LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27106/2017 proposto da:
P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOSUE’
BORSI 4, presso lo studio dell’avvocato CHRISTIAN ARTALE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA MARIA BONURA;
– ricorrente –
contro
DITTA SAN GIULIANO MARMI S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 14, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO HERNANDEZ, rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO DE MELA;
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., (già LIGURIA SOCIETA’ di ASSICURAZIONI S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRISTOFORO COLOMBO 440, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO TASSONI, che la rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 262/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 15/05/2017 R.G.N. 492/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/03/2021 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO.
RILEVATO
Che:
La Corte d’appello di Palermo confermava la pronuncia del giudice di prima istanza che aveva respinto la domanda proposta da P.M. nei confronti della s.n.c. San Giuliano Marmi, volta a conseguire il risarcimento del danno differenziale biologico, oltre al danno esistenziale e patrimoniale per “incapacità lavorativa specifica”, conseguiti a seguito dell’infortunio occorsogli in data ***** mentre espletava mansioni di lucidatura delle marmette, alle quali era stato adibito dopo il rientro da pregresso infortunio di cui era rimasto vittima nel *****.
A fondamento del decisum, ed in estrema sintesi, il giudice del gravame pur avendo accertato la violazione da parte datoriale, dell’obbligo di sorveglianza sanitaria sancito dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 41, comma 2, per non aver disposto la visita medica in occasione del cambio di mansione successivo all’evento infortunistico verificatosi nel *****, onde verificare l’idoneità del dipendente alla mansione specifica – osservava che il danno differenziale non esprimeva la “differenza” fra la percentuale di riduzione dell’integrità psicofisica riconosciuta dall’Inail (nella misura del 18%) e quella che si ritiene di aver subito per effetto dell’infortunio (nello specifico il 25%), ma atteneva al pregiudizio non indennizzato e non indennizzabile dalla copertura assicurativa; e il ricorrente non aveva allegato né addotto prova dell’asserito danno patrimoniale ulteriore rispetto a quello indennizzato dalla corrispondente rendita Inail così come di quello esistenziale e biologico.
La cassazione di tale decisione è domandata da P.M. sulla base di quattro motivi.
Resistono con controricorso la s.n.c. San Giuliano Marmi nonché la s.p.a. UnipolSai Assicurazioni, la quale ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10 e del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si stigmatizza l’impugnata sentenza per aver ritenuto che il danno differenziale attiene al pregiudizio non indennizzato e non indennizzabile dalla copertura assicurativa che si assumeva non richiesto dal lavoratore; si deduce che tale statuizione non sia conforme alle disposizioni che disciplinano la materia delibata, nella interpretazione resa in sede di legittimità alla cui stregua “il danno differenziale è quella parte di risarcimento che eccede l’importo dell’indennizzo dovuto in base all’assicurazione obbligatoria e che resta a carico del datore di lavoro ove il fatto costituisca reato perseguibile d’ufficio”. Esso è quello che rientra nel tipo già considerato dall’assicurazione obbligatoria ma che, in ragione del carattere indennitario di questa, può presentare delle differenze dei valori monetari rispetto al danno civilistico…sia per la diversa valutazione del grado di inabilità in sede Inail in confronto al diritto comune…sia per il diverso valore del punto di invalidità”. Infatti mentre l’indennizzo erogato dall’Inail assolve ad una funzione sociale ed è finalizzato a garantire mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore secondo quanto previsto dall’art. 38 Cost., il risarcimento richiesto al datore di lavoro si colloca nella dimensione civilistica della riparazione del danno di cui all’art. 32 Cost.; e ciò con la precisazione che “l’esonero da responsabilità per il datore di lavoro non riguarda il danno alla salute o biologico e il danno morale al cui integrale risarcimento il lavoratore ha diritto ove sussistano i presupposti della relativa responsabilità di parte datoriale”.
2. Il secondo motivo prospetta violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si deduce che, diversamente da quanto asserito dai giudici del gravame, era stato assolto l’onere assertivo e probatorio gravante sulla parte ricorrente, mediante la riproduzione di un estratto della CTP prodotta unitamente al ricorso di primo grado e la allegazione del corredo di certificazioni sanitarie attestanti la compromissione della capacità lavorativa specifica e della propria integrità psicofisica.
3. Con il terzo e il quarto motivo si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., ed omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (terzo motivo) e violazione dell’art. 437 c.p.c. comma 1, n. 3 (quarto motivo).
Si addebita alla Corte di merito di non aver esercitato, benché ne fosse stata avanzata richiesta sin dal primo grado di giudizio, i poteri istruttori d’ufficio sanciti dagli artt. 421 e 437 c.p.c., disponendo CTU medico-legale onde accertare l’entità del pregiudizio alla integrità psicofisica ed alla capacità lavorativa risentiti per effetto dell’infortunio occorsogli.
4. I primi due motivi, la cui trattazione congiunta è consigliata, per presupporre la soluzione di questioni giuridiche connesse, sono fondati e meritevoli di accoglimento.
Per un ordinato iter motivazionale è bene rammentare gli snodi fondamentali della problematica in questa sede delibata, come definiti dalla elaborazione giurisprudenziale della Corte di legittimità, ai quali si intende dare continuità.
E’ noto che, nell’attuale regime, l’art. 13 cit. D.Lgs., prevede l’estensione della copertura assicurativa obbligatoria gestita dall’INAIL anche al danno biologico, di talché le somme eventualmente erogate dall’istituto non esauriscono il diritto al risarcimento del danno biologico in capo all’assicurato.
Invero, lo stesso art. 13 cit., dopo aver premesso che le disposizioni in esso contenute si pongono nell’ottica della “attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento”, definisce il danno biologico solo “in via sperimentale” e ai soli “fini della tutela dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.
Tali puntualizzazioni dimostrano che la prospettiva della norma è quella di definire i meri aspetti indennitari agli specifici ed unici fini dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali che è strutturata in termini di mero indennizzo; questo, a differenza del risarcimento, è svincolato dalla sussistenza di un illecito (contrattuale od aquiliano) e, di conseguenza, può essere disposto anche a prescindere dall’elemento soggettivo di chi ha realizzato la condotta dannosa e da una sua responsabilità.
Inoltre, presenta delle differenze dei valori monetari rispetto al danno civilistico, sia per la diversa valutazione del grado di inabilità in sede INAIL in confronto al diritto comune (dove il grado di invalidità permanente viene determinato con criteri non imposti dalla legge ma elaborati dalla scienza medico legale), sia per il diverso valore del punto di inabilità.
Strutturalmente differenti sono anche le disposizioni di rango costituzionale che governano la materia risarcitoria e quella indennitaria, considerato che mentre il risarcimento del danno biologico trova titolo nell’art. 32 Cost., l’indennizzo INAIL è invece collegato all’art. 38 Cost., e risponde alla specifica funzione sociale di garantire mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore, sicché la differenza genetica e funzionale tra l’erogazione INAIL ex art. 13 cit. e il risarcimento del danno biologico non consente di ritenere che le somme eventualmente a tale titolo versate dall’istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno biologico in capo al soggetto infortunato od ammalato, nel senso che esse devono semplicemente detrarsi dal totale del risarcimento spettante ai lavoratore.
Ulteriore conferma del fatto che il D.Lgs. n. 38 del 2000, cit. art. 13, non possa integrare una limitazione di tutela del lavoratore danneggiato, ma debba, anzi, costituire il contrario, si evince dalla giurisprudenza della Corte Cost. che, fin dalla sentenza n. 87/91, pur dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 2,3 e 74, in riferimento all’art. 3 Cost., art. 32 Cost., comma 1, art. 35 Cost., comma 1, e art. 38 Cost., comma 2, sollevata in ragione della mancata indennizzabilità del danno biologico da parte dell’INAIL, ebbe tuttavia a rilevare che: “…indubbiamente, l’esclusione dell’intervento pubblico per la riparazione del danno alla salute patito dal lavoratore in conseguenza di eventi connessi alla propria attività lavorativa non può dirsi in sintonia con la garanzia della salute come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività (art. 32 Cost.) e, ad un tempo, con la tutela privilegiata che la Carta costituzionale riconosce al lavoro come valore fondante della nostra forma di Stato (art. 1 Cost., comma 1, artt. 4,35 e 38 Cost.), nel quadro dei più generali principi di solidarietà (art. 2 Cost.) e di eguaglianza, anche sostanziale (art. 3 Cost.).
Il concorso di tutele è volto a realizzare un bilanciamento fra divieto di occulte duplicazioni o indebite locupletazioni risarcitorie in favore del danneggiato, e la necessità di garantire al lavoratore l’integrale risarcimento, tanto più quando vengano coinvolti beni primari della persona, in particolare il nucleo irriducibile del diritto fondamentale alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana (vedi Corte Cost. n. 309 del 1999).
Nell’ottica descritta la nozione di “danno differenziale” riferita al danno biologico, va rettamente intesa come quella parte di risarcimento che eccede l’importo dell’indennizzo dovuto in base all’assicurazione obbligatoria e che resta a carico del datore di lavoro; in detti termini risulta congruamente definito il diritto azionato dal lavoratore.
Diverso dall’istituto considerato, è invece, il cd. danno complementare nel cui ambito vanno ascritti i danni richiesti che non siano riconducibili alla copertura assicurativa, da risarcire secondo le comuni regole della responsabilità civile (vedi Cass. 10/4/2017 n. 9166) ed al quale sembra che il Collegio di merito abbia fatto riferimento per escludere tutela al diritto al risarcimento del danno biologico in questa sede azionato dal lavoratore.
Conclusivamente, al lume delle sinora esposte considerazioni, devono ritenersi sussistenti, nella specie, le condizioni per il vaglio di detta domanda risarcitoria, in relazione alla quale, è bene rammentare l’insussistenza di un esonero da responsabilità per il datore di lavoro ai sensi dell’arti D.P.R. n. 1124 del 1965.
In armonia con i principi ricavabili dalle sentenze della Corte Cost. n. 356 e 485 del 1991, è stato infatti affermato che l’esonero da responsabilità per il datore di lavoro non riguarda il danno alla salute o biologico e il danno morale di cui all’art. 2059 c.c., entrambi di natura non patrimoniale, al cui integrale risarcimento il lavoratore ha diritto ove sussistano i presupposti della relativa responsabilità del datore di lavoro (cfr., Cass. 19/1/2015 n. 777/2015).
E’ stato infatti rimarcato che le stesse ragioni che hanno indotto a giudicare non soddisfacente la tutela ordinaria e ad introdurre un sistema di assicurazione sociale obbligatoria contro il rischio per il lavoratore di infortuni e malattie professionali capaci di incidere sulla sua attitudine al lavoro, inducono a ritenere che anche il rischio della menomazione dell’integrità psico-fisica del lavoratore medesimo, prodottasi nello svolgimento e a causa delle sue mansioni, debba per se stessa, e indipendentemente dalle sue conseguenze ulteriori, godere di una garanzia differenziata e più intensa, che consenta, mediante apposite modalità sostanziali e procedurali, quella effettiva, tempestiva ed automatica riparazione del danno che la disciplina comune non è in grado di apprestare. Alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata, è stato quindi escluso che le prestazioni eventualmente erogate dall’INAIL esauriscano di per sé e a priori il ristoro del danno patito dal lavoratore infortunato o ammalato (v. altresì, in motivazione, Cass. 5/10/2017 n. 23263).
5. Anche le statuizioni con le quali la Corte di merito ha denegato ingresso alle pretese azionate dal lavoratore con riferimento al danno patrimoniale differenziale rispetto a quello indennizzato dalla rendita Inail e al cd. danno esistenziale, per asserito difetto di allegazione e prova, incorrono nello stigma di cui al secondo motivo di ricorso, mediante il quale si è congruamente chiarita – con la riproduzione del ricorso introduttivo del giudizio nelle sue parti salienti in coerenza con il principio di specificità che governa il ricorso per cassazione – la allegazione di entrambe le categorie di danno oggetto di pretesa, e della documentazione di sostegno (consulenza medico-legale di parte).
6. In definitiva, alla luce delle superiori argomentazioni, i primi due motivi meritano di essere accolti, restando logicamente assorbiti gli altri, con rinvio alla Corte di merito designata in dispositivo, la quale provvederà a scrutinare la fattispecie considerata alla luce dei principi innanzi enunciati, disponendo anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 9 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021
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