LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19384-2019 proposto da:
V.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SARDEGNA 29, presso lo studio dell’avvocato CHIARA PACIFICI, rappresentata e difesa dagli avvocati PIETRO GIUA, ANTONIO GIUA;
– ricorrente –
contro
POSTE ITALIANE SPA, *****, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCA BONFRATE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 355/2018 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 18/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA ESPOSITO.
RILEVATO
che:
La Corte d’appello di Cagliari, pronunciando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, confermava la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda proposta da V.M.G., diretta a dichiarare l’illegittimità del contratto a termine intercorso con Poste Italiane s.p.a. nel periodo ***** – *****, al ripristino del rapporto di lavoro e al risarcimento dei danni;
la Corte di Cassazione aveva cassato la sentenza della Corte di appello che aveva ritenuto la nullità del termine, osservando che non era stato tenuto conto delle specificazioni che potevano risultare anche indirettamente dal contratto di lavoro” mediante riferimento a specifici accordi sindacali nello stesso contratto richiamati e non esaminati;
in sede di rinvio è stato esaminato il contenuto degli accordi richiamati nel contratto (dai quali emergeva la necessità di coprire, temporaneamente e fino al progressivo esaurimento del processo di mobilità interaziendale in corso presso Poste Italiane s.p.a., posizioni di lavoro scoperte, su tutto il territorio nazionale, presso il servizio recapito della società), trendone la specificazione della causale necessaria per il ricorso al contratto a termine;
ha osservato la Corte territoriale che l’esistenza della suddetta riorganizzazione anche presso la filiale di Sassari era documentata e confermata anche dalla prova testimoniale, dalla quale era emerso che a maggio 2002 il portalettere di ruolo era stato spostato allo sportello dello stesso ufficio e da tale data il posto di portalettere era stato coperto mediante contratto a tempo determinato fino alla data di assunzione di vincitrice di concorso avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione V.M.G. sulla base di tre motivi, illustrati con memoria;
Poste italiane s.p.a. ha resistito con controricorso;
la proposta del relatore è stata comunicata alle parti- unitamente al decreto di fissazione dell’udienza- ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo la ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 bis, anche con riferimento all’art. 2697 c.c., osservando che la ragione sostitutiva non risultava dal contratto e che, a voler accedere alla motivazione per relationem, si doveva escludere che i contenuti degli accordi avessero attinenza alla situazione della ricorrente, per il loro indistinto riferimento alle problematiche nazionali;
con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli art. 1362 ss. c.c., e all’art. 1370 c.c., osservando che la Corte territoriale aveva violato le norme di ermeneutica contrattuale e, in particolare, quello della ricerca della comune intenzione delle parti, poichè Poste Italiane s.p.a. avrebbe dovuto indicare alla parte contrattuale debole le specifiche ragioni del termine apposto e, nella considerazione che il contratto era stato predisposto dal datore di lavoro, la Corte di merito avrebbe dovuto pretendere specifiche ragioni dell’apposizione del termine anche in ragione del disposto dell’art. 1370 c.c. (clausole dubbie da interpretare a favore dell’altro contraente) e dell’art. 1372 c.c. (equo contemperamento degli interessi delle parti);
con l’ultimo motivo il ricorrente deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione all’art. 132 c.p.c., essendo totalmente assente la motivazione in relazione alle caratteristiche e requisiti della ragione giustificatrice dell’apposizione del termine;
i primi due motivi, da trattare congiuntamente, si risolvono nella critica a una valutazione circa l’interpretazione del contenuto del contratto, spettante al Giudice del merito e censurabile esclusivamente sotto il profilo dell’erronea applicazione dei canoni ermeneutici (Cass. n. 11254 del 10/05/2018), censura in concreto non formulata, poichè il richiamo alle regole di ermeneutica contrattuale contenuto nel secondo motivo è solo un’invocazione astratta che non si esplicita mediante concreti rilievi circa le regole di ermeneutica che si assumono violate;
il terzo motivo è allo stesso modo inammissibile, non essendo dedotto il mancato esame di un fatto decisivo, nè la totale carenza motivazionale nei termini indicati da Cass. 8053/2014 (poichè si rinviene un nucleo motivazionale che supera il limite del minimo costituzionale) e mirando sostanzialmente la censura a una nuova valutazione di merito;
sulla base delle svolte argomentazioni il ricorso va dichiarato inammissibile;
le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021
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