LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28813/2019 R.G. proposto da:
Ministero della pubblica istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) e I.T.T. (già I.T.I.S) *****, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano ope legis in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrenti –
contro
D.P.G., D.P.G. e B.C., rappresentati e difesi dall’Avv. Angelo Siracusa, e dall’Avv. Giuseppe Lo Presti, con domicilio eletto in Roma, via Giuseppe Gioacchino Belli, n. 39, presso lo studio dell’Avv. Lucia Lutrario;
– controricorrenti –
e nei confronti di:
Amissima Assicurazioni S.p.a., (già Carige Assicurazioni S.p.a), rappresentata e difesa dall’Avv. Carlo De Francesco;
– controricorrente –
e di:
Città Metropolitana di Messina;
– intimata –
nonché sul ricorso proposto da:
Città Metropolitana di Messina, rappresentata e difesa dall’Avv. Nino Favazzo, con domicilio eletto in Roma, Via Savoia, n. 44, presso lo studio legale dell’Avv. Nicola Monticelli;
– ricorrente –
contro
D.P.G., D.P.G. e B.C., rappresentati e difesi dall’Avv. Angelo Siracusa e dall’Avv. Giuseppe Lo Presti, con domicilio eletto in Roma, via Giuseppe Gioacchino Belli, n. 39, presso lo studio dell’Avv. Lucia Lutrario;
– controricorrenti –
e nei confronti di:
Amissima Assicurazioni S.p.a. (già Carige Assicurazioni S.p.a), Ministero della pubblica istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) e I.T.T. (già I.T.I.S) *****;
– intimati –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina, n. 486/2019 depositata il 19 giugno 2019;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2021 dal Consigliere Emilio Iannello.
FATTI DI CAUSA
1. D.G., D.G. e B.C. convennero in giudizio, avanti il Tribunale di Messina, la Provincia Regionale (oggi Città Metropolitana) di Messina, l’Istituto Tecnico Industriale Statale *****, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e la Amissima Assicurazioni S.p.a. (già Carige Assicurazioni S.p.a.), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni diretti subiti dal primo, all’epoca studente diciassettenne, nonché di quelli riflessi subiti dagli altri, suoi genitori, in conseguenza del sinistro occorso in data 27 maggio 2004, all’interno dell’istituto scolastico da lui frequentato, allorquando, intorno alle ore 8,45, usciva sofferente dall’aula e, dopo aver percorso il corridoio, nell’appoggiarsi al parapetto-ringhiera posto a protezione di un vano scala dell’edificio, cadeva nel vuoto, riportando gravi lesioni.
Instaurato il contraddittorio e riunito al giudizio quello nelle more separatamente promosso dall’istituto Tecnico Industriale Statale “*****” nei confronti della Amissima Assicurazioni S.p.a. per esserne manlevato in caso di condanna, all’esito dell’espletata istruzione il tribunale rigettò la domanda e condannò gli attori alla rifusione delle spese, avendo ritenuto che l’evento fosse ascrivibile esclusivamente alla condotta imprevedibile dello stesso D., il quale, a causa di un malore, era uscito dall’aula – secondo il primo giudice – velocemente, in un arco temporale “talmente limitato da non consentire l’intervento del docente”. Escluse altresì che la caduta dello studente fosse da porre in relazione causale con la pericolosità della ringhiera, dal momento che questa, seppure di altezza di poco inferiore rispetto a quella prescritta, era comunque in grado di assolvere la funzione di proteggere gli utenti dalla caduta nel vano scala.
2. In accoglimento del gravame interposto dai soccombenti e in riforma di tale decisione, la Corte d’appello di Messina, con sentenza n. 486/2019 del 19 giugno 2019, ha invece accolto le domande risarcitorie nei confronti del MIUR e della Città metropolitana per l’effetto condannando entrambi, in solido, al risarcimento dei danni subiti da D.G. e dai suoi genitori, rispettivamente liquidandoli, per il primo, nell’importo di Euro 201.327,50, oltre rivalutazione e interessi compensativi e, per i secondi, in Euro 20.000 per ciascuno, oltre interessi legali dalla sentenza, ed oltre Euro 1.300 per gli esborsi sostenuti. Ha conseguentemente posto a carico di entrambi gli enti le spese del doppio grado di giudizio, che ha invece compensato nel rapporto tra gli attori appellanti e l’Amissima Assicurazioni, “in conseguenza del rilievo d’ufficio del difetto di legittimazione passiva dell’istituto scolastico assicurato”.
2.1. La responsabilità del MIUR è stata affermata in sentenza sul rilievo che, “trattandosi di controversia concernente il risarcimento del danno da autolesione dell’alunno e, dunque, di responsabilità contrattuale” ed “avendo gli attori assolto l’onere su di essi gravante, dimostrando che il danno si era verificato nell’arco di tempo in cui il minore era affidato alla scuola, l’amministrazione scolastica avrebbe dovuto dimostrare che sull’allievo era stata esercitata la sorveglianza con una diligenza idonea ad impedire il fatto e che, dunque, l’evento dannoso era stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante”.
Tale prova, secondo la corte, non era stata fornita, essendo piuttosto emerso che:
a) non trattavasi di evento imprevedibile (avuto riguardo alle condizioni di evidente alterazione del giovane, che non consentivano di escludere un evento autolesivo, e considerata anche la notorietà dello stato di salute del giovane D., che nel corso degli anni, era stato spesso soggetto a svenimenti);
b) vi era inoltre la possibilità, per il personale scolastico, di intervenire, avuto riguardo sia alle modalità della condotta (il ragazzo era uscito dall’aula trascinando le gambe, passando tra la cattedra e la prima fila dei banchi ed andando, perfino, a sbattere contro la porta), sia alla distanza che vi era tra l’aula e le scale.
2.2. La responsabilità della città metropolitana è stata a sua volta affermata dai giudici d’appello sul rilievo che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, la minore altezza della ringhiera (pari a cm. 90,5, inferiore rispetto a quella di mt. 1, prescritta dalla normativa di riferimento (D.M. 14 giugno 1989, n. 236, applicabile alle scuole ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503)) aveva avuto un ruolo decisivo nella dinamica del sinistro, essendo ragionevole ritenere che una maggiore elevazione della ringhiera avrebbe svolto una efficace funzione di contenimento e protezione ed evitato al giovane di sbilanciarsi troppo in avanti, perdendo l’equilibrio e cadendo nel vuoto; né poteva ritenersi che l’atto di appoggiarsi alla ringhiera avesse costituito uso improprio od anomalo della stessa.
3. Per la cassazione di tale sentenza propongono separati ricorsi il MIUR, affidato a due motivi, e, con atto successivamente notificato, la Città metropolitana di Messina, con quattro mezzi.
Per resistere, separatamente, all’uno e all’altro ricorso, D.P.G., D.P.G. e B.C. depositano distinti controricorsi.
Amissima Assicurazioni S.p.a. deposita a sua volta controricorso per resistere al ricorso proposto dal MIUR.
Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.
Entrambi i ricorrenti hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I due ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso il medesimo provvedimento, vanno riuniti per essere trattati unitariamente, quello depositato in data successiva dovendo considerarsi, anche se come tale non espressamente denominato, alla stregua di ricorso incidentale (v. Cass. 03/07/1997, n. 5993; 23/06/1999, n. 6400; 01/12/2000, n. 15353; 20/06/2001, n. 8365; 08/03/2006, n. 4980), del quale nella specie sono rispettati i termini essendo stato proposto ampiamente entro il termine di quaranta giorni (venti più venti: artt. 370 – 371 c.p.c.) dall’ultima notifica del ricorso principale.
2. Con il primo motivo del ricorso principale, il MIUR denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1218 c.c., per avere la corte d’appello ritenuto che l’amministrazione scolastica non avesse assolto l’onere di provare l’imprevedibilità dell’evento e l’impossibilità di evitarlo.
Assume infatti che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, “e’ evidente che, nel caso in esame, il verificarsi dell’infortunio è esclusivamente attribuibile ad una condotta poco prudente dell’alunno”.
Argomenta che:
– la responsabilità ex art. 1218 c.c., è pur sempre una responsabilità colposa e giammai può intendersi quale responsabilità oggettiva;
– nel caso di specie l’amministrazione aveva assolto l’onere della prova di aver tenuto un adempimento diligente nella sorveglianza dell’alunno;
– di conseguenza, il danno non è ascrivibile a responsabilità della stessa, venendo meno il requisito della colpa (presunta);
– il danno (auto-cagionato) appare frutto di una mera casualità che si sarebbe potuta evitare solo se fosse stato precluso all’alunno di muoversi.
3. Con il secondo motivo il MIUR deduce, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1367 e 1891 c.c..
Lamenta che erroneamente la corte territoriale ha ricollegato alla declaratoria di esclusiva legittimazione passiva del Ministero, il venir meno dell’operatività, nei confronti dello stesso, della polizza assicurativa stipulata dall’istituto scolastico con la società assicuratrice Amissima Ass.ni S.p.A., tanto desumendosi – afferma – dalla compensazione delle spese del doppio grado “nel rapporto tra gli attori/appellanti e l’Amissima Assicurazioni”, disposta in sentenza “in conseguenza del rilievo d’ufficio del difetto di legittimazione passiva dell’istituto scolastico assicurato”.
Rileva invece – richiamando i precedenti di Cass. 31/01/2018, n. 2335 e Cass. 19/02/2016, n. 3275 – che, in ragione del rapporto di immedesimazione organica che lega il Ministero dell’istruzione e i singoli istituti scolastici, sussiste in capo al primo il diritto di avvalersi della copertura assicurativa stipulata dal singolo istituto, a ciò non ostando la carenza di legittimazione passiva di questi ultimi nei giudizi risarcitori derivanti da infortuni scolastici.
4. Con il primo motivo del proprio ricorso la Città metropolitana di Messina denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, “violazione e falsa applicazione delle L. n. 23 del 1996, L. n. 236 del 1989, del D.P.R. n. 503 del 1996 e del D.M. n. 382 del 1998, art. 5… in ordine al titolo di responsabilità riconosciuto ex art. 2051 c.c.”.
Lamenta che, a fondamento della propria decisione sul punto, la corte peloritana ha erroneamente postulato che sussistesse un obbligo in capo all’ente locale, proprietario dell’edificio scolastico, di adeguare l’altezza della ringhiera a quella prescritta dalla normativa di riferimento, senza considerare che la legislazione in materia di edilizia scolastica aveva subito numerose proroghe che avevano fatto slittare gli obblighi imposti alle città metropolitane all’anno 2009, ovvero in epoca successiva al verificarsi dei fatti di causa, e che la necessità di provvedervi, comunque, non era stata segnalata dal dirigente scolastico, che dell’istituto aveva piena, diretta ed esclusiva disponibilità.
“Stando così le cose – afferma – l’obbligo gravante sulla città metropolitana, non può essere ricondotto sic et simpliciter sotto la previsione dell’art. 2051 c.c., laddove chi ha in custodia la cosa e’, di fatto, soggetto diverso da chi ha l’obbligo di effettuare i lavori”.
5. Con il secondo motivo la ricorrente incidentale deduce, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., artt. 1227,2697 e 2051 c.c. … in ordine all’assolvimento dell’onere probatorio”.
Lamenta, in sintesi, che l’esclusione di una causa esterna (in particolare identificabile nella condotta imprevedibile e inevitabile del ragazzo) idonea ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l’evento di danno non è argomentata in sentenza in termini che diano conto del necessario compiuto esame del materiale istruttorio acquisito al processo.
6. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e discussi tra le parti, in relazione al titolo di responsabilità riconosciuto ex art. 2051 c.c. … per non aver attribuito ad un fatto determinante della controversia il riconosciuto carattere di imprevedibilità e inevitabilità, tale da escludere la sussistenza della responsabilità oggettiva”: fatto – in tesi – rappresentato dalla condotta colposa del danneggiato.
Richiama al riguardo il principio affermato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (Cass. 01/02/2018, n. 2482).
7. Con il quarto motivo la ricorrente incidentale denuncia, infine, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione o falsa applicazione degli artt. 1223,1226 e 2059 c.c., … in ordine al risarcimento del danno biologico liquidato in favore del D.”.
Lamenta che contraddittoriamente la corte territoriale, da un lato, ha escluso che l’accertata lieve incidenza dei postumi sulla cenestesi lavorativa potesse giustificare la liquidazione di un danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa, risolvendosi essa in una “compromissione biologica dell’essenza dell’individuo”, da liquidare omnicomprensivamente come danno alla salute, dall’altro, ha personalizzato tale danno nella misura del 25% “tenuto conto dell’entità delle lesioni, dell’accertata lieve incidenza sulla cenestesi lavorativa, della sottoposizione ad intervento chirurgico e del considerevole periodo di inabilità assoluta”.
Sotto altro profilo, lamenta che la corte siciliana “ha omesso di indicare le specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata del danno”.
8. Il primo motivo del ricorso principale del MIUR è in parte inammissibile, in parte infondato.
L’analisi della fattispecie condotta dalla corte territoriale si svolge nel rispetto del paradigma normativo della responsabilità da inadempimento e le critiche mosse non riescono a evidenziarne una erronea ricognizione o falsa applicazione, ma, piuttosto, da un lato, mostrano (nell’evocare a più riprese la natura colposa della responsabilità da inadempimento) un fraintendimento dogmatico in ordine ai relativi presupposti e fondamento, dall’altro, impingono nella ricostruzione degli aspetti fattuali della vicenda, in termini peraltro generici e meramente oppositivi.
8.1. Converrà al riguardo chiarire, quanto al fondamento contrattuale della responsabilità ascritta all’amministrazione scolastica, che l’inadempimento è fenomeno estraneo al profilo soggettivo della colpa perché riguarda quello oggettivo della mancata attuazione della regola contrattuale avente ad oggetto l’esecuzione della prestazione.
Come è stato scritto, “la pretesa di affiancare al sindacato di inadempimento un ordine di valutazione imperniato sulla regola di condotta della diligenza equivale ad introdurre un secondo livello di normatività del tutto superfluo: l’obbligazione contiene già al suo interno i criteri di imputazione del danno da inadempimento, identificandoli nella mancata o inesatta attuazione del contenuto della prestazione”. La diligenza ordinaria intesa come regola di adempimento costituisce una superfetazione, in quanto l’esattezza dell’adempimento va valutata sulla base del contenuto dell’obbligazione.
La colpa del debitore risiede dunque non nell’inadempimento, che è fenomeno oggettivo di mancata attuazione di una regola di comportamento (nella specie la vigilanza sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso: cfr. Cass. Sez. U. 27/06/2002, n. 9346), ma nel non aver impedito che una causa, prevedibile ed evitabile, rendesse impossibile la prestazione. In tali limiti la colpa, a differenza dell’illecito aquiliano, non è fatto costitutivo della responsabilità, ma attiene alla conservazione della possibilità di adempiere. Il ruolo giocato dalla colpa ha dunque il suo fulcro non in sede di istituzione della responsabilità, ossia in diretta connessione con l’inadempimento, quanto piuttosto sul versante dell’esonero da essa ed è quindi tema di prova del debitore che opponga il fatto estintivo dell’obbligazione diverso dall’adempimento (art. 1218 c.c.).
La colpa non è misura o criterio di accertamento dell’inadempimento, ma piuttosto della imputabilità della causa, che ha reso impossibile l’adempimento.
8.2. Per converso, il caso fortuito e’, nella responsabilità contrattuale, soggettivamente qualificato (impossibilità della prestazione derivante da causa “non imputabile”), a differenza che nel fatto illecito extracontrattuale, dove il caso fortuito si colloca non sul piano della imputazione ma in quello della causalità materiale (v. Cass. 01/02/2018, n. 2480).
Ciò si riflette sui parametri di valutazione della (im)prevedibilità e (in)evitabilità dell’evento, che comunque costituiscono nell’uno e nell’altro campo caratteri strutturali comuni del caso fortuito come causa di esclusione della responsabilità.
Mentre infatti in ambito extracontrattuale essi andranno valutati alla luce del criterio di regolarità causale, rapportato ad una valutazione ex ante, secondo dunque una relazione probabilistica posta in astratto (e svincolata da ogni riferimento soggettivo) tra evento generatore del danno ed evento dannoso (caso fortuito oggettivo e valutato ex ante) (v. Cass. n. 2480 del 2018, cit.), in ambito contrattuale la valutazione sarà presidiata dal criterio soggettivo della diligenza in concreto esigibile secondo il parametro medio di cui all’art. 1176 c.c., comma 1, che è criterio di responsabilità, rilevante non ex ante ma ex post al momento del danno, ai fini dell’imputazione di quest’ultimo (casus = non culpa).
8.3. Alla luce di tali premesse, nella specie, il thema decidendum non era se gli obblighi di vigilanza in via generale e preventiva dovessero spingersi a prevedere e prevenire l’evento come in concreto verificatosi, ma se, una volta emerso il fatto impediente, il personale tenuto a quella prestazione potesse, per le modalità e le circostanze di tempo e di luogo del suo manifestarsi, indipendentemente dalla diligenza e professionalità spiegata nell’adempimento dell’obbligazione, ma piuttosto con l’uso dell’ordinaria diligenza ex art. 1176 c.c., comma 1, prevederne i possibili sviluppi e intervenire per interromperne la dinamica ed evitarne gli esiti.
Ebbene, non può dubitarsi che la valutazione della corte di merito, posto il dato oggettivo della mancata attuazione della prestazione dovuta dal personale scolastico (tutelare l’incolumità dello studente), volga correttamente la propria attenzione sulla idoneità o meno della condotta dell’alunno a porsi quale causa non imputabile che ha reso impossibile l’adempimento di quell’obbligo e ciò ha fatto avendo, altrettanto correttamente, quale parametro di riferimento non già la diligenza osservata nell’adempimento dell’obbligo di sorveglianza ma quella che, nel caso concreto, avrebbe potuto esigersi ed utilmente condurre al fine di intervenire, una volta manifestatosi il comportamento potenzialmente autolesivo dell’alunno.
Di contro, le critiche mosse dal ricorrente si appalesano aspecifiche, argomentando sul contenuto e sui limiti della prestazione di vigilanza pretendibile dal personale nell’adempimento dell’obbligo ma non anche – se non, come detto, in termini generici e meramente oppositivi – sulle circostanze che la sentenza evidenzia a supporto della valutazione di prevedibilità ed evitabilità della condotta dell’alunno.
L’impostazione censoria appare in tal modo frutto di uno slittamento dalla formula legislativa dell'”impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile” al debitore a quella dell'”inadempimento non imputabile”, che costituisce però un evidente corto circuito ermeneutico dal momento che la prova dell’impossibilità non imputabile non equivale a negazione dell’imputabilità dell’inadempimento ma a negazione dell’inadempimento in sé.
La locuzione “inadempimento non imputabile” o “non colpevole”, benché ricorrente nella pratica per esigenze di brevità e sintesi espressiva, e’, in realtà, sul piano teorico, un ossimoro.
L’inadempimento non è un fatto ma una qualificazione di un fatto ed è di per sé già criterio di imputazione di quel fatto a responsabilità dell’autore. L’alternativa dunque è tra inadempimento (configurabile anche in ipotesi di impossibilità della prestazione per causa imputabile al debitore) e impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore (che estingue l’obbligazione ed esclude per ciò stesso anche l’inadempimento).
Nella specie la valutazione della corte di merito è motivatamente nel primo senso e le censure ad essa diretta, nella limitata parte in cui ne colgono la ratio, si appalesano come detto meramente fattuali e generiche.
9. Il secondo motivo è inammissibile.
Il tema della possibilità per il MIUR, unico responsabile, di avvalersi della copertura assicurativa per la responsabilità ad esso derivante dalle condotte del personale, in dipendenza della polizza stipulata dall’istituto scolastico, non risulta in alcun modo trattato nella sentenza impugnata.
Non può dubitarsi che tale tema presupponga pur sempre l’esistenza di una domanda del Ministero (e la sua riproposizione in appello, ex art. 346 c.p.c., in quanto assorbita dal rigetto in primo grado della principale domanda risarcitoria nei confronti dello stesso), del che non vi è alcuna menzione in sentenza, la quale piuttosto riferisce di una sola domanda di manieva avanzata nei confronti della compagnia assicuratrice: quella che l’istituto scolastico propose in separato giudizio poi riunito al primo.
Tanto meno l’esistenza di una tale domanda può desumersi dalla sola statuizione con la quale la corte d’appello, nel regolare le spese, le ha compensate “nel rapporto tra gli attori/appellanti e l’Amissima Assicurazioni”, “in conseguenza del rilievo d’ufficio del difetto di legittimazione passiva dell’istituto scolastico assicurato”; tale statuizione invero chiaramente afferisce al solo rapporto predetto e fa dunque evidente riferimento alla sola domanda risarcitoria che i primi, infondatamente, avevano proposto anche, direttamente, nei confronti della seconda.
Quella proposta con il motivo e’, dunque, una questione per la cui deduzione in cassazione era necessaria, a pena di inammissibilità ed al fine di escluderne la novità in questa sede, l’osservanza – nella specie mancata in ricorso – di oneri di specifica allegazione e indicazione.
Occorre al riguardo rammentare che, secondo pacifico indirizzo, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo a questa Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (tra le tante, Cass. n. 15430 del 2018).
Difatti, il giudizio di cassazione ha, per sua natura, la funzione di controllare la difformità della decisione del giudice di merito dalle norme e dai principi di diritto, sicché sono precluse non soltanto le domande nuove, ma anche nuove questioni di diritto, qualora queste postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito che, come tali, sono esorbitanti dal giudizio di legittimità (tra le molte, Cass. n. 31227 del 2019; n. 15196 del 2018).
10. Il primo motivo del ricorso (incidentale) della Città metropolitana di Messina è infondato, con riferimento ad entrambe le censure in cui esso si articola, le quali sono così sintetizzabili:
– l’obbligo imposto dalla normativa di riferimento di elevare l’altezza della ringhiera, a fini di adeguamento alle norme di sicurezza, era slittato ad epoca successiva e non era dunque ancora attuale al momento del fatto;
– il dirigente scolastico, unico ad avere dell’istituto piena, diretta ed esclusiva disponibilità, non aveva segnalato la necessità di tale adeguamento.
10.1. Sotto il primo profilo – in disparte il rilievo della evidente aspecificità dell’assunto, in quanto fondato sulla relazione di c.t.u. della quale però non è riportato in ricorso il contenuto e che non è nemmeno localizzata nel fascicolo di causa, in violazione dell’onere imposto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., n. 6, – appare dirimente il rilievo che esso non può comunque assumere alcun rilievo sul piano della valutazione della responsabilità ex art. 2051 c.c., la quale, come è noto, è responsabilità oggettiva, il cui fondamento risiede – accanto alla configurabilità di un rapporto di custodia, intesa come relazione di fatto cui si accompagni un potere di governo della cosa – nell’esistenza di un nesso causale tra la cosa stessa e l’evento dannoso, prescindendosi invece del tutto da ogni coefficiente di natura soggettiva e dunque dall’esistenza e dall’osservanza o meno di precisi obblighi di manutenzione o adeguamento della cosa stessa (v. e pluribus Cass. 01/02/2018, nn. 2477 – 2482).
Ne discende che, anche ammesso che non sussistessero o non fossero ancora attuali obblighi normativi di elevare l’altezza della ringhiera – ma il contrario è affermato in sentenza, e non vi è in ricorso adeguata rappresentazione dei passaggi degli atti di merito in cui tale presupposto sarebbe stato confutato -, ciò non varrebbe comunque ad escludere la responsabilità dell’ente, volta che è comunque positivamente accertata (accertamento in sé non fatto segno di alcuna specifica censura) l’esistenza di una indubbia incidenza causale dell’altezza della ringhiera sul verificarsi dell’evento dannoso.
10.2. Quanto alla seconda censura, che tende evidentemente a negare la sussistenza del presupposto della custodia, è sufficiente rilevare che, diversamente da quanto sembra postulare l’ente ricorrente, proprio la qualità di ente proprietario dell’immobile e, comunque, di soggetto tenuto per legge (L. 11 gennaio 1996, n. 23, art. 3) a provvedere alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria, integra quella normale condizione di “potere sulla cosa” – riflesso di una “situazione giuridicamente rilevante rispetto alla res, tale da rendere attuale e diretto l’anzidetto potere attraverso una signoria di fatto sulla cosa stessa, di cui se ne abbia la disponibilità materiale” – presupposto della responsabilità ex art. 2051 c.c., (v. Cass. n. 2480 del 2018, cit.; cfr., anche, con riferimento all’ipotesi analoga della responsabilità del proprietario dell’immobile locato per i danni derivanti dalle strutture, opere murarie e impianti: Cass. 03/08/2005, n. 16231; 09/06/2010, n. 13881; 27/07/2011, n. 16422).
11. Il secondo e il terzo motivo, congiuntamente esaminabili, sono inammissibili, pure ribadito che nessuna eventuale lacuna del ricorso può mai essere sanata dal contenuto di atti successivi, quali le memorie (da ultimo, Cass. Sez. U. ord. 09/03/2020, n. 6691).
In piena conformità ai principi consolidati nella giurisprudenza in materia di questa Corte, i giudici d’appello hanno rilevato che, “avendo il danneggiato offerto la prova su esso gravante (circa il nesso di causa tra l’altezza della ringhiera e la caduta, n.d.r.), sarebbe stato onere di controparte dimostrare un uso anormale della cosa così singolare da non poter essere neppure prevedibile e prevenibile”.
Hanno quindi affermato che tale prova non è stata fornita, “non potendo ritenersi che l’atto di appoggiarsi alla ringhiera costituisca uso improprio od anomalo della stessa” (v. sentenza, pag. 9).
Ciò premesso, appare evidente che le censure mosse con i motivi in esame, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, mediante una specifica indicazione delle affermazioni in diritto ivi contenute che si assumono in contrasto con la norma evocata in rubrica, si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze istruttorie, o ad auspicarne un diverso esito valutativo, muovendo dunque all’impugnata sentenza censure del tutto irricevibili, anche in tal caso peraltro in termini generici e del tutto astratti da ogni confronto con la motivazione resa dai giudici a quibus.
Rispetto a tale sostanza censoria si appalesano, in particolare, incongruenti i riferimenti, in rubrica, all’art. 116 c.p.c., e all’art. 2697 c.c., pertinenti in astratto (solo) ove si fosse dedotto: quanto al primo che il giudice ha disatteso il principio della libera valutazione delle prove in assenza di una deroga normativamente prevista, oppure, al contrario, abbia valutato secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime ed ancora, quanto al secondo, che il giudice ha risolto l’eventuale incertezza probatoria (in realtà insussistente) sull’incidenza causale della condotta della vittima a scapito della parte che non era gravata del relativo onere.
12. E’ evidente infine l’estraneità del terzo motivo al paradigma dell’evocato vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: quel che si lamenta non è affatto l’omesso esame di un fatto (la condotta della vittima), ma ben diversamente e dichiaratamente la valutazione, sul piano giuridico, di tale fatto (non aver attribuito a quella condotta i caratteri del caso fortuito idoneo ad elidere il nesso causale tra la cosa e l’evento di danno).
Manca l’indicazione di un fatto o di una particolare diversa circostanza che, risultante dagli atti, potesse avere rilievo decisivo per un diverso apprezzamento della condotta della vittima e tanto meno è offerta l’indicazione, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, del dato il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 8053-8054).
Inconferente, in tale contesto, il richiamo al dovere di solidarietà quale metro di valutazione dell’efficienza causale della condotta della vittima (Cass. n. 2482 del 2018), non solo perché estraneo al tipo di vizio denunciato, ma anche perché – pur diversamente qualificando la censura, come volta in sostanza a denunciare un errore di qualificazione giuridica ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – postulante un accertamento di fatto opposto a quello espresso in sentenza, nella quale il comportamento della vittima (ossia il suo appoggiarsi alla ringhiera), per quel che interessa tale parte della vicenda esaminata, è stato considerato integrare un uso non improprio né anomalo della cosa.
13. Il quarto motivo è infondato, con riferimento ad entrambe le censure in cui si articola: contraddittorietà della sentenza in ordine al rilievo risarcitorio attribuito alla incidenza dei postumi sulla cenestesi lavorativa; erronea personalizzazione del danno.
13.1. Quanto alla prima, appare di tutta evidenza che nessuna contraddizione logica può ravvisarsi nella riconduzione degli effetti negativi dei postumi sulla cenestesi lavorativa al piano del danno biologico e non a quello del danno patrimoniale da riduzione della capacità di reddito. E’ appena il caso di rilevare, in tal senso, che se il maggior affaticamento nell’attività svolta può non comportare alcuna incidenza sul reddito (danno patrimoniale), ciò non significa che esso non possa allora nemmeno apprezzarsi sul diverso piano del danno biologico (danno non patrimoniale), da intendersi quale “lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito” (artt. 138 – 139 cod. ass.).
13.2. Quanto alla seconda, deve rilevarsi che congruamente la corte d’appello ha fatto riferimento, quali conseguenze specifiche ed eccezionali, come tali non ricomprese nella parametrazione standard del valore punto secondo il metodo c.d. tabellare, e idonee dunque a giustificare un aumento personalizzante del relativo importo, proprio alla “accertata lieve incidenza sulla cenestesi lavorativa”, oltre che alla “sottoposizione ad intervento chirurgico” e al “considerevole periodo di inabilità assoluta”.
14. Per le considerazioni che precedono entrambi i ricorsi devono essere pertanto rigettati.
Ciascuno dei ricorrenti va conseguentemente condannato alla rifusione, in favore dei rispettivi controricorrenti, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. Le spese, nel rapporto tra i due ricorrenti, vanno invece compensate per la reciproca soccombenza.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente Città metropolitana di Messina, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis.
Tale obbligo non può invece trovare applicazione nei confronti dell’altro ricorrente, trattandosi di Amministrazione dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (v. Cass. 29/12/2016, n. 27301; Cass. 29/01/2016, n. 1778; v. anche Cass., Sez. U, 08/05/2014, n. 9938; Cass. 14/03/2014, n. 5955).
P.Q.M.
rigetta entrambi i ricorsi.
Condanna il MIUR al pagamento, in favore dei controricorrenti D.P.G., D.P.G., B.C. e Amissima Assicurazioni S.p.a. delle spese del presente giudizio, liquidate – per i primi tre in solido ed in pari misura separatamente per la quarta – in Euro 3.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00.
Condanna la Città metropolitana di Messina al pagamento, in favore dei controricorrenti D.P.G., D.P.G., B.C., in solido tra di essi, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 3.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Compensa integralmente le spese tra i due ricorrenti.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente Città metropolitana di Messina, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021
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