Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35282 del 18/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32828-2019 proposto da:

N.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI SANTA COSTANZA N. 2, presso lo studio dell’avvocato STEFANO RUGGIERO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO BERTI;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 50-A, presso lo studio dell’avvocato NICOLA LAURENTI, rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA BRIGNOLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1225/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 31/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GORGONI MARILENA.

RILEVATO

che:

N.C. ricorre per la cassazione della sentenza n. 1225/2019 della Corte d’Appello di Brescia, pubblicata il 31 luglio 2019, notificata il 5 settembre 2019, articolando un solo motivo.

Resiste con controricorso C.G..

Il ricorrente espone di avere agito in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bergamo, nei confronti di C.G., coniuge dalla quale si era separato, per chiederne la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali, consistenti nel pregiudizio alla propria salute ed all’immagine pubblica e professionale, derivanti dalla infedeltà della moglie, e la revoca per ingratitudine, ai sensi dell’art. 801 c.c., degli atti di liberalità aventi ad oggetto due immobili, l’uno sito a Desenzano del Garda, l’altro a Torre Boldone, e, in via riconvenzionale e subordinata, ove ritenuto che le somme impiegate per l’acquisto degli immobili in questione fossero state oggetto di donazione, accertatane la nullità per difetto di forma, condannare la convenuta alla restituzione delle suddette somme; in via ulteriormente subordinata, chiedeva di revocare per ingratitudine la donazione delle somme anzidette con condanna alla restituzione.

Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 2459/2017, rigettava la domanda dell’attore che veniva condannato al pagamento delle spese di lite.

La Corte d’Appello di Brescia, con la sentenza oggetto del presente ricorso, confermava la decisione di primo grado.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorrente deduce “Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, degli artt. 2697, 2043 e 2059 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 4: errata applicazione dei principi dell’onere della prova da parte della Corte d’Appello di Brescia in tema di responsabilità civile; illogicità della motivazione”.

Oggetto di censura è la statuizione con cui la sentenza impugnata ha ritenuto non evidenziato in alcun modo quale sarebbe stata l’erroneità del ragionamento logico-giuridico posto a fondamento della decisione del Tribunale, spettando a colui che invoca il risarcimento del danno derivante da infedeltà coniugale l’onere di dimostrare che la condizione di afflizione superi la soglia della tollerabilità e si traduca nella violazione di un diritto costituzionalmente rilevante.

La tesi del ricorrente, che egli ritiene supportata dal parere pro-veritate resogli da un professionista, è quella di avere ampiamente soddisfatto l’onere probatorio su di lui incombente, allegando gli scambi di sms tra la moglie e l’amante, i file audio, le perizie psichiatriche e le cure mediche somministrategli.

La censura non merita accoglimento.

Innanzitutto, alla sentenza impugnata non può rimproverarsi alcun vizio sotto il profilo motivazionale, perché la statuizione impugnata è sorretta da una articolata e specifica motivazione che ha preso in considerazione tutti i fatti allegati e provati.

Neppure può esserle mossa alcuna censura sotto il profilo dell’applicazione dell’art. 2697 c.c.

In primo luogo, non è in discussione la relazione della moglie, da cui era separato, con un altro uomo, ma la prova della ricorrenza di una condizione di afflizione derivante da detta infedeltà che, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento provocato, si fosse tradotta nella violazione del diritto alla salute e all’onore, come asserito.

La Corte d’Appello ha ritenuto non assolto detto onere probatorio, perché dalle deposizioni testimoniali era emerso che: i) l’odierno ricorrente era venuto a conoscenza della relazione extraconiugale della moglie; ii) aveva accolto la notizia della relazione con sostanziale indifferenza; iii) aveva, anche dopo la separazione, sempre riferito di tale relazione come di un’amicizia particolare; iv) già nel 2011 si era allontanato dall’abitazione coniugale; v) la documentazione medica e le prescrizioni di farmaci non erano state sufficienti a provare il nesso di causa tra il danno alla salute lamentato e il comportamento della moglie, perché erano relative ad un periodo di gran lunga successivo al suo allontanamento dalla casa familiare; vi) non era stata dimostrata la sindrome ansioso-depressiva che pretendeva di far derivare da due telefonate anonime del marzo 2015 con richiesta di denaro per scongiurare la diffusione di messaggi audio e video riguardanti la relazione della moglie, visto che il Tribunale penale di Bergamo lo aveva condannato ad un anno e 4 mesi di reclusione, con sentenza divenuta irrevocabile, per essersi illegittimamente appropriato delle foto e del video della moglie e del compagno ritratti in atteggiamenti intimi, sottraendoli dalla cassaforte collocata nell’abitazione assegnata alla moglie, per aver simulato di averle ricevute in forma anonima e per averle utilizzate per tentare di estorcere la revoca delle donazioni degli immobili per cui è causa.

Lo sforzo confutativo del ricorrente è volto a dimostrare la conclamata infedeltà della moglie, quindi, la violazione da parte sua degli obblighi di fedeltà coniugale e l’assunzione di comportamenti definiti adolescenziali esibiti pubblicamente anche prima della separazione, l’astratta risarcibilità del danno non patrimoniale derivante dalla violazione del dovere di fedeltà coniugale ed a contestare quanto statuito dalla Corte d’Appello circa l’assenza di nesso causale tra il danno alla salute lamentato e la infedeltà della moglie per non avere il giudice a quo disposto una CTU medico-legale.

Va ribadito che a carico di chi chiede il risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 2043 c.c. grava l’onere di provare la ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito. Nel caso di specie, pur dimostrata la relazione della moglie con un altro uomo, non è stato provato né il nesso di causa tra detto comportamento ed il danno asseritamente risentito, né la ricorrenza del danno biologico di cui era stato chiesto il risarcimento.

Sgombrato il campo dall’idea che la Corte territoriale abbia errato nel non concedere l’espletamento di una CTU medico-legale, perché rappresenta un principio consolidato che la CTU non può essere utilizzata per esonerare la parte dall’onere di fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni od offerte di prova (così Cass. 8/02/2011, n. 3130 e la copiosa giurisprudenza conforme), resta insuperabile la circostanza che la ricorrenza o meno di un nesso di causa tra il contestato comportamento antigiuridico ed il danno di cui si invoca il risarcimento è un accertamento demandato al giudice di merito che non può essere oggetto di scrutinio in sede di legittimità se congruamente motivato come in questo caso.

5. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

7. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021

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