LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3704/2018 proposto da:
ENEL SPA, E-DISTRIBUZIONE SPA, in persona della loro procuratrice, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA ALESSANDRIA 208, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO CARDARELLI, che le rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
SIMPLAST SOCIETA’ ITALIANA INDUSTRIALE MATERIE PLASTICHE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO SARTI 4, presso lo studio dell’avvocato BRUNO CAPPONI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO RUSSO;
– controricorrenti –
e contro
GENERALI BUSINESS SOLUTIONS SCPA;
– intimati –
nonchè da:
GENERALI BUSINESS SOLUTIONS SCPA, in persona dei procuratori speciali, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. D’AREZZO 32, presso lo studio dell’avvocato MATTEO MUNGARI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI ARIETA;
– ricorrente incidentale –
contro
SIMPLAST SOCIETA’ ITALIANA INDUSTRIALE MATERIE PLASTICHE SRL, ENEL SPA, E-DISTRIBUZIONE SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 8022/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 20/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/2019 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA;
udite il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;
udito l’Avvocato MASSIMILIANO CARDARELLI;
udito l’Avvocato MARCO RUSSO;
udito l’Avvocato MATTEO MUNGARI;
udito l’Avvocato GIOVANNI ARISTA.
FATTI DI CAUSA
Simplast – Società Industriale Materie Plastiche srl – convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma Enel SpA ed Enel Distribuzione SpA per sentirle condannare al risarcimento del danno subito a causa di interruzioni nella somministrazione di Energia Elettrica, verificatesi dal ***** nel proprio opificio industriale, sito in *****.
Si costituì Enel Distribuzione SpA, in proprio e quale procuratrice di Enel SpA, eccependo la prescrizione del diritto e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda.
Al giudizio partecipò anche Assitalia Le Assicurazioni d’Italia SpA, chiamata in manleva dalla parte convenuta.
Con sentenza 13641/2010 del 16-6-2010 l’adito Tribunale rigettò la domanda per intervenuta prescrizione in ragione del decorso del termine di cinque anni previsto in materia di contratto di somministrazione dall’art. 2948 c.c., n. 4.
Con sentenza non definitiva 4539/2012 del 20-9-2012 la Corte d’Appello di Roma, in accoglimento del gravame proposto dalla Simplast, ha invece rigettato l’eccezione di prescrizione, e disposto per la prosecuzione del giudizio; in particolare la Corte territoriale ha evidenziato che la Simplast aveva fatto valere in giudizio un inadempimento contrattuale di Enel, ed aveva quindi chiesto il risarcimento del danno subito a causa di detto inadempimento, con conseguente applicazione dell’ordinario termine decennale di prescrizione di cui all’art. 2946 c.c. e non invece del termine quinquennale previsto dall’art. 2948 c.c., n. 4, concernente il diritto al pagamento del prezzo della somministrazione; termine decennale non maturato nella specie (l’inadempimento era iniziato in data 1-1-1999 e l’atto di citazione era stato notificato in data 9/2/2005); al riguardo la Corte d’appello ha soggiunto che, anche a volere considerare il termine prescrizionale di cinque anni previsto dal menzionato art. 2948 c.c., n. 4 o dall’art. 2947 c.c., in tema di risarcimento da fatto illecito, la prescrizione non poteva comunque ritenersi maturata, in quanto risultava agli atti sia una lettera raccomanda del 31-7-2002 spedita da Simplast ad Enel, valida come costituzione in mora, sia numerose lettere di Enel (dal 31-10-2002 al 7-12-2004, valide come riconoscimento del diritto ai sensi dell’art. 2944 c.c.; la Corte, inoltre, ha anche precisato che doveva ritenersi rinunciato, perchè non riproposto con l’atto di appello, il titolo di responsabilità discendente dalla specifica regolamentazione di settore del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, sulla responsabilità del produttore per il danno cagionato da difetti del prodotto (il cui art. 13 prevedeva la prescrizione triennale per il diritto al relativo risarcimento).
Con sentenza definitiva 8022/2017 del 20-12-2017 la Corte d’Appello di Roma, in accoglimento del gravame proposto da Simplast, ha condannato e-distribuzione SpA (già Enel distribuzione SpA), quale procuratrice di Enel SpA, al pagamento in favore dell’appellante, della somma di Euro 204, 729,50, oltre interessi; ha, inoltre, condannato e-distribuzione SpA (già Enel distribuzione SpA), in proprio, al pagamento in favore dell’appellante, della somma di Euro 1.040.146,26, oltre interessi; ha, infine, condannato Generali Business Solutions S.c.p.A, mandataria e rappresentante di Ina Assitalia SpA, poi Generali Italia SpA, a manlevare e tenere indenne e-distribuzione (già Enel distribuzione SpA), quale procuratrice di Enel SpA, nonchè e-distribuzione SpA (già Enel distribuzione SpA), in proprio, di quanto le stesse erano state condannate a pagare in favore di Simplast, rispettivamente nella misura di Euro 129.374,22 e di Euro 793.292,01.
In particolare, per quanto ancora rileva, la Corte territoriale:
ha ribadito che Simplast aveva fatto valere il suo diritto al risarcimento causato dall’inadempimento di Enel al contratto di somministrazione di energia elettrica; inadempimento contrattuale consistito in numerose (256) interruzioni di energia elettrica verificatesi nel suo opificio; ha, inoltre, ribadito l’avvenuta rinuncia al titolo di responsabilità discendente dalla specifica regolamentazione di settore del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, sulla responsabilità del produttore per il danno cagionato da difetti del prodotto;
ha evidenziato che, ai sensi del D.Lgs. n. 79 del 1999, art. 13, Enel SpA aveva conferito, a far data dal 1-10-1999, ad Enel Distribuzione SpA il ramo d’azienda della distribuzione e vendita di energia elettrica ai clienti vincolati, con trasferimento di tutti i rapporti attivi e passivi; di conseguenza doveva ritenersi che la somministrazione doveva essere fornita da Enel SpA per il periodo 1-1-1999/1-10-1999 e da Enel Distribuzione SpA per il periodo 2-10-1999/10-12-2004, sicchè, per il primo periodo, la legittimazione passiva era in capo ad Enel SpA, mentre, per il secondo, in capo ad Enel Distribuzione SpA;
ha ritenuto accertate solo 217 interruzioni di energia elettrica, di cui 38 per il primo periodo e 179 per il secondo, determinando poi (in base alle risultanze della CTU) un danno diretto pari ad Euro 204.729,50 per il primo periodo ed Euro 1.363.275,48 per il secondo; in relazione a tale secondo periodo ha ritenuto, sulla base della clausola 16.2 del contratto di somministrazione, non imputabili al fornitore alcune interruzioni (dovute a cause accidentali o di forza maggiore), ed ha quindi determinato, per tale secondo periodo, in Euro 1.227.372,59 il danno diretto; ha poi rivalutato detti importi (calcolati dal CTU al momento della consulenza, e quindi al 19-2-2015) sino alla data della decisione (determinando il danno rispettivamente in Euro 207.186,25 ed Euro 1.242.101,06), e sulle dette somme, devalutate al momento della domanda (9-2-2005), ha poi calcolato gli interessi legali sulle somme come annualmente rivalutate dal 9-2-2005 al 19-2-2015, ed ha ritenuto dovuti anche gli interessi legali rispettivamente sulle somme di Euro 207.186,25 ed Euro 1.242.101,06 dalla data della sentenza sino al saldo effettivo;
ha rigettato la richiesta risarcitoria concernente il lucro cessante;
in ordine alla domanda di manleva, ha rigettato le eccezioni, sollevate dalla Compagnia di assicurazione, di decadenza e di prescrizione; nello specifico, con riferimento alla decadenza, ha evidenziato che, pur non essendo stata inoltrata da Enel Distribuzione alcuna denuncia di sinistro alla Compagnia entro tre gg. dal ricevimento della citazione per danni (come previsto dall’art. 10 della polizza), non vi era stata una dolosa inadempienza all’obbligo di dare preavviso, come richiesto dall’art. 1915 c.c., sicchè la garanzia era dovuta; con riferimento, poi, alla prescrizione, ha evidenziato che la citazione per danni era stata notificata alla parte convenuta in data 9-2-2005, mentre la chiamata in causa di Assitalia era avvenuta in data 19-5-2005; non poteva, quindi, ritenersi maturato il termine annuale di prescrizione di cui all’art. 2952 c.c., comma 2, sicchè, anche in relazione a tale aspetto, non vi era modo di escludere l’operatività della garanzia; garanzia che andava comunque contenuta nei limiti del previsto massimale e per la quota del 64%, atteso che l’assicurazione era ripartita per quote tra diverse compagnie di assicurazioni e ad Assitalia spettava appunto una quota del 64%.
Avverso dette sentenze (non definitiva e definitiva) Enel SpA ed e-distribuzione SpA propongono ricorso per Cassazione, affidato ad otto motivi ed illustrato anche da successiva memoria.
La Simplast – Società Industriale Materie Plastiche srl – resiste con controricorso, anch’esso illustrato da successive memorie.
Generali Italia, già Ina Assitalia, resiste con controricorso e propone, a sua volta, ricorso incidentale affidato a cinque motivi, illustrato anch’esso da successiva memoria, cui Enel resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti, denunziando – ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 – violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., nonchè – ex art. 360 c.p.c., n. 5 – omesso esame di un fatto decisivo della controversia, sostengono che la Simplast avesse fondato la sua azione esclusivamente sulla normativa sul prodotto difettoso; il riferimento all’intervenuta conclusione del contratto di somministrazione, e la richiesta di accertamento della responsabilità delle convenute a titolo contrattuale o extracontrattuale, non potevano, infatti, ritenersi sufficienti ad affermare che la Simplast avesse invocato una responsabilità contrattuale; il riferimento al contratto era stato, invero, operato al solo fine di indicare al Giudice il fatto storico che aveva dato luogo alla consegna del prodotto difettoso, mentre il riferimento alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale era stato operato in quanto la dottrina era all’epoca divisa sul tipo di responsabilità da prodotto difettoso.
Il motivo è inammissibile.
La doglianza, infatti, in primo luogo non è in linea con la statuizione impugnata, atteso che la Corte territoriale, sia nella sentenza non definitiva sia in quella definitiva, ha affermato che la Simplast aveva rinunciato al titolo dell’azione secondo la specifica regolamentazione di settore del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, sulla responsabilità del produttore per il danno cagionato da difetti del prodotto, in quanto siffatto titolo non era stato riproposto con l’atto di appello.
La doglianza è, comunque, inammissibile, atteso che, come più volte statuito da questa S.C., l’interpretazione della domanda e l’individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto, riservato, come tale, al giudice del merito (conf., da ultimo, Cass. 30684/2017; Cass. 21874/2015); con il motivo, inoltre, non viene evidenziata alcuna omissione di fatto storico da parte della Corte territoriale (come invece richiesto da Cass. S.U. 8053 e 8054/2014), sicchè la censura è inammissibile anche con riferimento al vizio motivazionale.
Con il secondo motivo i ricorrenti, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt. 2943, 2944 e 1309 c.c., nonchè – ex art. 360 c.p.c., n. 5 – omesso esame di un fatto decisivo della controversia, sostengono che l’accoglimento del primo motivo di ricorso, e la conseguente applicabilità del termine di prescrizione breve di cui all’art. 13 del menzionato D.P.R., comportavano l’erroneità della statuizione impugnata in relazione al ritenuto mancato decorso di siffatto termine triennale.
Il motivo è inammissibile.
L’inammissibilità del primo comporta l’inammissibilità anche di detto secondo motivo per mancanza di interesse; la doglianza, in ogni modo, è inammissibile anche perchè si risolve, benchè in parte formulata sub specie di violazione di legge, in una critica (di per sè non consentita in sede di legittimità) alla valutazione degli elementi istruttori per come operata dalla Corte territoriale.
Con il terzo motivo i ricorrenti, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt. 1175,1218, 1375 e 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè – ex art. 360 c.p.c., n. 5 – omesso esame di un fatto decisivo della controversia, si dolgono che la Corte territoriale abbia affermato la sussistenza di un inadempimento contrattuale delle somministratrici per il periodo 1-11-999/23-9-2003, quando l’unico contratto di somministrazione acquisito agli atti era quello concluso in data 24-9-2003 tra e-distribuzione e Simplast; di conseguenza erroneamente la Corte aveva dato per presupposto che anche per il detto periodo (per il quale non era stato prodotto il contratto) sussistesse un preciso impegno delle somministratrici a garantire a Simplast una continuità assoluta nella somministrazione.
Il motivo è inammissibile.
L’asserita mancanza di documenti contrattuali anteriori a quello del 24-9-2003 costituisce, invero, questione nuova, inammissibilmente sollevata per la prima volta in sede di legittimità; in ogni modo la dedotta violazione di legge non risulta articolata in argomentazioni volte a dimostrare in qual modo la sentenza impugnata contrasti con le norme indicate nell’intestazione della doglianza, mentre nel denunciato vizio motivazionale non viene in alcun modo indicato nè il “fatto storico” il cui esame si ipotizza omesso nè il “come” e “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti.
In particolare, comunque, non sussiste la violazione dell’art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale), che, come precisato da Cass. 11892 del 2016 e ribadito (in motivazione) da Cass. S.U. 16598/2016, è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando (e non è il caso di specie) il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime.
Nè sussiste la violazione dell’art. 115 c.p.c., che, come precisato dalla cit. Cass. 11892/2016, può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando (e non è il caso di specie) che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, Con il quarto motivo i ricorrenti, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt. 1175,1218, 1375 e 2697 c.c., art. 115 c.p.c., nonchè – ex art. 360 c.p.c., n. 5 – omesso esame di un fatto decisivo della controversia, si dolgono che la Corte territoriale, in difetto di qualsiasi reale motivazione, abbia ritenuto sussistente l’inadempimento contrattuale in questione senza considerare l’accidentalità di numerose interruzioni.
Il motivo è inammissibile, in quanto anch’esso si risolve in una critica (non consentita, come detto, in sede di legittimità), alla valutazione degli elementi istruttori per come operata dalla Corte territoriale; al riguardo va comunque evidenziato che la Corte, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, ha espressamente ritenuto accidentali alcune interruzioni, non imputandole quindi alle somministratrici, ed ha precisato che l’accidentalità anche di altre interruzioni, risolvendosi in un inadempimento determinato da impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore, doveva essere dimostrata, in applicazione degli oneri probatori di cui agli artt. 1218 e 2697 c.c., dalle stesse somministratrici.
Con il quinto motivo i ricorrenti, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 4 – nullità della consulenza, della sentenza e del procedimento, nonchè – ex art. 360 c.p.c., n. 5 – omesso esame di un fatto decisivo della controversia, si dolgono che la Corte territoriale, dopo avere ammesso la CTU, abbia poi, all’udienza del 6-3-2013, autorizzato il CTU, su richiesta dello stesso, ad acquisire ulteriori documenti (indicati dall’ausiliario e ritenuti utili per rispondere ai quesiti) rispetto a quelli già prodotti in giudizio; in particolare sostengono che la Corte non abbia per nulla motivato sull’indispensabilità di detta acquisizione, quando invece, senza siffatta ulteriore documentazione (bilanci di esercizio, fatture relative agli interventi di riparazione delle apparecchiature danneggiate dalle interruzioni, documentazione relativa al personale etc), il CTU non avrebbe potuto ricostruire l’organizzazione di lavoro di Simplast ed i costi della stessa, e, tra l’altro, non avrebbe potuto determinare il costo industriale orario (poi dal CTU utilizzato per la determinazione del danno).
Il motivo è inammissibile per violazione del disposto di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6.
E invero, a prescindere dal rilievo che i bilanci erano in ogni caso reperibili presso la camera di commercio e che il contenuto degli stessi, come di tutti i documenti utilizzati dal c.t.u., era dettagliatamente riportato in citazione, secondo l’assunto della controparte, non smentito dall’impugnante, il ricorso non specifica il contenuto della documentazione in contestazione, non mettendo questa Corte nella condizione di conoscere se la somma determinata dal CTU sia frutto di quella, in tesi, irrituale produzione, e quindi di valutare la decisività della doglianza. E tanto in un contesto in cui lo stesso impugnante riferisce a pag. 25/26 del ricorso, che il collegio, nell’ordinanza con cui aveva autorizzato il c.t.u. ad avvalersi di documentazione non prodotta, lo aveva anche specificamente invitato a indicarla e a evidenziarne l’incidenza nella quantificazione dei danni (pag. 25 ricorso), poscia chiamandolo a chiarimenti proprio in ordine alla quantificazione.
Ne deriva che la critiche non superano il preventivo vaglio di ammissibilità e che, conseguentemente, la valutazione della C.A. non intercetta il profilo di nullità individuato da questa Corte nell’arresto n. 31886 del 2019.
Con il sesto motivo i ricorrenti, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 5 – omesso esame di un fatto decisivo della controversia, sostengono l’erroneità delle conclusioni raggiunte dal CTU, fatte proprie dalla Corte territoriale senza spendere al riguardo alcuna parola.
Il motivo è inammissibile.
La censura, invero, non lamenta l’omessa valutazione di un “fatto storico”, come richiesto dalla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ma si risolve nella denuncia di un’omessa valutazione dei rilievi alla CTU contenuti nella conclusione di parte e, in ultima analisi, ad una critica, di per sè inammissibile in sede di legittimità, alle conclusioni cui era giunta la CTU e fatte proprie dalla Corte.
Con il settimo motivo i ricorrenti, denunziando – ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 – violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1224 e 1916 c.c. e art. 112 c.p.c., nonchè – ex art. 360 c.p.c., n. 5 – omesso esame di un fatto decisivo della controversia, si dolgono che la Corte territoriale non abbia condannato la Compagnia assicuratrice a tenere indenni i ricorrenti anche degli interessi e della rivalutazione monetaria con la stessa decorrenza riconosciuta in favore di Simplast, o quantomeno con decorrenza dalla data di costituzione in mora (e quindi dalla data 19-5-2005- di notificazione dell’atto di citazione per l’integrazione del contraddittorio).
Il motivo è parzialmente fondato.
La Corte territoriale, invero, nel determinare la somma da pagare dalla Compagnia a titolo di manleva, ha indicato rispettivamente la somma di Euro 204.729,50 (pari all’importo del danno da risarcire per il periodo 1-1-1999/110-1999) e di Euro 1.227.372,59 (pari all’importo del danno da risarcire per il periodo 2-10-1999/10-12-2004); su dette somme ha poi operato la riduzione per franchigia (Euro 2.582,28) e per la percentuale di coassicurazione (64%); siffatte somme (Euro 204.729,50 ed Euro 1.227.372,59) sono state tuttavia determinate utilizzando calcoli e conteggi del danno eseguiti da parte del CTU all’attualità, e cioè alla data della CTU (19-2-2015), tanto che poi la Corte, nel determinare l’entità del danno effettivo da risarcire da parte delle somministranti, ha aggiunto la rivalutazione dalla data della CTU alla sentenza e gli interessi sulla somma come annualmente rivalutata; siffatta maggiorazione non è stata invece operata per la condanna in manleva, che è stata (come detto) limitata all’importo risarcitorio calcolato dal CTU ed attualizzato solo alla data della CTU; dal che la parziale fondatezza del motivo di ricorso e conseguente cassazione, sul punto, dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, diversa composizione, che provvederà al calcolo della somma da pagare dalla Compagnia a titolo di manleva secondo quanto su precisato; il tutto, tuttavia, non evincendosi da nessuna parte che la Corte territoriale sia voluta andare oltre il massimale, nei limiti dello stesso.
Con l’ottavo motivo i ricorrenti, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt. 77 e 182 c.p.c., si dolgono che, nonostante e-distribuzione si sia costituita in giudizio anche quale rappresentante di Enel SpA e nonostante la Corte territoriale abbia riconosciuto Enel SpA tenuta al risarcimento dei danni per il periodo 1-1-1999/1-10-1999, la stessa Corte abbia poi condannato e-distribuzione anche per la parte di Enel SpA.
Il motivo è infondato.
Come, invero, desumibile dallo stesso dispositivo dell’impugnata sentenza, per il periodo di cui sopra la condanna è avvenuta nei confronti di e-distribuzione, quale procuratrice di Enel s.p.a..
Con il primo motivo di ricorso incidentale Generali Italia SpA, denunciando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 1219 c.c. e art. 2952 c.c., comma 2, si duole che la Corte territoriale, sul rilievo che il terzo Simplast aveva richiesto il risarcimento all’assicurato Enel con citazione notificata il 9-22005 ed Enel aveva richiesto l’indennizzo ad Assitalia con chiamata in causa 19-5-2005, abbia rigettato la sollevata prescrizione annuale ex art. 2952 c.c., comma 2, del diritto all’indennizzo; al riguardo la ricorrente rileva che, come evidenziato nella sentenza non definitiva della Corte territoriale a proposito della prescrizione del diritto al risarcimento di Simplast nei confronti di Enel, Simplast aveva inviato ad Enel una lettera in data 31-7-2002, dalla stessa Corte ritenuta valido atto di costituzione in mora; di conseguenza, considerando tale data il giorno iniziale della decorrenza del termine annuale di cui all’art. 2952 c.c., comma 2, doveva ritenersi prescritto il diritto all’indennizzo, azionato solo con la detta chiamata in causa del 19-5-2005.
Il motivo è inammissibile.
In tema di assicurazione della responsabilità civile, la prescrizione breve del diritto all’indennizzo decorre dal momento in cui l’assicurato riceve la richiesta risarcitoria del danneggiato, in quanto solo a partire da tale momento il responsabile è in condizione ed è tenuto ad attivare il proprio assicuratore per ottenere l’indennizzo; al riguardo va, tuttavia, ribadito che “il disposto dell’art. 2952 c.c., deve essere interpretato restrittivamente, per evitare di pregiudicare la certezza dei rapporti giuridici e l’esercizio dei diritti dell’assicurato, e, quindi, nel senso che il termine di prescrizione ivi previsto decorre solo dal momento in cui l’assicurato riceva dal danneggiato una richiesta risarcitoria dal significato univoco, per mezzo della quale il primo veda minacciato il suo patrimonio da una concreta iniziativa del secondo, con conseguente necessità di informare con urgenza l’assicuratore” (Cass. 2971/2019); nella specie il motivo, non contenente la riproduzione della detta lettera del 31-7-2002 nè l’esatta allocazione della stessa tra gli atti del giudizio di merito, non consente a questa Corte di valutare l’univocità della richiesta risarcitoria, ed è quindi inammissibile per violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 6; siffatta univocità non può, peraltro, desumersi dal contenuto della lettera, per come parzialmente riportata nel controricorso di Enel SpA in nota a pag. 6, che appare fare riferimento solo a cinque interruzioni verificatesi nella stessa giornata.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale Generali Italia SpA, denunciando ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del “principio di preclusione al riesame di questioni già decise con sentenza non definitiva”, si duole che la Corte territoriale nella sentenza definitiva abbia individuato nell’atto di citazione notificato il 9-2-2005 la prima richiesta risarcitoria (di Simplast ad Enel); tanto, in contrasto con la sentenza non definitiva, che aveva ritenuto valido atto di costituzione in mora la lettera 31-7-2002, che pertanto non poteva che considerarsi anche prima richiesta risarcitoria idonea a far decorrere il termine per ottenere l’indennizzo dalla Compagnia assicurativa.
Il motivo, anche a prescindere da profili di inammissibilità concernenti la mancata individuazione delle norme violate, è infondato, sia per le considerazioni su esposte nella trattazione della precedente censura sia perchè la lettera 31-7-2002 in questione è stata solo incidentalmente menzionata dalla sentenza non definitiva della Corte territoriale, che ha poggiato la sua decisione in via principale sull’applicabilità (nella specie) dell’ordinario termine decennale di prescrizione di cui all’art. 2946 c.c., sicchè non sussiste il denunziato contrasto.
Con il terzo motivo di ricorso incidentale Generali Italia SpA, denunciando – ex art. 360 c.p.c., n. 5 – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, si duole che la Corte territoriale non abbia esaminato la detta lettera 31-7-2002, oggetto di discussione in grado di appello (v. sentenza non definitiva) e decisiva per il giudizio per quanto evidenziato nel primo motivo di ricorso incidentale.
Il motivo è inammissibile.
Come già chiarito da questa Corte, invero, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, (fatto da intendersi come un “preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico – naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni”), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. 8053/2014; Cass. 21152/2014).
Nel caso di specie il ricorrente non ha indicato alcun “fatto storico” (nel senso su precisato), limitandosi ad evidenziare la supposta mancata considerazione di un documento (la lettera 31-7-2002), la cui ricezione, peraltro, non risulta essere mai stata identificata dalla Compagnia assicuratrice nei gradi di merito quale inizio del termine prescrizionale per ottenere l’indennizzo.
Con il quarto motivo di ricorso incidentale Generali Italia SpA, denunciando – ex art. 360 c.p.c., n. 4 – violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., si duole che la Corte territoriale l’abbia condannata a garantire Enel Distribuzione SpA per un periodo temporale superiore a quello da quest’ultima dedotto; Enel, infatti, aveva limitato temporalmente la domanda di garanzia al 30 giugno 2000, mentre la Corte aveva ritenuto che la polizza, con durata originaria 31-121997/30-6-2000, si fosse prorogata, come previsto in mancanza di disdetta dall’art. 15 delle condizioni generali di Assicurazione, dapprima sino al 30-6-2002, poi sino al 30-6-2004, quindi sino al 30-6-2006, così da ricomprendere il periodo in contestazione Con il quinto motivo di ricorso incidentale Generali Italia SpA, denunciando – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 – violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., si duole che la Corte territoriale non abbia tenuto conto che la circostanza dell’avvenuta cessazione della polizza alla data del 30-6-2000 non era stata contestata da alcuna delle parti.
I motivi, da valutare congiuntamente in quanto tra loro connessi, sono inammissibili, non risultando chiaro, dall’esame degli atti di causa, nè la limitazione della domanda di manleva alla precisa data del 30-6-2000 (e non invece alla scadenza della polizza come eventualmente prorogata in base all’art. 15 delle condizioni generali di assicurazione), nè la non contestazione in ordine al giorno 30-6-2000 come data di cessazione della polizza.
In conclusione, pertanto, va accolto, nei limiti di quanto sopra precisato, il settimo motivo del ricorso principale; vanno, invece, rigettati tutti gli altri motivi di ricorso principale nonchè il ricorso incidentale; per l’effetto va cassata, in relazione al motivo accolto, l’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese relative al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie, nei limiti di quanto precisato, il settimo motivo di ricorso principale; rigetta tutti gli altri motivi di ricorso principale nonchè il ricorso incidentale; per l’effetto, cassa, in relazione al motivo accolto, l’impugnata sentenza, con rinvio, anche per le spese relative al presente giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Roma, diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2020
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