Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.36051 del 22/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16004-2019 proposto da:

L.M.P.M., C.S. e C.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTECER-VIALTO 165, presso lo studio dell’avvocato MASTROMARINO COSDIMO ALFONSO, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

S.R., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato FREDA VALERIO giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4533/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2021 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO MAURO.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con scrittura privata del 25/04/2000, S.R. si impegnava ad acquistare da C.A. una villetta, sita in ***** alla *****, dietro il corrispettivo di 280 milioni di lire, con l’obbligo del promittente venditore di completare i lavori del vano terraneo, della mansarda e della pavimentazione esterna, senza che dovessero essere corrisposte somme ulteriori; a causa dell’inadempimento dell’impegno di ultimazione dei lavori, il promissario acquirente adiva il Tribunale di Avellino, affinché fosse dichiarata la risoluzione del contratto di compravendita ex art. 1453 c.c., per inadempimento del convenuto, con la condanna di quest’ultimo alla restituzione della somma di 280.000.000 Lire, nonché al risarcimento dei danni e delle spese sostenute per la sistemazione del fabbricato; in subordine chiedeva che fosse accertato ex art. 1385 c.c. l’intervenuto recesso, con diritto all’assegnazione di un’ulteriore somma a titolo di preventivo risarcimento del danno.

Si costituiva il convenuto, chiedendo il rigetto delle domande, stante l’insussistenza di alcun inadempimento a lui imputabile, a fronte della conclusione del contratto definitivo, in data 15/03/2001 per Notar Romano, di trasferimento del terreno in ***** alla località Acquavivola, dietro il pagamento del prezzo di lire quattro milioni, nel quale non era fatta alcuna menzione dell’obbligo di eseguire le opere.

All’udienza di prima comparizione, il Giudice disponeva la chiamata in causa di L.M.P.M., moglie del convenuto; contestualmente So.Fe., moglie dell’attore, proponeva intervento volontario nel processo.

Nel corso del giudizio, l’attore e la terza intervenuta rinunciavano alla domanda di risoluzione del contratto inizialmente proposta, nonché a quelle di nullità e di annullamento del contratto proposte con la memoria ex art. 183 c.p.c., limitando il petitum alle domande di condanna al rimborso delle spese per lavori, risarcimento del danno e riduzione del prezzo di compravendita.

Il Tribunale di Avellino, con la sentenza n. 1640/2014 del 15/12/2014, riteneva inammissibile la domanda di riduzione del prezzo, in quanto nuova; rigettava la domanda di risarcimento del danno in quanto non provata; accoglieva quella di rimborso delle spese per la realizzazione delle opere, condannando il convenuto al pagamento della somma di Euro 30.000,00, oltre alle spese di lite nei confronti dei coniugi S. e So..

Avverso la suddetta sentenza proponevano appello C.A. e L.M.P.M., nella resistenza di S.R. e nella contumacia di S.F..

La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza n. 4533/2018 del 10/10/2018, rigettava l’appello e condannava gli appellanti al pagamento delle spese di lite.

Con il primo motivo, gli appellanti chiedevano il rigetto della domanda di rimborso delle spese per lavori, in quanto, se fosse stata qualificata come domanda di adempimento, sarebbe stata improponibile a seguito dell’iniziale richiesta di risoluzione; se fosse stata qualificata come domanda di risarcimento del danno contrattuale, avrebbe dovuto essere considerata parimenti improponibile, a seguito della rinuncia alla domanda di risoluzione, da cui dipenderebbe il pregiudizio aquiliano, ovvero per il divieto di ultrapetizione; censuravano, altresì, l’erronea convinzione del Tribunale che l’obbligo di ultimazione dei lavori risultante dal preliminare avesse ancora effetto, a seguito della conclusione del contratto definitivo il 15/03/2001, nel quale era previsto il trasferimento dell’immobile nello stato di fatto in cui si trovava, senza la reiterazione degli obblighi accessori del preliminare relativi ai lavori.

La Corte rigettava il motivo di gravame, qualificando la domanda come risarcitoria contrattuale ex artt. 1218 e 1223 c.c., valorizzando il fatto che l’obbligazione cui il Ceccacci si era impegnato con il contratto preliminare non potesse essere qualificata come autonoma rispetto all’obbligazione di prestare il futuro consenso per la stipula del contratto definitivo. Rigettava l’eccezione di inammissibilità della domanda di adempimento formulata successivamente a quella di risoluzione, trattandosi di eccezione, non rilevabile d’ufficio, sollevata per la prima volta in appello, pertanto tardivamente rispetto alle preclusioni previste dagli artt. 166 e 167 c.p.c..

Riteneva altresì inammissibile, in quanto nuova, l’eccezione di difformità del contratto definitivo dal preliminare, avuto riguardo all’obbligo di ultimazione dei lavori. Infine, escludeva la sussistenza di un vizio di ultrapetizione della sentenza, avendo il Tribunale pronunciato nei limiti della domanda, tenuto conto dell’indipendenza della domanda risarcitoria rispetto a quella risolutoria.

Quanto al secondo motivo, con cui denunciavano la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per errata valutazione del materiale istruttorio, la Corte escludeva qualsiasi vizio, avendo il Tribunale valorizzato le fatture di acquisto del materiale edile e le prove orali, a conferma della circostanza della realizzazione dei lavori da parte dei promissari acquirenti.

Rigettava anche il terzo motivo, con il quale gli appellanti censuravano la sentenza per errores in iudicando ed errata valutazione del materiale istruttorio, in ordine alla legittimazione della So. a ottenere il rimborso delle spese effettuate per l’esecuzione dei lavori, nonché in riferimento al quantum, atteso che, venendo in rilievo un’obbligazione risarcitoria per inadempimento contrattuale, secondo la Corte ben potevano ipotizzarsi danni riflessi a terzi, quali conseguenza dell’inadempimento, così da configurare una responsabilità contrattuale nei confronti di soggetti diversi dal creditore, ancorché estranei al contratto preliminare, purché portatori di un interesse diretto all’adempimento. La So., pertanto, doveva essere ritenuta titolare di un diritto di credito a seguito di surroga parziale nella posizione del creditore originario, e quindi portatrice di un interesse diretto all’adempimento dell’obbligazione risarcitoria.

In merito alla contestazione del quantum, la Corte ribadiva che il risarcimento era giustificato dalla documentazione in atti, tenuto conto della natura delle opere realizzate, necessarie al completamento dei lavori indicati nel preliminare.

Infine, rispetto alla censura di violazione dell’art. 92 c.p.c. in tema di liquidazione delle spese di lite, la Corte riteneva corretta l’applicazione del principio della soccombenza, atteso il riconoscimento sostanziale delle ragioni sostenute dalla parte attorea.

L.M.P.M., in proprio e nella qualità di erede di C.A., C.S. e C.M., nella qualità di eredi di C.A., ricorrono per la cassazione della suddetta sentenza della Corte d’Appello di Napoli, sulla base di quattro motivi.

S.R., anche quale erede di S.F., ha resistito con controricorso.

In data 20/10/2021 parte ricorrente ha depositato telematicamente atto di rinuncia al ricorso, in conseguenza della conclusione di una transazione con la controparte in data 12/11/2019.

La rinuncia è stata poi accettata da parte controricorrente.

In conseguenza di ciò, il processo va dichiarato estinto ex artt. 390 e 391 c.p.c..

Nulla per le spese, ex art. 391 c.p.c., comma 4, atteso che il controricorrente ha dichiarato di aderire alla rinuncia al ricorso, nella quale si riferisce di avere inteso le parti compensare le spese.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021

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