Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.19284 del 07/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9966/2016 proposto da:

Curatela Fallimentare della ***** S.r.l., in persona del curatore avv. C.G., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Tommasini Raffaele, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Trapani, in liquidazione Gestione Separata IRSAP, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Alessandria n. 119, presso lo studio dell’avvocato Navarra Giancarlo, rappresentato e difeso dall’avvocato Candia Vito Augusto, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e sul ricorso successivo:

Fallimento ***** S.r.l., in persona del curatore avv. C.G.C., elettivamente domiciliato in Roma, Via G. Antonelli n. 15, presso lo studio dell’avvocato Militerni Giuseppe Mario, rappresentato e difeso dall’avvocato Marchese Giovanni, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Trapani in liquidazione Gestione Separata IRSAP, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Alessandria n. 119, presso lo studio dell’avvocato Navarra Giancarlo, rappresentato e difeso dall’avvocato Candia Vito Augusto, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Groupama Assicurazioni S.p.a.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1669/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 13/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/05/2021 dal Cons. Dott. IOFRIDA GIULIA.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 1669/2015, depositata in data 13/11/2015, – negli appelli riuniti, “nn. 2510/2009 e 1992/2013”, promossi dalla Curatela del Fallimento ***** srl, e “n. 2582/2009”, promosso dalla Groupama Assicurazioni spa (succeduta alla GAN Italia spa), ed in due controversie concernenti: a) un primo giudizio, promosso dal Fallimento ***** nei confronti del Consorzio ASI Trapani, per sentire dichiarare l’illegittimità della rescissione, effettuata dal Consorzio nel 2004, e l’invalidità o in subordine la risoluzione del contratto di appalto, stipulato il 5/7/2002 (già oggetto di altro precedente contratto con la SAILEM, poi rescisso), relativo alla “costruzione di banchine a levante del canale di mezzo ed escavazione degli specchi d’acqua antistanti”, nel Porto di *****, definito con sentenza del Tribunale di Trapani del 2013, di rigetto delle domande attoree, all’esito di consulenza tecnica d’ufficio; b) altro giudizio, promosso dal Consorzio, nei confronti della assicuratrice GAN Italia spa (poi Groupama), la quale aveva rilasciato tre polizze fideiussorie a garanzia dello svincolo delle ritenute praticate dal Consorzio committente nel corso dell’esecuzione dei lavori, sull’importo degli acconti, a cautela dell’esatto adempimento delle obbligazioni, per sentire, all’esito dell’avvenuta rescissione del Contratto di appalto con incameramento delle cauzioni, condannare la convenuta, nel contraddittorio con l’impresa *****, terza chiamata in causa (dichiarata fallita nel corso del giudizio, con nuova chiamata in causa della Curatela) al pagamento di Euro 50.000,00 a ristoro dei danni subiti, in conseguenza dell’inadempimento della *****, giudizio definito con sentenza del Tribunale di Trapani del 2009, di accoglimento delle domande attoree – ha confermato le due decisioni di primo grado impugnate, condannando le appellanti Curatela Fallimento ***** e Groupama, in solido, alle spese dei giudizi riuniti nn. 2510 e 2582/2009, e la sola Curatela alle spese del giudizio n. 1992/2013, in favore del Consorzio.

In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto che: a) anzitutto, il motivo comune di gravame, sollevato dalle appellanti Curatela Fallimento ***** e Groupama (nei giudizi di appello riuniti nn. 2510 e 2582/2009, avverso sentenza del Tribunale del 2013), in ordine alla mancata sospensione del giudizio, ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione di quello avente ad oggetto domande di invalidità o risoluzione per inadempimento del contratto di appalto, era superato dalla riunione dei due procedimenti disposta in appello; b) esaminando quindi gli altri motivi del gravame di Groupama, doveva rilevarsi come le tre polizze fideiussorie in oggetto configurassero contratti autonomi di garanzia, nei quali era previsto il pagamento da parte del garante a prima e semplice richiesta, senza necessità da parte del garantito appaltante di provare l’inadempimento dell’appaltatore, cosicchè la garante poteva rifiutare solo opponendo una exceptio doli generalis, ma, nella specie, non era stata dimostrata la natura prima facie abusiva e fraudolenta dell’escussione, essendo pendente il giudizio avente ad oggetto l’invalidità o la risoluzione del contratto di appalto e non era neppure certo, liquido ed esigibile il controcredito risarcitorio della *****, per una responsabilità della Stazione appaltante, opposto in compensazione dalla GAN Italia al Consorzio ASI per paralizzare la domanda di condanna proposta nei propri confronti; c) quanto al giudizio n. 1992/2013 (promosso dalla Curatela Fallimento ***** nei confronti del Consorzio, avverso sentenza del Tribunale del 2009), erano infondati: (1) il primo motivo di gravame del Fallimento, in punto di mancata ammissione delle richieste istruttorie articolate a sostegno della domanda di annullamento del contratto per dolo, avendo correttamente il Tribunale ritenuto del tutto generiche le prove per interrogatorio formale e testi e non potendo l’ordine di esibizione documentale supplire all’onere di provare i fatti costitutivi della domanda, con finalità meramente esplorativa, nonchè il motivo (2) concernente il rigetto della domanda di annullamento del contratto per errore, sulla qualità delle opere richieste, difettando la prova che il Consorzio, usando la normale diligenza, avrebbe potuto riconoscere l’errore in cui era caduta *****, nonchè considerando che, con verbale di concordamento del 21/10/2002, sottoscritto dall’impresa senza riserve, era stato riconosciuto un sovraprezzo in merito agli scavi a sezione ristretta nel sito di inserimento del settimo cassone, il che presupponeva una sufficiente conoscenza all’epoca dei fondali, mentre la presenza di relitti nell’area del sito non aveva riguardato gli spazi utilizzati nell’ambito dei lavori in oggetto, e (3) il motivo concernente il rigetto della risoluzione per inadempimento del Consorzio (per non avere fatto eseguire indagini geologiche preventive), atteso che la *****, impresa specializzata, era nelle condizioni, con la normale diligenza, di prevedere che i fondali avessero una consistenza più dura e compatta di quella indicata nel progetto, avendo invece sottovalutato l’assenza di indagini geologiche e geotecniche da parte del Consorzio, ed essendo comunque stato affidato in contratto alla stessa appaltatrice il compito di effettuare sondaggi geognostici, oltre l’ulteriore motivo (4) in punto di reiezione dell’eccezione di violazione dell’obbligo di buona fede nell’esecuzione del contratto da parte del Consorzio e della richiesta di risarcimento danni.

Avverso la suddetta pronuncia, la Curatela Fallimento ***** srl ha proposto un primo ricorso per cassazione, notificato il 18/4/2016, affidato a sei motivi, ed un secondo e successivo ricorso, tramite altro difensore, notificato tra il 20-26/5/2016, affidato a tre motivi, nei confronti del Consorzio Area Sviluppo Industriale di Trapani in liquidazione Gestione Separata IRSAP (che resiste con separati controricorsi, notificati il 26/5/2016 ed il 28/6/2016) e nei confronti di Groupama Assicurazioni spa (che non svolge difese). La ricorrente ha depositato due memorie, a mezzo dei diversi difensori.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Fallimento ricorrente lamenta, con il primo ricorso: a) con il primo motivo, la violazione ed erronea applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, artt. 1218,1418,1453,1455,1460 c.c., nonchè del R.D. n. 3650 del 1895, art. 5 e L. n. 109 del 1994, art. 16, nella parte in cui la Corte d’appello ha respinto la domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento del Consorzio, per non avere eseguito le necessarie indagini geologiche sui luoghi oggetto dell’appalto, preventivamente al bando di gara, predisponendo un progetto esecutivo completo, avendo la Corte di merito riconosciuto la negligenza del Consorzio, che non poteva ritenersi di non scarsa importanza, ma affermato che uguale negligenza era imputabile all’impresa appaltatrice, sulla base di un asserito compito di indagine, sulla consistenza effettiva dei fondali e sulle conseguenti modalità tecniche degli interventi, affidato alla stessa; b) con il secondo motivo, la violazione ed erronea applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 1439 c.c., in relazione al rigetto del motivo di appello della Curatela concernente la domanda di annullamento del contratto per dolo; c) con il terzo motivo, la violazione ed erronea applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, artt. 1427,1428,1429 e 1431 c.c. e L. n. 109 del 1994, art. 15, in relazione al rigetto del motivo di appello della Curatela concernente la domanda di annullamento del contratto per errore; d) con il quarto motivo, la violazione ed erronea applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, artt. 1453 e 1455,1375 c.c., in punto di statuizione in ordine all’infondatezza della censura di violazione dell’obbligo di buona fede da parte della Curatela; e) con il quinto motivo, la violazione ed erronea applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, artt. 1439,1440,1427,1338,1419 e 2043 c.c., in ordine al rigetto della domanda risarcitoria avanzata dalla Curatela; f) con il sesto motivo, la violazione ed erronea applicazione, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, degli artt. 210, 230 e 244 c.p.c. e artt. 1439 e 2697 c.c., nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto corretta la mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti.

2. Il Fallimento ricorrente lamenta, poi, nel successivo ricorso avverso la medesima sentenza: a) con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., sull’obbligo di motivazione della sentenza, anche in osservanza degli artt. 24 e 111 Cost., in relazione al capo di sentenza riguardante il riunito giudizio di appello n. 2510/2009 RG ed il rigetto del motivo di gravame n. 3 dell’atto della Curatela, in relazione all’accertamento, sia pure in via incidentale, operato dal giudice di primo grado sul punto della insussistenza di un controcredito risarcitorio della *****, nonchè del capo concernente la condanna in solido con la Groupama, avendo la Corte di merito, esclusivamente motivato sui motivi di gravame sollevati da Groupama; b) con il secondo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del combinato disposto degli artt. 39 e 40,273 e 274,112 c.p.c. e art. 2909 c.c., in relazione ai principi costituzionali fissati dagli artt. 24 e 111 Cost., avendo la Corte di merito condannato la Curatela per lo stesso fatto per due volte, essendovi una sola soccombenza sulla stessa questione di diritto, oggetto del gravame n. 2510/2009 e del gravame n. 1992/2013, vale a dire quella della invalidità e/o risolubilità del contratto di appalto per responsabilità del Consorzio ASI; c) con il terzo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, art. 91 c.p.c., sempre in quanto la Corte di merito non avrebbe potuto condannare il Fallimento, in solido con Groupama, per la questione delle tre polizze fideiussorie, mancando il presupposto della soccombenza o non potendo essere dichiarata due volte la soccombenza per il medesimo fatto (quello relativo alla questione del contratto di appalto).

2.1 Preliminarmente, in sede di notifica dell’avviso di adunanza, è emerso l’intervenuto decesso dell’unico difensore del Consorzio ASI, Avv.to Vito Augusto Candia, comunicato il 17/3/2021 dall’Avvocato Roberto Candia; la successiva notifica, il 19/3/2021, tramite UG, dell’avviso, con invito alla parte a munirsi di nuovo difensore, presso la sede del Consorzio, non è andata a buon fine, essendo stata trovata la sede chiusa e non essendosi reperita alcuna delle persone indicate dall’art. 145 c.p.c., per la notifica dell’atto.

Ciò non costituisce ostacolo alla trattazione della causa.

Invero, questa Corte ha da tempo chiarito (Cass. 21711/2006) che “nel giudizio di cassazione, in caso di morte del difensore del ricorrente, presso il quale quest’ultimo abbia eletto domicilio in Roma, l’assoluta impossibilità di notificare l’avviso di fissazione dell’udienza alla parte personalmente, a causa dell’irreperibilità della stessa nel luogo indicato nel ricorso (nella specie, la sede della società ricorrente) e dell’assenza di qualsiasi ulteriore indicazione idonea ad individuare un luogo diverso al quale indirizzare la comunicazione, non costituisce impedimento alla trattazione della causa, essendo quest’ultima pur sempre dominata dall’impulso d’ufficio, e non potendosi spingere la garanzia del diritto di difesa, comunque di esercizio squisitamente personale, fino al punto d’imporre la ricerca di un indirizzo oltre le possibilità offerte dagli atti propri del giudizio di legittimità” (conf. Cass. 12982/2007; Cass. 17218/2010; Cass. 19864/2017).

3. Il controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del secondo ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza, ad opera della stessa parte.

La Curatela Fallimento ***** ha rilevato che, con il proprio ricorso successivo, essa intende dolersi solo di statuizioni, in punto spese, relative al giudizio di appello riunito n. 2510/2009. La Curatela precisa che essa aveva proposto gravame avverso la sentenza del Tribunale di Trapani del 2009 (pure impugnata in via autonoma da Groupama), in quanto riteneva di essere pregiudicata da tale decisione, di rigetto delle domande avanzate dalla Gan Italia nei confronti del Consorzio ASI in relazione alle tre polizze fideiussorie dalla prima emesse, sia perchè, in tale pronuncia, era stata risolta negativamente la questione relativa alla sussistenza di un controcredito risarcitorio della ***** (poi del Fallimento) nei confronti del Consorzio, sulla base di un’ipotizzata responsabilità della società appaltatrice, con possibili riflessi anche sul distinto giudizio vertente sulla validità del contratto di appalto ancora pendente tra la stessa curatela ed il Consorzio in primo grado, sia perchè la GAN Italia avrebbe potuto in via autonoma rivalersi sulla stessa per le somme che era stata costretta a pagare al Consorzio.

La Curatela ricorrente, deducendo che la questione sottesa nel giudizio di appello n. 2510/2009 era la stessa (con identità di causa petendi) di quella del gravame pure riunito, ma trattato separatamente in sede decisoria, n. 1992/2013 (vale a dire la validità o risolubilità del contratto di appalto), lamenta che tale primo giudizio avrebbe dovuto essere “trattato” unitamente al secondo e non unitamente al gravame promosso dalla Groupama, n. 2582/2009 nrg, cosicchè sarebbe illegittima la condanna, nella sentenza d’appello in questa sede impugnata, della Curatela due volte alle spese del giudizio “per lo stesso fatto”, una prima volta in solido con Groupama, nei giudizi riuniti nn. 2510 e 2582/2019, dove invece era stata in effetti decisa la sola questione delle tre polizze fideiussorie, e una seconda volta nel giudizio n. 1192/2013, dove si era decisa la questione della responsabilità del contratto di appalto.

4. L’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, notificato dalla Curatela successivamente al primo, in data 20-26/5/2016, a mezzo di altro difensore, sulla base di motivi diversi ed avverso diversi capi della stessa decisione d’appello, già impugnata, sollevata dal Consorzio è infondata.

In generale, deve osservarsi quanto segue.

Dal combinato disposto degli artt. 369 e 387 c.p.c., si ricava che sia ammissibile la proposizione, nel rispetto dei termini di legge, di un nuovo ricorso per cassazione in sostituzione di altro che non sia già stato “dichiarato inammissibile o improcedibile”, atteso che, per espressa previsione normativa, ai sensi degli artt. 358 e 387 c.p.c., rispettivamente per l’appello e per il ricorso per cassazione, la consumazione del diritto di impugnazione presuppone l’esistenza – al tempo della proposizione della seconda impugnazione – di una declaratoria di inammissibilità o improcedibilità della precedente, ragione questa per cui, in mancanza di tale (preesistente) declaratoria, è legittimamente consentita la proposizione di un’altra impugnazione in sostituzione della precedente viziata, a condizione che il relativo termine non sia decorso. Peraltro, con riferimento alla tempestività della seconda impugnazione, occorre aver riguardo non al termine annuale, ma a quello breve, il quale decorre – in difetto di anteriore notificazione della sentenza appellata – dalla data di proposizione della prima impugnazione. Infatti, la proposizione di impugnazione equivale alla conoscenza legale della decisione impugnata da parte del soggetto che l’abbia proposta e, pertanto, fa decorrere il termine breve per le ulteriori impugnazioni nei confronti del medesimo e/o delle altre parti (Cass. 2607/2000; Cass. 5953/2005; Cass. 20912/2005; Cass. 10099/2007; Cass. 5053/2009; Cass. 22957/2010; Cass. SU 10266/2018).

Secondo un prevalente indirizzo (diff. Cass. 20912/2005 e Cass. 10099/2007, che affermano come la seconda impugnazione possa avere “contenuto identico o diverso”), tuttavia, il nuovo ricorso non può contenere ulteriori motivi di censura, dovendosi ritenere che il diritto di impugnazione si sia esaurito con la proposizione del primo ricorso, anche se il termine di impugnazione non sia ancora scaduto. Invero, si è da ultimo precisato (Cass. 25437/2020) che “nel giudizio di cassazione, ove la stessa parte abbia proposto due ricorsi avverso la medesima decisione con il ministero di due distinti difensori, senza che l’ultimo risulti designato in sostituzione dell’altro, è ammesso l’esame del solo ricorso notificato per primo, perchè nell’ordinamento processuale civile vige il principio della consumazione del potere di impugnazione, per effetto del quale, una volta che tale potere venga esercitato, si esaurisce la facoltà di critica della decisione pregiudizievole, salvo che tale ricorso non sia stato già dichiarato inammissibile o improcedibile e che quello successivamente notificato rispetti il termine di decadenza previsto dalla legge” (nella specie, questa Corte, in presenza di due ricorsi presentati per la stessa parte da due diversi difensori e notificati telematicamente nello stesso giorno, ha dichiarato inammissibile quello trasmesso 44 minuti dopo il primo; nello stesso senso, Cass. 8552/2020: “in tema di ricorso per cassazione, una volta che la parte abbia già proposto un primo ricorso ed abbia, quindi, esercitato il relativo potere di impugnazione in ordine al provvedimento censurato, essa ha esaurito la facoltà di critica della decisione che assume a sè pregiudizievole, senza che possa proporre una successiva impugnazione, salvo che la prima impugnazione sia invalida, non sia stata ancora dichiarata inammissibile o improcedibile e venga rispettato il termine di decadenza previsto dalla legge”, nella specie, questa Corte ha dichiarato inammissibile il secondo ricorso proposto avverso una sentenza d’appello, affidato a motivi diversi dal primo e con diverso difensore, senza alcun riferimento al precedente e senza che potesse evincersi se il ricorrente avesse inteso affiancare un nuovo difensore al primo o sostituirlo; Cass. 7233/2019).

Deve tuttavia rilevarsi che, nella specie, si verte in ipotesi di giudizi di appello riuniti ed il ricorso per cassazione in questione, notificato il 26/5/2016, comunque tempestivamente promosso entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla notifica del primo ricorso del 18/4/2016, riguarda esclusivamente il giudizio di appello riunito n. 2510/2009, in punto di omessa pronuncia sui motivi di gravame della Curatela e di condanna della stessa, in solido con Groupama, alle spese del giudizio, mentre il primo ricorso attiene a doglianze concernenti il giudizio di appello n. 1992/2013 nrg.

Ora, con orientamento consolidato di questo giudice di legittimità, si è costantemente ribadito che la riunione di cause connesse lascia inalterata l’autonomia dei giudizi per tutto quanto concerne la posizione assunta dalle parti in ciascuno di essi, con la conseguenza che gli atti e le statuizioni riferiti ad un processo non si ripercuotono sull’altro processo sol perchè questo è stato riunito al primo (Cass. 15383/2011; Cass. 5434/2021), principio suscettibile di temperamento, onde evitare un inutile aggravio degli oneri processuali, purchè non ne risulti vulnerato il diritto di difesa (Cass. 9440/2012).

Di conseguenza, si è rilevato che, lasciando il provvedimento di riunione di più cause connesse immutata l’autonomia dei singoli giudizi e delle posizioni delle parti in ciascuno di essi, la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunzie quante sono le cause decise e ciascuna pronunzia è soggetta al rispettivo regime di impugnazione (Cass. 4605/1996).

Il principio è stato confermato (sia pure con riferimento a contenzioso tributario): “la riunione formale di più cause connesse, lasciando immutata la posizione delle parti in ciascuna di esse senza che le statuizioni riferite ad un processo si ripercuotano sull’altro, non altera l’autonomia delle relative domande e, quindi, delle relative decisioni, sicchè ciascuna di esse è soggetta al rispettivo regime riguardo alle forme ed ai termini di impugnazione” (Cass. 17236/2019; Cass. 25083/2019).

Ne consegue che i due ricorsi, proposti dalla stessa parte ed avverso l’unica decisione, attenendo a distinti giudizi, riuniti in appello, sono entrambi ammissibili.

5. Tanto premesso, la prima censura del primo ricorso, ricorso principale, è inammissibile.

Invero, la Corte d’appello ha ritenuto che le difficoltà conseguenti a varie cause, come quelle geologiche, dovevano essere del tutto imprevedibili, assumendo altrimenti ciascuna parte il rischio di eventi che alterino il valore economico delle rispettive prestazioni rientranti nella normale alea del contratto, e, nella specie, la *****, impresa specializzata nel settore, era nelle condizioni di prevedere la possibilità che i fondali avessero una consistenza geologica più dura e compatta rispetto a quella indicata in progetto e tale da rendere inadatti strumenti, costi e mezzi previsti nel bando di gara e soprattutto di verificare, usando la normale diligenza, l’esistenza o meno di una relazione geologica e geotecnica e, eventualmente, in assenza della stessa, di non addivenire alla stipula del contratto; peraltro, come accertato in sede di consulenza tecnica, era stato prescritto all’appaltatrice, in sede di consegna dei lavori, “di eseguire sondaggi geognostici e successive verifiche geotecniche finalizzate alle relative calcolazioni statistiche”, cosicchè, nella prima fase dei lavori, in cui era emersa la effettiva situazione geologica dei fondali, il compito di accertarne l’effettiva consistenza e le conseguenti modalità tecniche degli interventi era stato affidato proprio alla ***** ed era stato concordato un sovraprezzo nonchè mezzi e tecniche di scavo specifici, senza che ***** formulasse alcuna riserva.

Ora, nel motivo non tutte tali rationes decidendi vengono efficacemente censurate, limitandosi alla ricorrente a contestare la valenza di eguale negligenza, rispetto all’incompletezza del progetto esecutivo riferibile alla stazione appaltante, imputabile alla *****.

6. La seconda censura del primo ricorso è inammissibile.

Con essa la ricorrente si duole del rigetto del motivo di appello concernente la decisione del Tribunale di reiezione della domanda di annullamento per dolo del contratto, ribadendo che erano invece evidenti i presupposti soggettivi di cui all’art. 1439 c.c., avendo il “Consorzio dolosamente taciuto alla ***** dati essenziali del contratto”.

La Corte d’appello ha ritenuto che difettasse la prova degli artifizi e raggiri posti in essere dal Consorzio al fine di fare cadere in errore la ***** o di viziarne il consenso, non essendo sufficienti la reticenza o il semplice silenzio ed occorrendo anche la dimostrazione che, se la controparte fosse stata a conoscenza delle circostanze maliziosamente taciute, non avrebbe concluso il contratto; nella specie, infatti, inammissibili le prove articolate dall’appellante, la mera conoscenza da parte del Consorzio delle difficoltà di scavo, già all’epoca del primo appalto con altra ditta, la SAILEM, ovvero che le stesse avevano dato luogo al verbale di concordamento e alla rescissione di quel primo contratto, “di per sè non proverebbe ce il Consorzio le avesse taciute per astuzia e malizia sì da estorcere il consenso della *****, nè che se questa le avesse conosciute non sarebbe addivenuta al contratto”.

Quanto dedotto dalla ricorrente non configura violazioni o false applicazioni di diritto sostanziale presenti nella decisione impugnata, cosicchè il riferimento alle norme civili (art. 1439 c.c.) risulta palesemente inconferente, giacchè quel che viene in discussione è unicamente il modo in cui la Corte di merito, cui competeva farlo, ha valutato le risultanze documentali acquisite agli atti. Si è trattato, dunque, di una valutazione di merito, come tale di stretta competenza della Corte territoriale, adeguatamente motivata.

7. La terza censura è del pari inammissibile.

Lamenta la ricorrente, in relazione al rigetto del motivo di appello in ordine alla statuizione di rigetto da parte del Tribunale di annullamento del contratto per errore, che, nella specie, la ***** era caduta in errore proprio “sull’oggetto del contratto complessivamente inteso”, non tanto sulle qualità dell’oggetto, attese le difformità tra quanto emergeva dal bando e dal capitolato e quanto emersi, anche all’esito della CTU, circa la natura, i tempi, i mezzi occorrenti per le prestazioni.

Ma la Corte d’appello ha rilevato che l’oggetto delle opere era chiaramente individuato e non risultava neppure essere stato allegato dall’appaltatrice che fossero state richieste opere diverse e/o in zone diverse nè ciò era emerso in giudizio, all’esito della consulenza tecnica; l’errore sulla qualità invece dell’oggetto e quindi delle prestazioni da eseguire non era nè essenziale, atteso che la *****, malgrado la diversa consistenza dei fondali, aveva proseguito i lavori sino alla realizzazione della sezione del 9 cassone, nè riconoscibile dal Consorzio, con la normale diligenza, essendo emerso dalla consulenza tecnica che solo nella prima fase dei lavori era stata valutata una diversa situazione geologica del sito, il che aveva giustificato il riconoscimento di un sovraprezzo, concordato tra le parti ed accettato dall’appaltatrice senza riserve.

Anche in tale motivo, la ricorrente contrappone alla valutazione da parte della Corte una propria diversa ricostruzione dei fatti, non denunciando un vizio di omesso esame ex art. 360 c.p.c., n. 5.

8. Il quarto motivo, in punto di ritenuta infondatezza della censura sulla violazione del principio di buona fede ed affidamento, è per le stesse ragioni inammissibile, in quanto la Curatela si limita a criticare l’apprezzamento delle risultanze processuali operato dal giudice di merito, contrapponendo a tale apprezzamento quello ritenuto più corretto dalla parte e sviluppando argomenti di mero fatto che non possono essere scrutinati in sede di legittimità.

9. Il quinto motivo è del pari inammissibile, in quanto la domanda di risarcimento del danno, anche sotto il profilo della responsabilità contrattuale, risultava, di conseguenza, infondata, stante il rigetto della domanda di risoluzione per inadempimento grave del contratto, pur avendo la Corte distrettuale altresì rilevato che, nella citazione e nelle conclusioni, la richiesta era stata ricollegata esclusivamente ad una responsabilità extracontrattuale.

Ora, in effetti alcun altro fatto illecito imputabile al Consorzio risulta essere stato allegato dalla ***** a sostegno della pretesa risarcitoria, diverso dal fatto di avere “preteso dall’impresa l’esecuzione di appalto pur conoscendone le problematiche derivanti dalle errate indicazioni del progetto… e dai mezzi d’opera indicati nel bando e nel capitolato speciale”, fondante la domande di risoluzione già giudicata infondata.

10. Il sesto motivo è infondato.

La Corte d’appello ha confermato il giudizio del Tribunale che aveva ritenuto del tutto generiche le prove per interrogatorio formale e testi ed inammissibile l’istanza di esibizione documentale (del verbale di concordamento del 1987 tra il Consorzio e la SAILEM e della documentazione relativa al procedimento di rescissione del relativo contratto) non potendo l’ordine di esibizione documentale supplire all’onere di provare i fatti costitutivi della domanda, con finalità meramente esplorativa, in difetto di dimostrazione circa l’impossibilità per la Curatela di dimostrare i fatti sostenuti con altri mezzi istruttori.

A fronte di una statuizione del tutto conforme sia alle norme processuali sia ai principi già espressi da questo giudice di legittimità, la ricorrente, trascrivendo i capitoli di prova per interrogatorio formale e testi, deduce che le circostanze erano volte a dimostrare la piena conoscenza del Consorzio delle sopravvenute difficoltà di scavo dei fondali marini e delle carenze progettuali già contestate alla Ditta SAILEM, per analoghe problematiche di scavo.

Tuttavia i capitoli di prove orali risultavano effettivamente del tutto generici, pur tenuto conto della facoltà del giudice e delle parti di richiedere chiarimenti, ed implicanti valutazioni tecniche non demandabili (“difficoltà di scavo”, “consistenza geologica”), all’interrogando o a testimoni; mentre in relazione all’istanza di esibizione, nulla deduce la ricorrente in ordine alla natura residuale e non esplorativa del rimedio, limitandosi a dedurre di non potere acquisire in altro modo quei documenti.

11. I motivi del secondo ricorso della Curatela sono, in parte, inammissibili, in parte infondati.

12. Anzitutto è inammissibile la doglianza in ordine alla riunione disposta in appello.

La ricorrente svolge una, non sempre lineare, doglianza sul fatto che il giudizio n. 2510/2009 dovesse essere “trattato” e riunito a quello n. 1992/2013, anzichè a quello n. 2582/2009, promosso da Groupama.

Ora, a parte ogni considerazione in ordine al fatto che, disposta la riunione in appello dei tre giudizi, sono stati trattati, in ordine logico, prima, insieme, i due giudizi di appello avverso la sentenza del Tribunale di Trapani del 2009 (uno promosso da Groupama, altro promosso dalla Curatela Fallimento *****), da un lato, e poi il giudizio n. 1992/2013, avverso la sentenza del Tribunale del 2013, deve rilevarsi che il provvedimento di riunione, avendo natura ordinatoria ed essendo esercizio della facoltà discrezionale affidata al giudice di merito, è incensurabile in cassazione (Cass. 9638/1999; Cass. SU 5210/1994; Cass. 2461/2001; Cass. 3193/2004; Cass. 1194/2007; Cass. SU 2245/2015), ancorchè disposta in violazione dell’art. 274 c.p.c..

13. Infondata è poi la prima censura, in punto di omessa motivazione sui motivi di gravame sollevati dalla Curatela del Fallimento ***** avverso la decisione del Tribunale del 2009.

Invero, la Corte d’appello, dopo avere respinto il primo motivo di gravame, comune alla Curatela ed alla garante, ha ritenuto infondate le altre doglianze della Curatela in ordine alla non sussistenza di un credito risarcitorio di ***** nei confronti del Consorzio ASI, in relazione alla compensazione giudiziale eccepita dalla garante Groupama, rilevando che il preteso controcredito, in ogni caso, non era certo, liquido ed esigibile.

14. Il secondo ed il terzo motivo sono infondati.

Invero, la ricorrente opera erroneamente un accostamento tra i distinti giudizi per “causa petendi” o questioni di diritto, mentre, nella specie, la Curatela aveva proposto due distinti appelli avverso due differenti pronunce ed è risultata soccombente in entrambi i gravami (in uno, in solido con Groupama, che pure aveva, con autonomo atto, impugnato la stessa sentenza), con conseguente corretta applicazione ad opera della Corte di merito del disposto dell’art. 91 c.p.c., in punto di spese processuali.

15. Per tutto quanto sopra esposto, vanno respinti entrambi i ricorsi della Curatela del Fallimento *****. Le spese, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza, nel rapporto ricorrente/controricorrente Consorzio ASI; non v’è luogo a provvedere sulle spese nel rapporto ricorrente/Groupama, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

PQM

La Corte respinge entrambi i ricorsi della Curatela del Fallimento *****; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate, in relazione al primo ricorso, in complessivi Euro 10.000,00, a titolo di compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, e, in relazione al successivo ricorso, in complessivi Euro 7.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonchè al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021

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