Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.30776 del 29/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17985-2016 proposto da:

B. GROUP SRL. IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPPRESENTATE PRO-TEMPORE, rappresentata e difesa dall’avv. ANGELO RICCIO;

– ricorrente –

contro

MEDIAMARKETING43 SRL, IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPP.TE PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 14, presso lo studio dell’avvocato MARIO MENDICINI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato DANIELA LOSAVIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 428/2015 del TRIBUNALE di VERBANIA, depositata il 22/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/04/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

RITENUTO

che la vicenda processuale, per quel che qui rileva, può sintetizzarsi nei termini seguenti:

– la Mediamarketing s.r.l. citò in giudizio la B. Group s.r.l., poi B. s.r.l., chiedendone la condanna al pattuito compenso non corrisposto, afferente al contratto stipulato fra le parti il 5/5/2013, con il quale l’attrice era stata incaricata dalla convenuta di curarne la partecipazione, con esposizione di macchine da caffe’, alla Fiera internazionale *****, dal ***** (l’incarico comprendeva “l’acquisto” dello spazio espositivo, la predisposizione di pagina pubblicitaria nel catalogo e il reperimento di potenziali clienti, anche con l’ausilio d’interprete); la convenuta chiese il rigetto della domanda assumendo di non avere partecipato alla fiera, contestando e disconoscendo inoltre “tutta la documentazione prodotta”, nonché risolversi il contrato per inadempimento della controparte e, in subordine, negarsi che l’attrice avesse svolto attività retribuibile;

– il Tribunale di Verbania, affermato che, provato il rapporto, sarebbe stato onere della convenuta dimostrare il proprio adempimento, che ciò non era dato Constatare, nel mentre la contestazione della documentazione attorea, poiché generica era inidonea a contrastare il diritto di quest’ultima, nonché, inoltre, che il contratto trovava corroborazione nella successiva corrispondenza intercorsa tra le parti; che, infine, la domanda e l’eccezione riconvenzionale d’inadempimento non potevano essere vagliate poiché tardivamente proposte, essendosi la convenuta costituita al di là dei termini di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c., accolta la domanda della Mediamarketing, condannò la convenuta al pagamento del compenso, oltre accessori;

– la Corte d’appello di Torino, con ordinanza emessa ai sensi dell’art. 348 bis, c.p.c., dichiarò inammissibile l’impugnazione proposta dalla B.; in particolare il Giudice d’appello confermò la declaratoria d’inammissibilità della domanda e dell’eccezione riconvenzionale, constatò la sostanziale ammissione dell’avvenuta conclusione del contratto e la sua esecuzione e giudicò irrilevante la querela di falso, proposta in appello dall’appellante avverso tutta la documentazione prodotta dalla controparte, a cagione della genericità della stessa;

ritenuto che l’appellante insoddisfatta propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi e che l’intimata resiste con controricorso e che entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

CONSIDERATO

che, in via di preliminarietà, deve dichiararsi inammissibile la produzione della documentazione allegata alla memoria della ricorrente al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 372 c.p.c.;

ritenuto che con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 112,221 e 355 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, lamentando che la Corte territoriale ingiustamente aveva dichiarato l’appello inammissibile, nonostante fosse stata presentata in secondo grado querela di falso rilevante e influente sul giudizio e, tenuto conto della fondatezza di essa querela “era più che probabile che l’appello venisse accolto”; querela che non poteva reputarsi generica, avendo l’appellante indicato la falsità del contratto e della corrispondenza, sia a riguardo del contenuto, che della firma; di conseguenza, la Corte di Torino avrebbe dovuto sospendere il giudizio in attesa dell’accertamento sul dedotto falso;

ritenuto che l’esposto motivo è inammissibile, dovendosi osservare che l’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ex art. 348 ter c.p.c. è ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, per mero esempio, l’inosservanza delle specifiche previsioni di cui all’art. 348 bis c.p.c., comma 2, e art. 348 ter c.p.c., comma 1, primo periodo e comma 2, primo periodo), purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso (S.U., n. 1914, 02/02/2016, Rv. 638368; con la stessa pronuncia le S.U. hanno, di conseguenza, chiarito che anche l’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ex art. 348 ter c.p.c. non è ricorribile per cassazione, nemmeno ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, ove si denunci l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, attesa la natura complessiva del giudizio “prognostico” che la caratterizza, necessariamente esteso a tutte le impugnazioni relative alla medesima sentenza ed a tutti i motivi di ciascuna di queste, ponendosi, eventualmente, in tale ipotesi, solo un problema di motivazione (Rv. 638369);

ritenuto che con il secondo motivo viene prospettata violazione degli artt. 115,116,214 e 216 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, assumendosi che il disconoscimento non avrebbe potuto essere giudicato generico dal Tribunale, poiché la convenuta aveva “chiaramente contestato la documentazione prodotta dalla controparte”;

considerato che la doglianza è manifestamente infondata, valendo quanto segue:

– il Tribunale, afferma che l’appellante aveva ammesso la conclusione del contratto, sebbene giudicandone non soddisfattivo l’adempimento (e tale opinione trova ennesimo riscontro nel quarto motivo del presente ricorso, col quale la ricorrente lamenta inesatto adempimento);

– la sentenza del Tribunale non viene attinta su tale decisiva ratio da puntuale censura;

– in ogni caso, la contestazione della genericità del disconoscimento non è dotato di specificità sotto il profilo dell’autosufficienza e in materia vale il consolidato principio, secondo il quale Il disconoscimento di una scrittura privata ai sensi dell’art. 214 c.p.c., pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate, deve comunque rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in espressioni di stile; pertanto, la parte che intenda negare l’autenticità della propria sottoscrizione è tenuta a specificare, ove più siano i documenti prodotti e a quali di questi si riferisca. La relativa valutazione costituisce giudizio di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità (Sez. Sez. 2,n. 1537, 22/01/2018, Rv. 647080; conf., ex multis, Cass. nn. 18042/2014, 12448/2012, 24456/2011, 3474/2008);

– l’evocazione dell’omesso esame di un fatto controverso e decisivo risulta palesemente eccentrica, in quanto al di fuori della previsione delineata dall’art. 360 c.p.c., n. 5 stante che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (si rimanda alla sentenza delle S.U. n. 8053/2014); – pronosticato l’insuccesso dell’appello, anche per la confermata irrilevanza o non influenza della querela di falso, anche a voler ipotizzare, per comodità espositiva, lo scrutinio del profilo di doglianza, non si vede perché la Corte d’appello avrebbe potuto sospendere il giudizio;

ritenuto che con il terzo motivo la B. prospetta violazione dell’art. 112, art. 153 c.p.c., comma 2, artt. 166,167 c.p.c. e art. 168 bis c.p.c., comma 4 e 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, asserendo che la medesima si era tempestivamente costituita il 23/9/2014, poiché l’udienza di prima comparizione era stata fissata dall’attrice per il 15/10/2014 e non era stata data la prova che il decreto di differimento d’ufficio fosse avvenuto ex art. 168 c.p.c., comma 4, “dato che alla convenuta risultava essere stato differito ex art. 168 c.p.c., comma 5, e comunque non essendo stata indicata la ragione del rinvio d’ufficio, la stessa B. Group è incorsa in errore scusabile e pertanto andava considerata tempestiva la costituzione e il Tribunale e la Corte d’Appello avrebbero dovuto rimetter(la) in termine”;

considerato che il motivo non merita di essere accolto, valendo quanto segue:

– in citazione era stata indicata la data del 10 ottobre 2014 per la prima udienza e la B. si è costituita il 23 settembre 2014, quindi tardivamente; non rileva il fatto che la comparizione si tenne d’ufficio in epoca successiva, perché nel giorno fissato dall’attrice il giudice non teneva udienza (art. 168 bis c.p.c., comma 4), non vertendosi nella diversa ipotesi di differimento di cui all’art. 168 bis c.p.c., comma 4);

– questa Corte ha più volte chiarito che il convenuto per poter legittimamente formulare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 167 c.p.c., comma 3 e art. 269 c.p.c., l’istanza di chiamata in causa di un terzo deve necessariamente costituirsi tempestivamente, ovvero nel rispetto del termine fissato dall’art. 166 cit. codice di rito, di modo che in caso di tardività della costituzione deve conseguire la declaratoria di inammissibilità della predetta richiesta; ai fini dell’osservanza di detto termine, stante l’esplicita previsione contenuta nello stesso art. 166 c.p.c., per il suo computo a ritroso deve aversi riguardo (in via esclusiva) all’udienza indicata nell’atto di citazione e non (anche) a quella eventualmente successiva, cui la causa sia stata rinviata d’ufficio, ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., comma 4, in ragione del calendario delle udienze del giudice designato (Sez. 2, n. 12490, 28/05/2007, Rv. 597510; conf., di recente, Cass. n. 17607/2018);

ritenuto che con il quarto motivo la ricorrente allega violazione degli artt. 112,115,116,132,167 e 210 c.p.c. e artt. 1218,1375,1460 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, nonché omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, lamentando che, al contrario di quanto affermato dal Tribunale e dalla Corte locale la controparte aveva preteso l’integrale pagamento di “prestazioni che non ha eseguito correttamente” e l’eccezione d’inadempimento era tempestiva e ammissibile; la motivazione della sentenza era “illegittima e l’illogica”, perché, ove fossero state ammesse le prove, si sarebbe dimostrato l’inadempimento della controparte, “La Mediamarketing43 s.r.l., infatti, non ha esposto alla *****, in uno spazio di mq 6, di tutte le caffettiere B. e il Roll up”;

considerato che il quarto motivo è manifestamente infondato per le ragioni sposte a proposito del secondo e del terzo motivo;

considerato che il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo;

considerato che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

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