Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza Interlocutoria n.34346 del 15/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 6721-2019 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in BARI, VIA PRINCIPE AMEDEO 144, presso lo studio dell’Avvocato NICOLA MOSCATIELLO, che lo rappresenta e difende unitamente all’Avvocato ALESSIA ROSANNA ELISABETTA NUOVO;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, V.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 82/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 18/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/05/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

IN FATTO E IN DIRITTO

– che G.G. ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 82/18, del 18 gennaio 2018, della Corte di Appello di Bari, che – accogliendo solo parzialmente il gravame dallo stesso esperito avverso la sentenza del 24 luglio 2012 del Tribunale di Bari – ha condannato, in solido, V.G. e la società Unipol Assicurazioni Sai S.p.a. a risarcire all’odierno ricorrente il danno dallo stesso subito, in ragione del sinistro occorsogli in *****, in qualità di terzo trasportato su ciclomotore di proprietà e condotto dal V., assicurato per la “RCA” dalla predetta società, liquidandolo nella misura complessiva di Euro 273.791,00, di cui Euro 158.460 per danno biologico e Euro 115.331, per ridotta capacità lavorativa, oltre interessi legali dalla sentenza del Tribunale al soddisfo;

– che riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente che, a seguito dell’incidente stradale verificatosi nelle circostanze di tempo e luogo sopra descritte (e conseguente ad un’azzardata manovra di sorpasso, eseguita a velocità sostenuta dal conducente del motociclo), egli rovinava al suolo, perdendo i sensi e subendo gravi lesioni personali;

– che trasportato presso il centro di rianimazione di un nosocomio barese, gli venivano diagnosticati “politrauma con doppia frattura cranica, ematoma sotto durale acuto T-P Sin e focolai lacero contusivi cerebrali, fratture costali multiple con versamento pleurico, frattura bifocale della clavicola a destra”;

– che all’esito della guarigione residuava “un’importante invalidità permanente, con grave compromissione dell’intera capacità lavorativa”, risultando “totalmente inabile sia all’attività di marinaio di bordo” (che aveva ripreso a svolgere dall'*****), “sia a qualsiasi altra forma di lavoro”;

– che fallite le trattative con la società assicuratrice del V. per una bonaria composizione della controversia, il G. adiva il Tribunale di Bari, chiedendo la condanna di entrambi, in solido, a risarcirgli tutti i danni subiti;

– che istruita dal primo giudice la causa anche attraverso lo svolgimento di consulenza tecnica d’ufficio medico-legale, prima del deposito dell’elaborato da parte dell’ausiliario del giudice, l’odierno ricorrente produceva i verbali con cui – a seguito di visite mediche del ***** e del ***** – veniva giudicato dalla Commissione ASL di Bari ***** di prima istanza “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%”;

– che, ciò premesso, la decisione di primo grado – che ipotizzava il coinvolgimento nel sinistro di una vettura rimasta non identificata e, dunque, il paritetico concorso colposo del suo conducente con il V., nonché un contributo dello stesso G., nella misura del 25%, nella causazione dell’evento dannoso, in ragione del mancato uso del casco protettivo – accoglieva la domanda, ma liquidava il danno non patrimoniale in Euro 52.800, oltre interessi e rivalutazione, nonché quello patrimoniale in Euro 38.444,00;

– che tali importi costituivano il risultato della decurtazione del 75% della somma stimata come dovuta per ciascuno dei due danni (avendo il Tribunale ritenuto di dover sommare il 50%, in ragione della responsabilità non attribuibile al V. ma all’altro conducente rimasto sconosciuto, con il 25%, a titolo di concorso dello stesso danneggiato), applicando, inoltre, al danno patrimoniale un’ulteriore decurtazione del 40%, in ragione della affermata mancanza di stabilità dell’occupazione;

– che esperito gravame dall’attore, il giudice di appello lo accoglieva solo in relazione alla disposta decurtazione del 50%, applicata in relazione al concorso nella causazione del sinistro del conducente del veicolo rimasto non identificato, rideterminando la condanna solidale del V. e del suo assicuratore nella misura meglio indicata;

– che avverso la sentenza della Corte barese ha proposto ricorso per cassazione il G., sulla base di tre motivi;

– che il primo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e falsa applicazione degli artt. 1223,1226,1227,2697,2727 e 2729 c.c. e degli artt. 40 e 41c.p., nonché dell’art. 116 c.p.c., quale “errore di sussunzione” in riferimento all’art. 171 C.d.S., nonché un duplice “error in procedendo” (il primo prospettato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il secondo anche ai sensi del successivo n. 5), denunciando, nel primo caso, violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), “per inesistenza del requisito motivazionale della sentenza”, nonché violazione dell’art. 115 c.p.c. “per contrasto della sentenza con il senso comune e con gli invalicabili limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento”, oltre che violazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 2700 c.c., mentre, nel secondo caso, si denuncia “l’omesso esame del contenuto della CTU riguardo alla ininfluenza in concreto del casco sull’eziologia delle lesioni”;

– che il secondo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e falsa applicazione degli artt. 1223,1226,1227,2697,2727 e 2729 c.c. e degli artt. 40 e 41c.p., nonché dell’art. 116 c.p.c., quale “errore di sussunzione” in riferimento all’art. 171 C.d.S., nonché “error in procedendo”, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, “sub specie” di violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), “per inesistenza del requisito motivazionale della sentenza”, nonché di “errata qualificazione della domanda e nullità della sentenza per corrispondenza tra chiesto e pronunciato” ex art. 112 c.p.c.;

– che il terzo motivo denuncia, con riferimento alla liquidazione del danno patrimoniale, sia la violazione e falsa applicazione – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056, 2697, 2727 e 2729 c.c. e della L. 26 febbraio 1977, n. 39, art. 4 trasfuso nell’art. 137 cod. assicurazioni, “in merito al diritto del danneggiato di essere integralmente risarcito” nonché dell’art. 116 c.p.c., quale “errore di sussunzione”, sia la ricorrenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), di un “error in procedendo”, e ciò “sub specie” di violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), “per inesistenza del requisito motivazionale della sentenza”, oltre che dell’art. 115 c.p.c. “per contrasto della sentenza con il senso comune e con gli invalicabili limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento”, ed infine dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 2700 c.c.;

– che sono rimasti intimati la società il V. e il suo assicuratore.

– che il ricorrente ha depositato memoria, insistendo nelle proprie censure;

– che questo collegio, tuttavia, rileva che la notifica del presente ricorso, a V.G., risulta essere stata dapprima tentata, mediante il servizio postale, con raccomandata A.R. *****, presso *****, dove lo stesso sarebbe stato residente, senza, però, che agli atti del presente giudizio risulti l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito;

– che, inoltre, la notificazione è stata nuovamente tentata, sempre a mezzo del servizio postale, con raccomandata *****, presso la *****, ove il medesimo avrebbe trasferito la propria residenza da *****, come da certificato anagrafico del 28 febbraio 2019 del Comune di *****;

– che, tuttavia, in questo caso, l’avviso di ricevimento della raccomandata, contenente la comunicazione di avvenuto deposito del 26 febbraio 2019, attesta l’irreperibilità del destinatario presso il suddetto indirizzo;

– che, pertanto, l’ufficiale giudiziario ha proceduto a norma dell’art. 140 c.p.c., dando notizia al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento n. *****, senza che però risulti esservi agli atti del presente giudizio l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito;

– che, pertanto, in applicazione di quanto recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, in tema di notificazione a mezzo posta (anche) di atti processuali, secondo cui la prova dell’avvenuta notificazione può essere fornita “esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa” (Cass. Sez. Un., sent. 15 aprile 2021, n. 10012, Rv. 660953-01), va disposto rinvio del giudizio a nuovo ruolo;

– che va, quindi, assegnato al ricorrente termine di sessanta giorni, dalla comunicazione della presente ordinanza per provvedere alla rinnovata notifica del ricorso a V.G..

PQM

La Corte ordina la rinnovazione della notificazione del ricorso a V.G., entro il termine di sessanta giorni dall’avvenuta comunicazione della presente ordinanza e rinvia la causa a N.R..

Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 6 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

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