Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.32650 del 09/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18136-2019 proposto da:

CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, rappresentato e difeso dagli avvocati GIANFRANCO GARANCINI, GIACOMO PIETRO GARANCINI;

– ricorrente –

contro

AIG EUROPE SA, (già CHARTIS EUROPE SA), in persona del procuratore Dott. R.F., elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA UNITA’

13, presso lo studio dell’avvocato LUISA RANUCCI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO FERRATI;

F.F.O.P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MISURINA 69, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO VALENZI, che la rappresenta e difende;

– controricorrenti –

nonché contro ASSICURATORI DEI LLOYD S DI LONDRA;

– intimato –

Nonché sul ricorso successivo proposto da:

ORDINE REGIONALE DEI GIORNALISTI DEL LAZIO, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell’avvocato MARA PARPAGLIONI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente incidentale –

contro

AIG EUROPE SA, (già CHARTIS EUROPE SA), in persona del procuratore Dott. R.F., elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA UNITA’

13, presso lo studio dell’avvocato LUISA RANUCCI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO FERRATI;

F.F.O.P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MISURINA 69, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO VALENZI, che la rappresenta e difende;

ASSICURATORI DEI LLOYD S DI LONDRA, in persona del rappresentante generale e per lo stesso della procuratrice speciale Dott.ssa A.N., rappresentati e difesi dall’avv. Gerardo Romano Cesareo, con studio in ROMA, VIA OSLAVIA 12;

– controricorrenti –

al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 1430/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 27/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/04/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

FATTI DI CAUSA

F.F.O.P.M., giornalista iscritta presso l’Ordine dei giornalisti del Lazio, citò in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio, esponendo di essere stata destinataria di un provvedimento di radiazione dall’albo dei giornalisti (adottato dall’Ordine regionale di appartenenza e poi confermato dall’Ordine nazionale, sulla considerazione che l’assunzione dell’incarico di direttore responsabile di più pubblicazioni a carattere pornografico non sarebbe stata in linea con il decoro e la dignità professionale cui ogni giornalista deve improntare la propria condotta), provvedimento impugnato in via giudiziale e poi annullato in quanto illegittimo. L’attrice chiese, alla luce della vicenda rappresentata, di essere risarcita dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all’illegittima radiazione, quantificati in Euro 300.000,00.

Si costituirono, con distinti atti, l’Ordine Regionale dei Giornalisti del Lazio (in atti talvolta indicato anche come Consiglio Regionale dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio) e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti (in atti talvolta indicato anche come Ordine Nazionale dei Giornalisti), concludendo entrambi per il rigetto della domanda.

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti chiese l’autorizzazione alla chiamata in garanzia della società AIG Europe S.A.

Autorizzatane la chiamata, la compagnia assicurativa si costituì, aderendo alle difese dei convenuti ed eccependo l’inoperatività della polizza.

Con separato atto di citazione, l’Ordine Regionale dei Giornalisti citò in giudizio gli Assicuratori dei Lloyd’s di Londra, quale propria compagnia assicurativa, per essere manlevata dalle eventuali conseguenze pregiudizievoli del giudizio intrapreso dalla F..

Si costituirono gli Assicuratori dei Lloyd’s di Londra, eccependo l’inoperatività della polizza.

I due giudizi vennero riuniti.

Si costituì anche la S.A. Chartis Europe, in qualità di avente causa della AIG Europe S.A..

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 15865/12, rigettò la domanda proposta dalla F..

Quest’ultima propose gravame avverso la sentenza di primo grado.

Si costituirono in giudizio l’Ordine Regionale dei Giornalisti del Lazio e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, instando per il rigetto dell’appello.

Si costituirono, altresì, gli Assicuratori dei Lloyd’s di Londra e la S.A. Chartis Europe, aderendo alle difese delle altre parti appellate e chiedendo il rigetto delle domande di manleva proposte nei loro confronti.

La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 1430/2019, accolse l’appello e condannò il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio, in solido, al pagamento in favore della F. della somma di Euro 88.864,84 comprensiva dei danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre interessi compensativi e interessi legali come specificato nel dispositivo di quella sentenza; rigettò sia la domanda proposta dal Consiglio Regionale dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio nei confronti degli Assicuratori dei Lloyd’s di Londra, sia la domanda proposta dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti nei confronti della S.A. Chartis Europe; condannò in solido i Consigli dell’Ordine alla rifusione delle spese del doppio grado del giudizio di merito nei confronti della F. e delle due compagnie assicuratrici.

Avverso detta sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione il Consiglio Nazione dell’Ordine dei Giornalisti (ricorso basato su quattro motivi) e l’Ordine Regionale dei Giornalisti del Lazio (ricorso basato su cinque motivi).

F.F.O.P.M. ha resistito con un unico controricorso ad entrambi i ricorsi.

AIG Europe SA (già Chartis Europe SA) ha resistito ad entrambi i ricorsi con distinti controricorsi.

Gli Assicuratori dei Lloyd’s di Londra hanno resistito con controricorso al ricorso proposto dall’Ordine Regionale dei Giornalisti del Lazio.

La ricorrente e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Si osserva anzitutto che il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso; tuttavia quest’ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte come nella specie -, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale (Cass. 20/03/2015, n. 5695; Cass. 14/01/2020, n. 448).

2. Successivamente alla decisione dei ricorsi in camera di consiglio e prima della pubblicazione del presente provvedimento è stata depositata da F.F.O.P.M. copia dell’ordinanza della Corte di appello NRG 5119/2013-2 di rigetto dell’istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata in questa sede.

Ricorso principale proposto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti.

3. Con il primo motivo di ricorso, denunciando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, “nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia, nonché dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per carenza di motivazione”, il ricorrente censura la sentenza della Corte d’appello nella parte in cui ha ritenuto che “si sarebbe formato giudicato interno sulla motivazione della compensazione delle spese di primo grado, cosicché sarebbe (stata) già accertata la sussistenza dell’illecito aquiliano”. Sostiene il ricorrente che l’affermazione della responsabilità aquiliana in capo ad una pubblica amministrazione, qual è l’Ordine dei Giornalisti, non discende automaticamente dall’illegittimità dell’atto o provvedimento o condotta contestati; pertanto, la Corte di appello avrebbe dovuto affrontare la questione della sussistenza o meno dell’illecito ex art. 2043 c.c..

Conseguentemente la sentenza impugnata sarebbe nulla per omessa pronuncia e comunque per carenza di motivazione.

4. Con il secondo motivo, deducendo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione o comunque falsa applicazione dell’art. 2043 e dell’art. 2059 c.c.”, il ricorrente sostiene che: a) il provvedimento disciplinare era stato irrogato in forza dell’autonomia dell’Ordine in materia disciplinare, e quindi, difetterebbe l’antigiuridicità della condotta; b) non potrebbe ritenersi sussistente una responsabilità in capo all’Ordine per avere erroneamente interpretato la disciplina deontologica; c) mancherebbero elementi atti a dimostrare che la condotta amministrativa/giudiziale del ricorrente sia stata caratterizzata e connotata da dolo o colpa, con la conseguenza che sarebbe illegittima l’affermazione della Corte territoriale circa la sussistenza di una responsabilità in capo all’Ordine ricorrente, pur avendo quella Corte inteso ribaltare la sentenza di primo grado, che aveva statuito che la F. non aveva dato prova sufficiente del danno patrimoniale né aveva dedotto alcunché a riprova della sussistenza del lamentato danno non patrimoniale.

Quanto all’effettiva esistenza di un pregiudizio sofferto dalla F., il ricorrente afferma che neppure in grado d’appello esso sia stato adeguatamente provato dalla F. e che, comunque, la Corte di merito si sarebbe “affidata al riguardo ad una ricostruzione presuntiva del tutto scorretta” ed avrebbe “fatto ricorso ad una quantificazione “equitativa” in effetti arbitraria”.

5. Con il terzo motivo denunciando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la “violazione o comunque falsa applicazione degli artt. 1223,1226,2043,2056 e 2059 c.c., nonché degli artt. 2697 e 2729 c.c.”, il ricorrente contesta la liquidazione del danno patrimoniale e non patrimoniale, in quanto la Corte avrebbe fatto cattiva applicazione dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione, in particolare facendo uso scorretto della prova per presunzioni.

6. Con il quarto motivo, rubricato “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Violazione o falsa e/o erronea applicazione degli artt. 1322,1882,1892,1913,1917 c.c.”, il ricorrente impugna il capo della sentenza di secondo grado con cui è stata rigettata la domanda di manleva nei confronti di S.A. Chartis Europe. La Corte territoriale ha negato l’operatività della polizza, poiché ha ritenuto, condividendo le argomentazioni della società assicuratrice, che, in ragione della presenza di una clausola claims-made, il sinistro non fosse coperto dall’assicurazione in quanto avvenuto prima del tempo di comporto in relazione alla reatroattività. Sostiene, invece, il ricorrente che l’efficacia della polizza decorre non dall’evento dannoso, bensì dalla prima richiesta di risarcimento pervenuta all’assicurato nel periodo di durata del contratto.

Ricorso incidentale proposto dall’Ordine Regionale dei Giornalisti del Lazio.

7. Con il primo motivo, denunciando la “nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in ragione della mancata pronuncia sulla eccezione di prescrizione ex art. 2947 c.c. sollevata dall’odierno ricorrente nei gradi di merito”, il ricorrente incidentale sostiene che tale eccezione, proposta dinanzi al Tribunale, implicitamente ritenuta assorbita con la decisione di primo grado e riproposta poi nell’atto d’appello, non sarebbe stata esaminata dalla Corte territoriale. Deduce il ricorrente incidentale che il primo atto interruttivo della prescrizione (l’atto di citazione in primo grado del presente giudizio) sarebbe stato notificato dalla F. il 4 marzo 2008, quando erano ormai decorsi più di cinque anni dalla notificazione del provvedimento che avrebbe cagionato il danno, avvenuta in data 30 gennaio 2002.

8. Il secondo motivo del ricorso all’esame è così rubricato: “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. in combinato disposto con gli artt. 343 e 346 c.p.c.; nonché violazione e/o falsa applicazione degli artt. 121 e 156 c.p.c., per il ritenuto formarsi di un giudicato interno in primo grado, in realtà non verificatosi”.

Il ricorrente incidentale censura la sentenza d’appello nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto che, nella specie, si sarebbe formato in primo grado un giudicato interno rispetto alla sussistenza degli elementi dell’illecito aquiliano ex art. 2043 c.c..

Ad avviso dell’Ordine Regionale dei Giornalisti del Lazio, dalla lettura integrale della motivazione della sentenza di prime cure si comprenderebbe che non vi è stato, in realtà, alcun riconoscimento della sussistenza degli elementi dell’illecito aquiliano avendo il Tribunale rigettato la domanda in ragione della mancata prova del danno subito.

Pertanto, ad avviso della predetta parte, del tutto erroneamente i giudici di appello hanno ritenuto che si fosse formato un giudicato interno con riferimento alla statuizione del giudice del primo grado sulle spese legali, laddove si afferma nella sentenza di primo grado che “la soccombenza reciproca (nell’an debeatur dei convenuti, nel quantum dell’attrice) giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite”; non sussisteva, quindi, alcun onere, per gli Ordini, di impugnare in via incidentale l’affermazione contenuta nel capo relativo alla liquidazione delle spese, come ritenuto dalla Corte di merito.

Deduce, inoltre, il ricorrente incidentale l’insussistenza dell’interesse ad impugnare la sentenza di prime cure, non essendo sostanzialmente soccombente, avendo il Tribunale escluso il diritto della F. al risarcimento del danno; rappresenta, comunque, di aver, nella comparsa di costituzione, proposto appello incidentale condizionato con specifico riferimento alla richiesta di manleva nei confronti dell’assicurazione dallo stesso chiamata in causa e di aver specificamente riproposto tutte le questioni relative all’insussistenza dell’illecito aquiliano.

9. Con il terzo motivo il ricorrente incidentale denuncia la “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 c.c., nonché dell’art. 115 c.p.c. e della L. 3 febbraio 1963, n. 69, art. 1 con riferimento all’insussistenza dei requisiti che integrano le relative fattispecie di legge, anche in ragione della mancanza di allegazione e di prova dei pretesi danni subiti”.

L’Ordine Regionale dei Giornalisti del Lazio deduce che, secondo la giurisprudenza di legittimità, a partire dalla sentenza n. 500/1999, qualora sia introdotta davanti al giudice ordinario una domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c., nei confronti della P.A. per illegittimo esercizio di una funzione pubblica, tale giudice deve: a) accertare la sussistenza di un evento dannoso; b) stabilire se l’accertato danno sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su un interesse rilevante per l’ordinamento; c) accertare, sotto il profilo causale, se l’evento dannoso sia riferibile ad una condotta della P.A.; d) appurare se detto evento dannoso sia imputabile alla P.A. con la precisazione che tale imputazione non può avvenire sulla base del mero dato obiettivo dell’illegittimità del provvedimento, richiedendosi, invece, una più penetrante indagine in ordine alla valutazione della colpa, che, unitamente al dolo, costituisce requisito essenziale della responsabilità aquiliana.

Ad avviso del ricorrente incidentale, nel caso di specie, l’unico comportamento tenuto dall’Ordine Regionale dei Giornalisti del Lazio che possa essere preso in considerazione, ai fini della valutazione di un preteso illecito, sarebbe costituito dall’emissione del provvedimento di radiazione nel 2001, secondo un’interpretazione legittima della legge professionale, benché la stessa sia stata in seguito ritenuta erronea; neppure il semplice fatto di aver resistito in giudizio alle pretese della F. (nel processo intentato per la rimozione del provvedimento di radiazione) può considerarsi un comportamento integrante un illecito dell’Ordine (nazionale e regionale, a fortiori di quest’ultimo che non era costituito).

Deduce, ancora, il ricorrente incidentale che la F. non ha provato alcunché in merito al pregiudizio effettivamente sofferto, dovendo ritenersi insufficienti e comunque tardivi i documenti prodotti dalla stessa al momento della proposizione dell’appello. Nessun lucro cessante sarebbe quindi stato provato dall’originaria attrice. Le medesime considerazioni varrebbero, secondo il ricorrente incidentale in relazione al danno non patrimoniale, avendo i giudici fatto ricorso alla prova per presunzioni benché la F. non avesse assolto l’onere di allegare tale preteso danno.

10. Con il quarto motivo è denunziata “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1227 e 2056 c.c.”. Sostiene la parte ricorrente incidentale che la F. non ha chiesto, pur essendo in suo potere farlo, la sospensione del provvedimento di radiazione, né ha dimostrato di avervi effettivo interesse, chiedendo per due volte il rinvio, nell’ambito del procedimento amministrativo, dell’audizione fissata innanzi al Consiglio dell’Ordine. Tale comportamento sarebbe, ad avviso della parte ricorrente incidentale, da valutare ai sensi degli artt. 1227 e 2056 c.c., avendo concorso a determinare l’asserito danno.

11. Con il quinto motivo è censurata “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1891 c.c., comma 2, artt. 1892 e 1893 c.c., nonché degli art. 1362,1363 e 1370 c.c. in quanto il contratto di assicurazione per conto di chi spetta non è stato interpretato considerando tutte le sue clausole, tra le quali quella che prevedeva l’espresso consenso degli assicurati a che il contraente potesse esercitare, anche in via esclusiva, tutti i diritti e le azioni connesse”. Secondo il ricorrente incidentale, i giudici d’appello non avrebbero tenuto conto che nel contratto d’assicurazione è presente una clausola, la n. 15 (riportata nel ricorso), che consentirebbe all’amministrazione contraente la facoltà di esercitare i diritti e le azioni nascenti dal contratto, anche in via esclusiva, dovendo, dunque, darsi applicazione all’art. 1891 c.c., comma 2, che prevede, nei casi di assicurazioni stipulate per conto di chi spetta, la possibilità del contraente di avvalersene, in presenza del consenso dell’assicurato medesimo.

Quanto alla clausola claims made, la predetta parte precisa che la richiesta del risarcimento è stata avanzata per la prima volta con la citazione notificata il 4 marzo 2008; l’Ordine Regionale dei Giornalisti avrebbe pertanto comunicato tempestivamente alla società broker indicata nella polizza la notifica dell’atto di citazione. Ciò dimostrerebbe che il sinistro è stato regolarmente denunciato entro il periodo di assicurazione, tenendo peraltro conto del fatto che esso si è determinato non in seguito all’assunzione della delibera di radiazione, ma nel momento in cui la stessa è stata annullata dal Tribunale di Roma.

12. Devono essere esaminati preliminarmente il secondo motivo di ricorso dell’Ordine Regionale dei Giornalisti, vertente sulla questione del giudicato formatosi, ad avviso della Corte territoriale, in merito all’an della responsabilità azionata dalla F., nonché il primo motivo del ricorso del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, avente contenuto sostanzialmente analogo.

Tali motivi, che ben possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati nei termini che seguono.

Va osservato che la Corte di merito ha affermato che “deve ritenersi che si sia formato, in difetto di proposizione da parte dei convenuti soccombenti in primo grado di specifico gravame sul punto, giudicato sul capo della sentenza con il quale, a giustificare, in ossequio al precetto dell’art. 92 c.p.c., la disposta compensazione delle spese, il primo giudice ha espressamente statuito che “la soccombenza reciproca (nell’an debeatur dei convenuti, nel quantum dell’attrice) giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite”. Non possono, dunque, prendersi in considerazione le argomentazioni, pure diffusamente svolte nelle difese rassegnate dalle appellate finalizzate a negare che l’ordine regionale prima e l’ordine nazionale poi abbiano commesso un illecito aquiliano, infliggendo all’attrice la sanzione della radiazione poi revocata dall’autorità giudiziaria, avendo questa riscontrato l’insussistenza dei presupposti di legge per la sua irrogazione”.

Giova al riguardo ricordare che la F. aveva proposto, innanzi al Tribunale di Roma, domanda di risarcimento del danno per le condotte asserita mente illecite degli Ordini nazionale e regionale dei giornalisti.

La domanda venne rigettata dal giudice di prime cure, con la seguente motivazione: “Passando nel merito, ritiene il Giudice che, sebbene il Provvedimento di radiazione dell’attrice dall’Ordine dei Giornalisti sia stato ritenuto illegittimo da questo Tribunale con decisione confermata dalla Corte d’Appello e poi dalla Cassazione, l’esponente non abbia dimostrato di aver subito un danno patrimoniale in conseguenza del provvedimento medesimo”.

Poi, statuendo sulle spese, il Tribunale aggiunse: “La soccombenza reciproca (nell’an debeatur dei convenuti, nel quantum dell’attrice), giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite”.

Tale ultimo passaggio è stato valorizzato dalla Corte d’appello, la quale ha ritenuto che sussistesse uno specifico onere, in capo alle odierne parti ricorrenti, di impugnare in via incidentale la sentenza per eventualmente ridiscutere dell’an debeatur.

Dalla lettura della sentenza di prime cure, che è stata riportata, per la parte che qui rileva, nel ricorso dell’Ordine Regionale dei Giornalisti, si evince però che nella stessa non vi è un capo relativo all’accertamento dell’esistenza dell’obbligazione risarcitoria. Deve ritenersi, infatti, che la Corte territoriale abbia rigettato la domanda attorea ricorrendo al criterio della ragione più liquida, che consente di rigettare la domanda di risarcimento del danno laddove risulti evidente che non è stata fornita la prova del danno.

Orbene, il giudicato non si forma, nemmeno implicitamente, sugli aspetti del rapporto che non hanno costituito oggetto di specifica disamina e valutazione da parte del giudice, cioè di un accertamento effettivo, specifico e concreto, come accade allorquando la decisione sia stata adottata alla stregua del principio della “ragione più liquida”, basandosi la soluzione della causa su una o più questioni assorbenti (Cass., ord., 25/01/2018, n. 1828; Cass. 17/03/2015, n. 5264; Cass. 10/1072007, n. 21266).

E nel caso di specie, il Tribunale non ha proceduto ad un accertamento effettivo, specifico e concreto (né tantomeno può essere ritenuto tale l’inciso sopra riportato, che è formulato nell’ottica della decisione sulle spese) della sussistenza degli altri elementi costitutivi dell’illecito in modo tale da potersi affermare la sussistenza degli stessi, a tal fine non potendosi neppure ritenere sufficiente la frase sopra riportata (“sebbene il Provvedimento di radiazione dell’attrice dall’Ordine dei Giornalisti sia stato ritenuto illegittimo da questo Tribunale con decisione confermata dalla Corte d’Appello e poi dalla Corte di Cassazione”).

Dunque, al contrario di quanto ritenuto dalla Corte territoriale, nessun giudicato poteva ritenersi formato sul punto.

13. Deve essere quindi esaminato il primo motivo del ricorso dell’Ordine Regionale dei Giornalisti del Lazio, che verte sulla prescrizione del diritto azionato dalla F..

Il motivo è articolato ai sensi dell’art. 112 c.p.c., lamentando il ricorrente appena indicato l’omesso esame dell’eccezione di prescrizione, che assume aver ritualmente proposto sia in primo grado che in secondo grado dalla sua difesa.

13.1. Si osserva che l’eccezione, rimasta assorbita in primo grado, in quanto la domanda era stata rigettata, attraverso la tecnica della ragione più liquida, per mancata prova del danno avrebbe dovuto essere riproposta ai sensi dell’art. 346 c.p.c. nel giudizio d’appello, appunto in quanto eccezione non accolta (perché non esaminata). E alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 21/03/2019, n. 7940, tale eccezione avrebbe dovuto essere reiterata non già, come sostenuto dalla F. fino al momento della precisazione delle conclusioni (v. controricorso p. 12), bensì con il primo atto difensivo in secondo grado e comunque non oltre la prima udienza, con la precisazione che la riproposizione dell’eccezione, deve essere formulata in modo specifico, non essendo neppure sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni rassegnate dinanzi al primo Giudice (v. Cass., ord., 15/10/2020, n. 22311).

Tuttavia, nella specie, è proprio l’Ordine Regionale dei Giornalisti del Lazio a dedurre di aver riproposto l’eccezione in parola nella comparsa conclusionale di secondo grado e, quindi, tardivamente e, pertanto, inammissibilmente.

Da quanto appena rilevato consegue che la censura in scrutinio va disattesa.

14. Le ulteriori censure sollevate con i restanti motivi dei ricorsi principale ed incidentale proposti, restano assorbite da quanto precede.

15. Alla luce delle ragioni sopra esposte, i ricorsi vanno accolti per quanto di ragione; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità (v. pure Cass. 22/07/2011, n. 16121), alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.

Stante l’accoglimento dei ricorsi, va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principale e incidentale, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per i rispettivi ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte accoglie i ricorsi principale ed incidentale per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2021

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