati pagati Euro 5.500,00 non dovuti; la corresponsione indebita di Euro 2.460,00 per compenso di CTU nella causa previdenziale per il quale era stato liquidato dal giudice un importo minore. La convenuta chiamò in causa il Patronato Sias. Il Tribunale adito accolse la domanda, rigettando quella di manleva. Avverso detta sentenza propose appello la C.. Con sentenza di data 17 maggio 2018 la Corte d’appello di Bologna rigettò l’appello.
Osservò la corte territoriale che tardiva, in quanto introdotta solo con la seconda memoria ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 6, e non con la comparsa di costituzione, era l’eccezione di invalidità ed inefficacia della convenzione del 1997 per mancato rispetto delle modalità procedurali in essa previste e per prolungata assenza di incarichi da parte del patronato e che la censura di violazione degli artt. 2721,2722 e 2723 c.c. nell’assunzione delle testimonianze era tardiva in quanto, pur parzialmente proposta nella memoria di replica ai sensi dell’art. 183, comma 6, non era stata reiterata a seguito dell’ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori, né alle udienze di assunzione della prove ed a quella di precisazione delle conclusioni. Aggiunse che “ad abundantiam, si rileva che come, in punto di costituzione del rapporto tra il cliente e la professionista, le dichiarazioni testimoniali abbiano avuto ad oggetto non già un patto aggiunto o contrario al contenuto della convenzione del 1997 e del quale si alleghi la stipulazione anteriore o contemporanea, ma un patto specifico intervenuto tra le parti, messe in contatto dal patronato, in forza del quale il G. conferiva mandato professionale per l’assistenza legale per il pagamento dell’indennizzo ex L. n. 210 del 1992 che l’avv. C. accettava, con l’espressa condizione che, trattandosi di incarico reperito attraverso il patronato SIAS, sarebbe stato prestato gratuitamente per il cliente, prescindendosi dalle modalità formali fissate dalla convenzione”. Osservò inoltre, premesso che i testi G.G. (padre dell’attore) e B. (CTU nella causa previdenziale) avevano riferito circostanze apprese direttamente, che dalla testimonianza dell’avv. V., collaboratrice della C., non incapace attesa l’assenza di rapporto professionale con il G., risultava che l’assegno di Euro 1.000,00 era stato intestato alla teste su richiesta della C. quale pagamento dovuto per la collaborazione professionale e che circa gli assegni bancari emessi da Ge.An., madre del G., spettava a quest’ultimo la legittimazione a proporre la domanda di restituzione essendo incontroverso che si trattava delle somme corrisposte a titolo di compenso per l’attività professionale svolta in favore del G. ed essendo irrilevante che la relativa provvista fosse stata fornita da un terzo al debitore per essere solo quest’ultimo legittimato a dolersi della non debenza del pagamento. Aggiunse inoltre che, non essendo univoca nelle fatture l’imputazione della somma complessiva di Euro 9.960,00 ma essendo genericamente riferita sia alla controversia risarcitoria che a quella per l’indennizzo ai sensi della L. n. 210 del 1992, in assenza di elementi certi doveva ritenersi che la somma per metà doveva ritenersi percepita per la causa previdenziale, importo non spettante per l’accertata gratuità del mandato, e per l’altra metà per la causa risarcitoria, importo non spettante per insussistenza dell’attività svolta (attività priva della minima utilità per il cliente perché era stata inviata solo la lettera di richiesta del risarcimento e notificata la citazione, ma senza iscrizione della causa a ruolo). Concluse nel senso dell’assenza di titolo per la manleva nei confronti del patronato, essendo stata svolta l’attività professionale gratuita per la volontà della C. e non già del patronato, che si era limitato a mettere in contatto le due parti.
Ha proposto ricorso per cassazione C.N. sulla base di undici motivi e resistono con distinti controricorsi G.F. e Patronato Sias. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. E’ stata presentata memoria.
CONSIDERATO
che:
va preliminarmente rilevata l’inammissibilità dei controricorsi, proposti a mezzo del medesimo difensore (avv. Giovanni Carnevali del foro di Parma), per l’esistenza di conflitto di interessi fra le parti rappresentate, come peraltro eccepito con la memoria dalla parte ricorrente. Va rammentato che il conflitto di interessi in questione può essere non solo attuale, ma anche virtuale, nel senso non della sua mera eventualità, bensì del suo connaturale collegamento al particolare rapporto esistente fra le parti, i cui interessi risultino in astratto suscettibili di contrapposizione (ex multis Cass. n. 782 del 1993, n. 23056 del 2017, n. 835 del 2017).
Le parti rappresentate, secondo l’originaria fisionomia della causa, sono l’uno il creditore, nella proposta azione di ripetizione d’indebito, e l’altro il terzo chiamato dalla debitrice a garanzia di quanto la convenuta potesse essere tenuta a corrispondere all’attore. La domanda di manleva è stata disattesa dal Tribunale, con pronuncia confermata in sede di appello. Il conflitto di interessi, stante l’esito dei gradi di merito, non è attuale nella presente sede di legittimità, potendo sul piano processuale l’interesse delle parti essere convergente nel senso del mancato accoglimento del ricorso. Trattasi tuttavia di conflitto virtuale, e dunque rilevante, perché gli interessi delle parti, sul piano sostanziale, sono in astratto suscettibili di contrapposizione in quanto il debito del terzo chiamato dipende, non solo dall’esistenza del rapporto di garanzia, ma anche, come è evidente, dall’esistenza del credito azionato con la domanda di indebito nei confronti della parte che ha agito in via di manleva. La virtualità del conflitto sarebbe stata eliminata solo dal passaggio in giudicato della statuizione d’insussistenza del rapporto di manleva, ma tale giudicato, a fronte del decimo motivo dell’odierno ricorso, avente ad oggetto anche la statuizione relativa alla manleva, non è configurabile, per cui allo stato è ancora sub iudice l’esistenza del rapporto di garanzia.
Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva la parte ricorrente che, nonostante il G. avesse sempre preteso imputare Euro 5.500,00 alla causa risarcitoria ed Euro 4.460,00 alla causa previdenziale, il giudice di appello, travalicando la domanda, ha imputato l’importo complessivo di Euro 9.960,00 per metà ad una causa e per metà all’altra, sostituendosi alla parte e colmando le lacune probatorie.
Il motivo è inammissibile. La difformità rispetto alla domanda, secondo l’assunto di parte ricorrente, riguarderebbe la differenza di circa Euro 500,00, ora in aumento ora in diminuzione. Ciò premesso va osservato che il motivo di censura non coglie la ratio decidendi, ed è perciò privo di decisività, perché il riferimento all’imputazione nell’economia della motivazione è da intendere nei termini della dichiarazione del creditore contenuta nella fattura, documento unilateralmente predisposto dal medesimo, nel quale, in base all’accertamento del giudice di merito, risultano genericamente indicate entrambe le controversie. Il giudice di merito ha perciò considerato l’imputazione effettuata dalla professionista, avendo dato rilievo ai pagamenti non dal punto di vista del cliente (che ha pagato in base ad un certo titolo), ma dal punto di vista del soggetto emittente la fattura.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 183 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che, essendo stata la convenzione documentata solo con la memoria ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1, solo con la memoria successiva si è potuto prendere posizione in ordine alla circostanza, evidenziando sia l’assenza di prova di fatti idonei a dare luogo alla rinnovazione della convenzione che l’inefficacia di quest’ultima alla luce della L. n. 152 del 1991.
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,1362,1363,1364,1366,1369,1370,1371 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonché omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva la parte ricorrente che la convenzione era scaduta nel 1997 e non era stata più rinnovata, non risultando alcun comportamento da cui desumere una volontà di prosecuzione dopo la scadenza, sicché all’epoca dell’incarico (2006) la convenzione non era più vigente. Aggiunge che il giudice ha omesso di considerare che non era stata dimostrata la preliminare fase amministrativa, rispetto all’incarico all’avvocato, prevista dalla convenzione.
Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.c., artt. 11,13 e 15 preleggi, nonché della L. n. 152 del 2001, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5. Osserva la parte ricorrente che la convenzione del 1997 è divenuta inefficace per l’intervento della L. n. 152 del 2001 (“nuova disciplina degli istituti di patronato e di assistenza sociale”) e che nessun accordo è stato stipulato nel rispetto della nuova disciplina.
I motivi dal secondo al quarto sono inammissibili. Va premessa l’inammissibilità della denuncia di vizio motivazionale in quanto, ricorrendo un’ipotesi di doppia conforme, la ricorrente aveva l’onere, non assolto, di indicare le ragioni di fatto alla base della decisione di primo grado e dimostrarne la diversità rispetto a quelle alla base della decisione impugnata, pena l’inammissibilità ai sensi dell’art. 348 – ter c.p.c., u.c.
Ratio decidendi della sentenza impugnata, per ciò che concerne la causa previdenziale, è il conferimento dell’incarico alla professionista “con l’espressa condizione che, trattandosi di incarico reperito attraverso il patronato SIAS, sarebbe stato prestato gratuitamente per il cliente, prescindendosi dalle modalità formali fissate dalla convenzione”. Secondo il giudizio di fatto del giudice di merito, non sindacabile nella presente sede di legittimità, nella conclusione dell’accordo di gratuità si è prescisso “dalle modalità formali fissate dalla convenzione”. Le censure contenute nei motivi in esame vertono, sotto diversi punti di vista, sulla questione della convenzione, ma non colgono che il giudice di merito ha deciso la controversia senza fare riferimento alla convenzione medesima. Come osserva la corte territoriale alla fine della motivazione, a proposito della istanza di rivalsa, il ruolo del patronato è stato esclusivamente quello di mettere in contatto le due parti. La censura, muovendo dalla convenzione, resta estranea ad una decisione che ha invece accertato che l’accordo è stato concluso senza seguire la modalità della convenzione ed è dunque priva di decisività.
Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2223 c.c. e art. 1362 c.c. e ss., art. 115 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4, D.M. n. 127 del 2004, artt. 1, 2, 3 e 4 nonché omesso esame di fatti decisivi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5. Osserva la parte ricorrente che l’attività per la causa risarcitoria, comunque estranea alla convenzione, è documentata ed è rappresentata dall’invio della lettera raccomandata e dalla notifica della citazione, attività per le quali è previsto un compenso.
Il motivo è inammissibile. Per la parte di censura corrispondente alla denuncia di vizio motivazionale valgono le considerazioni di cui sopra. Quanto al resto anche questo motivo non incide sulla ratio decidendi costituita dall’assenza di utilità per il cliente dell’attività per non avere provveduto la professionista ad iscrivere la causa sul ruolo. L’inutilità dell’attività svolta per mancanza di iscrizione a ruolo della causa non risulta specificatamente impugnata dalla ricorrente.
Con il sesto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2721,2722 e 2723 c.c., artt. 115,116 e 246 c.p.c., D.M. n. 127 del 2004, artt. 1,2,3 e 4 nonché omesso esame di fatti decisivi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. Osserva la parte ricorrente che le testimonianze sono in contrasto con gli accordi del 1997, non potendosi prescindere dalle modalità formali fissate nella convenzione, e che in base a quest’ultima il patronato avrebbe dovuto conservare la sottoscrizione del legale accettante le condizioni. Aggiunge che le deposizioni testimoniali non sono state valutate nella loro attendibilità e che il carattere privato dell’incarico trova conferma proprio nella circostanza della corresponsione delle somme. Osserva ancora che la testimonianza G. è de relato actoris, mentre quella del teste B. ha riguardato solo il compenso liquidato dal giudice al teste quale CTU, e che non risulta valutata l’incapacità della teste Ge., madre dell’attore, legittimata ad agire per la ripetizione di somme da lei versate, e della teste V. per la percezione di un assegno di Euro 1.000,00 al suo ordine.
Il motivo è inammissibile. Per la parte di censura corrispondente alla denuncia di vizio motivazionale valgono le considerazioni di cui sopra. Quanto al resto della censura essa verte per lo più sul presupposto della convenzione, non corrispondente al giudizio di fatto del giudice di merito, che è invece nel senso dell’irrilevanza della convenzione ai fini della conclusione dell’accordo di specie. Va poi rammentato che spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (fra le tante Cass. n. 13485 del 2014).
Infine, circa la denunciata incapacità dei testimoni, quanto alla teste Ge. in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 non risulta indicato se ed in quale sede l’eccezione di incapacità sia stata sollevata, quanto alla teste V. va rammentato che la valutazione della sussistenza o meno dell’interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare, ai sensi dell’art. 246 c.p.c., è rimessa – così come quella inerente all’attendibilità dei testi e alla rilevanza delle deposizioni – al giudice del merito, ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata (Cass. n. 1188 del 2007). Sul punto la valutazione del giudice di merito è assistita dal requisito motivazionale (ha affermato il giudice di merito che vi era capacità della teste per l’assenza di rapporto professionale con il G.).
Con il settimo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1188 c.c., nonché omesso esame di fatti decisivi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Osserva la ricorrente che non c’e’ prova che la V. fosse stata indicata dalla ricorrente quale destinataria del pagamento, tanto più che l’assegno era stata emesso direttamente all’ordine di ” V.C.” e che per tale pagamento non era stata emessa fattura. Spettava quindi all’attore provare che quel pagamento era riferibile al rapporto professionale con l’avv. C..
Con l’ottavo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1325,1350 e 1352 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che difetta lo specifico mandato dell’assistito all’istituto di patronato, nonché la dichiarazione di accettazione dell’incarico a termini di convenzione da parte della professionista, documenti che era onere del patronato conservare, previa loro sottoscrizione.
Il settimo e l’ottavo motivo sono inammissibili. Richiamato quanto sopra evidenziato a proposito del vizio motivazionale in presenza di doppia conforme, va evidenziato che le censure attingono direttamente la valutazione della prova, la quale, come è noto, è riservata alla competenza del giudice di merito. E comunque la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 13395 del 2018).
Con il nono motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1180,2033 e 2036 c.c., art. 81 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che l’attore era privo di legittimazione a pretendere la restituzione dei versamenti effettuati dalla Ge. costituenti adempimento dell’obbligo del terzo eseguiti direttamente da quest’ultimo.
Il motivo è inammissibile. E’ vero che nell’ipotesi di estinzione dell’obbligazione pecuniaria per effetto dell’adempimento spontaneo di un terzo, secondo la previsione dell’art. 1180 c.c., il pagamento resta riferibile a quest’ultimo, al quale soltanto, pertanto, spetta l’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo, secondo il principio per cui è chi esegue il pagamento non dovuto a poterne richiedere la restituzione (Cass. n. 31572 del 2019). Tale principio muove dal presupposto di fatto della spontaneità dell’adempimento, non accertata dal giudice di merito, il quale ha accertato solo che la provvista era stata fornita dal terzo sulla base della circostanza che gli assegni erano stati emessi dalla madre del G.. In base al giudizio di fatto della corte territoriale il pagamento è stato così compiuto dal G. mediante assegni emessi da un terzo.
Con il decimo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1381 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che non vi è alcun documento che dimostri la volontà della professionista di assumere gratuitamente l’incarico e che unico responsabile, nei cui confronti chiedere l’indennizzo ai sensi dell’art. 1381, è il patronato, per cui il G. avrebbe dovuto agire nei confronti di quest’ultimo e non della C., la quale, a tutto concedere, deve essere tenuta indenne e manlevata.
Il motivo è inammissibile per diretta inerenza al giudizio di fatto del giudice di merito, non sindacabile in quanto tale in sede di legittimità. Quanto all’impugnazione della statuizione relativa al rapporto di manleva, trattasi di censura priva di specificità e di incidenza sulla ratio decidendi. Non risulta infatti impugnato il riconoscimento dell’assenza di titolo per la manleva nei confronti del patronato, essendo stata svolta l’attività professionale gratuita per la volontà della C. e non già del patronato, che si era limitato a mettere in contatto le due parti, come affermato dal giudice di appello.
Con l’undicesimo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5. Osserva la ricorrente che ricorrono idonei motivi di compensazione delle spese nel caso di conferma della decisione.
Il motivo è inammissibile in quanto non costituente un motivo di censura della decisione impugnata.
Nulla per le spese del giudizio di cassazione, stante la rilevata inammissibilità dei controricorsi.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 – quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021
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