Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.34611 del 16/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9525-2019 proposto da:

S.E., rappresentata e difesa dall’avvocato H giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PROGETTO ABITARE SAS di A.E., rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO FELACO giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1711/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 19/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/10/2021 dal Cons. Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie depositate dalla ricorrente.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto del ***** S.E., promissaria acquirente di un immobile da realizzare, convenne davanti al Tribunale di Pescara la promittente venditrice, Progetto Abitare sas, chiedendo che fosse dichiarata la legittimità del proprio recesso dal preliminare di vendita del ***** e il trattenimento del doppio della caparra confirmatoria in precedenza versata, essendosi la società convenuta sottratta all’obbligo di ultimare i lavori e di concludere il contratto definitivo nel termine essenziale del ***** fissato dalle parti.

La convenuta contestò la pretesa e in via riconvenzionale propose domanda di risoluzione del contratto e risarcimento danni per inadempimento della promissaria acquirente, chiedendo altresì di essere autorizzata alla ritenzione della caparra.

Il Tribunale accolse la domanda dell’attrice, ma la Corte d’Appello di L’Aquila, adita dalla soccombente società, con sentenza depositata il 21.11.2011 ribaltò l’esito del giudizio, accertando, in parziale riforma della sentenza di primo grado, l’illegittimità del recesso operato dalla promissaria acquirente e, per l’effetto, autorizzò la società appellante a trattenere i 200,000 Euro di caparra.

La Corte di merito ha rilevato:

– che il termine per l’adempimento del contratto non poteva essere ritenuto essenziale, nonostante le parti avessero contrattualmente stabilito che tutti i termini previsti dal contratto fossero da considerare perentori;

– che in ogni caso il ritardo non superava il ragionevole limite di tolleranza, mentre il comportamento della promissaria acquirente era in ogni caso sintomatico di una rinunzia implicita, avendo essa richiesto, fino a pochi giorni prima della proposizione della domanda, una serie di modifiche e migliorie alle unità immobiliari promesse in vendita;

– che appariva illegittimo il recesso della S. senza neppure la previa comunicazione del nome del notaio incaricato della stipula secondo la previsione del contratto preliminare, art. 7;

– che pertanto si giustificava il rigetto della domanda dell’attrice, mentre andava affermato il diritto della società di incamerare definitivamente la caparra.

Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la S. sulla base di tre motivi a cui ha resistito con controricorso la società Progetto Abitare.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 7554 del 23 marzo 2017 ha accolto il primo motivo di ricorso, e rigettati i restanti ha cassato con rinvio alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione.

In relazione al primo motivo, che deduceva la violazione degli artt. 1385 e 1453 c.c., nonché degli artt. 183,345 e 112 c.p.c., rimproverando alla Corte d’Appello di avere omesso di pronunciarsi sull’eccezione, ritualmente riproposta in appello, di inammissibilità della domanda nuova di recesso e ritenzione della caparra avanzata dalla società in corso di causa, posto che in via riconvenzionale era stata domandata invece la risoluzione per inadempimento ed il risarcimento dei danni, questa Corte rilevava che con la comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado la società convenuta aveva proposto una domanda riconvenzionale di risoluzione e risarcimento danni. Risultava altresì che a tale richiesta risolutoria ne era stata affiancata un’altra, tendente al trattenimento della caparra ai sensi dell’art. 1385 c.c..

Nel giudizio di appello, la società aveva invece avanzato una domanda di recesso con trattenimento di caparra e la S. ne aveva eccepito la novità.

Secondo la giurisprudenza di legittimità in caso di pattuizione di caparra confirmatoria, ai sensi dell’art. 1385 c.c., la parte adempiente, per il risarcimento dei danni derivati dall’inadempimento della controparte, può scegliere tra due rimedi, alternativi e non cumulabili tra loro: o recedere dal contratto e trattenere la caparra ricevuta (o esigere il doppio di essa), avvalendosi della funzione tipica dell’istituto, che è quella di liquidare i danni preventivamente e convenzionalmente, così determinando l’estinzione ope legis di tutti gli effetti giuridici del contratto e dell’inadempimento ad esso; ovvero chiedere, con pronuncia costitutiva, la risoluzione giudiziale del contratto, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., ed il risarcimento dei conseguenti danni, da provare a norma dell’art. 1223 c.c. (così Cass. n. 18850 del 2004).

Tuttavia, doveva accedersi alla soluzione dell’inammissibilità in appello di una domanda di recesso, qualora in primo grado si fosse agito per la risoluzione e i danni, avendo le sezioni unite risolto il contrasto di giurisprudenza sorti sul punto (Cass. S.U. n. 553 del 2009).

Nel caso in esame, la Corte d’Appello di L’Aquila avrebbe dovuto innanzitutto interpretare il contenuto della domanda riconvenzionale verificando esattamente il tipo di azione che la società convenuta aveva inteso proporre (alla luce del citato principio della alternatività e non cumulabilità tra i due rimedi) e, qualora avesse ritenuto proposta in primo grado una domanda di risoluzione e danni, avrebbe allora dovuto porsi il problema della ammissibilità della domanda di recesso in appello, dando in ogni caso, adeguata risposta.

Erano infine rigettati il secondo motivo con il quale si lamentava la violazione delle norme sull’interpretazione dei contratti (artt. 1362 e ss.), per avere la decisione impugnata escluso la natura essenziale del termine del ***** fissato dalle parti per la stipula del definitivo e per avere erroneamente ravvisato, nel suo comportamento, una rinunzia al termine, nonché il terzo motivo che deduceva l’omessa motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio.

Riassunto il giudizio, la Corte d’Appello di L’Aquila, con la sentenza n. 1711 del 19/9/2018, ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale di recesso con diritto a trattenere la caparra proposta dalla società in appello nonché tutte le altre domande avanzate in sede di rinvio, dichiarando altresì inammissibile la domanda della S. volta ad ottenere la restituzione della caparra.

Nell’esaminare l’eccezione di novità della domanda di recesso avanzata in appello dalla convenuta, la Corte distrettuale riteneva che fosse fondata.

In primo grado era stata infatti avanzata solo una domanda di risoluzione per inadempimento della controparte, ancorché indebitamente cumulata con quella di trattenimento della caparra dovendo quindi ritenersi che solo in appello la domanda fosse stata mutata in quella di recesso ex art. 1385 c.c..

Inoltre, la richiesta di risarcimento del danno era stata correlata all’inadempimento del diverso contratto di appalto, domanda quest’ultima già dichiarata inammissibile dalla Corte d’Appello con la prima sentenza (unitamente alla domanda di risarcimento del danno da abusiva occupazione del bene), con efficacia ormai di giudicato.

La diversa domanda di recesso con diritto a trattenere la caparra doveva quindi essere dichiarata inammissibile.

Per l’effetto non poteva nemmeno trovare accoglimento la domanda dell’attrice volta ad ottenere la restituzione della caparra, atteso che il principio affermato da Cass. n. 11012 del 2018 non era applicabile al caso in esame, nel quale la S. non aveva avanzato domanda di risoluzione del contratto, ma aveva visto anche rigettata la domanda di accertamento della legittimità del recesso.

Quanto alle spese, la sentenza le compensava integralmente in ragione della reciproca soccombenza, disponendo la condanna della società alla restituzione delle somme versate a titolo di rimborso delle spese, come liquidate nella precedente sentenza della stessa Corte d’Appello, con gli interessi legali a far data dai singoli esborsi al saldo.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso S.E. sulla base di due motivi, illustrati da memorie.

La società intimata resiste con controricorso.

Il primo motivo di ricorso denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1385 c.c., comma 2, nonché la nullità della sentenza per insanabile contraddizione della motivazione.

Si denuncia l’erroneo rigetto della richiesta di restituzione della somma a suo tempo versata a titolo di caparra.

Tuttavia, una volta rigettata la domanda della ricorrente di conseguire il doppio della caparra e ritenuta inammissibile la domanda ex art. 1385 c.c., della società in quanto avanzata per la prima volta in appello, non sussisteva più alcun titolo per la convenuta per trattenere la somma a suo tempo ricevuta quale caparra.

Il motivo è fondato.

Rileva il Collegio che effettivamente sia parte ricorrente che la controparte nel corso del giudizio di merito avevano inteso recedere dal contrato ex art. 1385 c.c., essendosi però ritenuto infondata la richiesta della S. ed inammissibile quella della società (atteso che aveva avanzato in primo grado domanda di risoluzione, che non è poi stata coltivata nel prosieguo del giudizio a seguito di rinvio).

Questa Corte ha in numerose occasioni affermato che (Cass. n. 6675 del 2018) non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato allorché il giudice, qualificando giuridicamente in modo diverso rispetto alla prospettazione della parte i fatti da questa posti a fondamento della domanda, le attribuisca un bene della vita omogeneo, ma ridimensionato, rispetto a quello richiesto, sicché, proposte reciproche domande di risoluzione per inadempimento contrattuale, non pronunzia “ultra petita” il giudice che dichiari risolto il contratto per impossibilità sopravvenuta di esecuzione derivante dalle scelte risolutorie di entrambe le parti ex art. 1453 c.c., comma 2, ancorché le due contrapposte manifestazioni di volontà non configurino un mutuo consenso negoziale risolutorio.

In particolare, si è affermato (Cass. n. 2435 del 1988) che qualora un contraente comunichi la dichiarazione di recesso con contestuale richiesta di restituzione della somma versata a titolo di anticipo (o caparra) e di rimborso delle spese sostenute ed il contraente asserito inadempiente comunichi anch’esso la volontà di recedere – pur attribuendo l’inadempimento all’altra parte – e la disponibilità alla restituzione delle somme richieste, si verifica la risoluzione del contratto atteso che le due dichiarazioni di recesso – pur non determinando un accordo negoziale risolutorio, come nell’ipotesi del mutuo consenso, in quanto muovono da premesse contrastanti – sono tuttavia dirette all’identico scopo dello scioglimento del contratto e della restituzione delle somme versate, con la conseguenza che resta preclusa la domanda di adempimento successivamente proposta da uno dei contraenti (conf. Cass. n. 16317 del 2011, nonché Cass. n. 26907 del 2014, secondo cui quando i contraenti richiedano reciprocamente la risoluzione del contratto, ciascuno attribuendo all’altro la condotta inadempiente, il giudice deve comunque dichiarare la risoluzione del contratto, atteso che le due contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, in considerazione delle premesse contrastanti, sono tuttavia dirette all’identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale). Non avendo la società convenuta riproposto la originaria domanda di risoluzione per inadempimento, né dolendosi in questa sede del fatto che la Corte d’Appello non si sia pronunciata sulla stessa, attesa la reciproca manifestazione di volontà di recedere dal contratto ex art. 1385 c.c. (sebbene quella della società fosse stata tardivamente avanzata in appello), la sentenza gravata avrebbe dovuto prendere atto dell’avvenuta risoluzione del contratto ed avrebbe quindi dovuto disporre la restituzione della caparra.

In tal senso rileva quanto affermato da questa Corte in Cass. n. 23490 del 2009, laddove si è ritenuto che non sussista violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato allorché il giudice, qualificando giuridicamente in modo diverso rispetto alla prospettazione della parte i fatti da questa posti a fondamento della domanda, le attribuisca un bene della vita omogeneo, ma ridimensionato, rispetto a quello richiesto. Ne consegue che, proposta in primo grado una domanda di risoluzione per inadempimento di contratto preliminare, e di conseguente condanna del promittente venditore alla restituzione del doppio della caparra ricevuta, non pronunzia “ultra patita” il giudice il quale ritenga che il contratto si sia risolto non già per inadempimento del convenuto, ma per impossibilità sopravvenuta di esecuzione derivante dalle scelte risolutorie di entrambe le parti (ex art. 1453 c.c., comma 2) e condanni il promittente venditore alla restituzione della sola caparra (la cui ritenzione è divenuta “sine titulo”) e non del doppio di essa.

Trattasi di principio che ha poi ricevuto conferma nella successiva giurisprudenza di questa Corte.

Infatti, non ignora il Collegio che secondo la pacifica opinione della giurisprudenza (cfr. ex multis Cass. n. 10953 del 2012), in tema di caparra confirmatoria, qualora la parte non inadempiente, invece di recedere dal contratto, preferisca domandarne la risoluzione, ai sensi dell’art. 1385 c.c., comma 3, la restituzione di quanto versato a titolo di caparra è dovuta dalla parte inadempiente quale effetto della risoluzione stessa, in conseguenza della caducazione della sua causa giustificativa, trattandosi di statuizione (così Cass. n. 8881 del 2000) ricollegabile agli effetti restitutori propri della risoluzione negoziale come conseguenza del venir meno della causa della corresponsione (conf. Cass. n. 8630 del 1998; Cass. n. 11356 del 2006).

Tuttavia non appare possibile sostenere che, laddove la richiesta di pagamento del doppio della caparra sia stata comunque avanzata dalla parte, sebbene erroneamente cumulata con la domanda di risarcimento del danno e con la pronuncia della risoluzione del contratto, la condanna presupponga la specifica proposizione di una domanda di indebito che sia supportata dal richiamo alle obbligazioni restitutorie scaturenti dall’intervenuta declaratoria di inefficacia del contratto, occorrendo valorizzare la verifica in punto di omogeneità della richiesta della parte rispetto a quanto in concreto accordato.

In tal senso oltre quanto puntualizzato da Cass. n. 23490 del 2009, va considerato che la restituzione della caparra, costituisce un effetto inevitabile della risoluzione, comunque motivata, del contratto, essendo venute meno le finalità alle quali assolveva (v., tra le altre, Cass. n. 8310 del 2003, Cass. n. 13828 del 2000, Cass. n. 8630 del 1998, Cass. n. 10217 del 1994), sicché la sua pronuncia costituisce un minus rispetto alla domanda di restituzione del doppio, significando in ogni caso che non sussisteva più alcun titolo per la controparte per trattenere la caparra già versata.

In termini analoghi si è poi di recente pronunciata Cass. n. 19502 del 2015 che ha, infatti, affermato che non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato allorché il giudice, qualificando giuridicamente in modo diverso rispetto alla prospettazione della parte i fatti da questa posti a fondamento della domanda, le attribuisca un bene della vita omogeneo, ma ridimensionato, rispetto a quello richiesto, sicché, proposta azione di risoluzione per inadempimento di contratto preliminare e di conseguente condanna del promittente venditore alla restituzione del doppio della caparra ricevuta, non pronunzia “ultra petita” il giudice che accerti la nullità del contratto e condanni il promittente venditore alla restituzione della caparra stessa, producendo, del resto, la risoluzione e la nullità effetti diversi quanto alle obbligazioni risarcitorie, ma identici quanto agli obblighi restitutori delle prestazioni (in termini analoghi Cass. n. 11012/2018, citata nella sentenza impugnata).

Facendo applicazione di tali principi al caso di specie appare quindi possibile affermare che, una volta manifestate le reciproche richieste di risoluzione del rapporto, sebbene con le modalità di cui all’art. 1385 c.c., ancorché non sia meritevole di accoglimento la pretesa di ottenere il doppio della caparra, tuttavia deve essere disposta la restituzione della caparra versata, trattandosi del riconoscimento di un bene della vita omogeneo rispetto a quanto ab initio richiesto, essendo peraltro pacifico che non sussista più alcun diritto della controparte a trattenerla.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 1284 c.c., nonché degli artt. 112 e 115 c.p.c., quanto al riconoscimento degli interessi sulle somme versate dalla ricorrente a titolo di spese legali, in esecuzione della sentenza d’appello cassata.

La sentenza oggi impugnata ha sì disposto la ripetizione di tali somme, ma ha attribuito sulle stesse i soli interessi legali e non anche quelli di cui all’art. 1284 c.c., comma 4 (e cioè in misura pari a quella prevista dalla legislazione speciale in materia di ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali).

Il motivo è infondato, attesa l’inapplicabilità ratione temporis della norma invocata che è stata introdotta dal D.L. n. 132 del 2014, art. 17, comma 1, conv. nella L. n. 162 del 2014, ma è applicabile solo ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno dall’entrata in vigore della legge di conversione, il che ne esclude l’applicazione nel caso in esame, risalendo la pendenza del giudizio al *****. Ne’ può sostenersi, come dedotto in ricorso che occorrerebbe guardare a tal fine alla data della richiesta di cui al giudizio di rinvio, atteso che la domanda, sebbene reiterata in sede di rinvio, è da ricollegare agli atti introduttivi del giudizio in primo grado, non potendosi postdatare ai fini dell’applicazione della orma in esame, la domanda al diverso momento della instaurazione del giudizio di rinvio che costituisce un giudizio chiuso, nel quale è preclusa la proponibilità di domande nuove, se non nei limiti, che qui non ricorrono, dell’art. 392 c.p.c., u.c..

Ne’ appare pertinente, sempre in relazione al secondo motivo di ricorso il riferimento alla incertezza circa l’imposto delle somme di cui sarebbe stata disposta la restituzione, avendo la Corte d’Appello fatto riferimento alle spese come liquidate nel precedente grado, e come corrispondentemente pagate dalla ricorrente, senza che rilevi l’assenza di un esplicito riferimento alla spese di registrazione, atteso che secondo questa Corte le spese di registrazione della sentenza, in quanto conseguenti alla pronuncia, devono ritenersi rientranti tra le spese di lite, senza che nel provvedimento di condanna della parte soccombente sia necessaria un’espressa statuizione al riguardo (così Cass. n. 25680 del 2018; Cass. n. 17698 del 2010). Deve quindi reputarsi che l’obbligazione restitutoria in esame investa anche le eventuali somme spese per la registrazione della sentenza, sempre che ne risulti documentato l’effettivo esborso.

Non risultano in ogni caso i presupposti per la l’accoglimento della richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., anche alla luce del rigetto del secondo motivo di ricorso La sentenza impugnata deve quindi essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e, rigettato il secondo, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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