Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.2271 del 02/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5046/2016 proposto da:

L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIULIA 66, presso lo studio dell’Avvocato MAURIZIO ROSSI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente principale e controricorrente in relazione al ricorso incidentale –

contro

GRANDI STAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 20, presso lo studio degli Avvocati MATTEO FUSILLO, CRISTINA CAPITANIO, SAVERIO SCHIAVONE, che la rappresentano e difendono.

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 4287/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 24/08/2015 R.G.N. 3260/2012;

il P.G. ha depositato conclusioni scritte;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

RILEVATO

Che:

1. Con ricorso presentato presso il Tribunale di Roma L.G. esponeva di essere stato assunto alle dipendenze di Grandi Stazioni spa con contratto a termine di durata quadriennale (decorrente dal 2.1.2007) e con qualifica di dirigente (mansioni di responsabile della Direzione “Valorizzazione e Commerciali”), con la pattuizione che, in qualunque caso di estinzione anticipata del rapporto per causa non imputabile al lavoratore, a quest’ultimo sarebbe spettato, a titolo di indennizzo, il residuo importo previsto contrattualmente sino alla naturale scadenza del rapporto stesso. Deduceva che nel febbraio del 2008, con l’avvento del nuovo amministratore delegato, la citata Direzione aveva subito un vero e proprio smembramento progressivo, con ridimensionamento degli incarichi e responsabilità affidategli; parallelamente era stata attuata ai suoi danni una sistematica campagna di mortificazione umana e professionale. Riferiva, infine, che al culmine di tale strategia, era stato licenziato, per asserita giusta causa, il 31.3.2009, sul presupposto di non avere tempestivamente rappresentato all’Azienda le criticità correlate all’attuazione di alcuni importanti accordi commerciali e di avere patito, a causa di tali comportamenti datoriali, un danno alla professionalità e alla salute. Tanto premesso chiedeva accertarsi il demansionamento subito con condanna della società al risarcimento di tutti i danni corrispondenti; dichiararsi l’illegittimità del licenziamento e condannarsi l’Azienda al pagamento di tutte le retribuzioni residue rispetto al termine del contratto, della corrispondente quota parte del TFR e del danno biologico connesso all’operato recesso.

2. Nel contraddittorio delle parti, l’adito Tribunale accoglieva in parte le domande statuendo che: a) la ristrutturazione aziendale operata nel febbraio del 2008 rientrava nelle ipotesi di organizzazione datoriale ed il demansionamento si era verificato solo dal gennaio 2009, per effetto di successive disposizioni organizzative; b) il conseguente danno professionale andava stimato in Euro 14.000,00 (pari al 20% della retribuzione nel trimestre e quello biologico in Euro 20.783,00; c) il licenziamento era dovuto a causa non imputabile al lavoratore per cui competevano la retribuzione residua, secondo la clausola invocata (per Euro 490.000,00) nonchè il risarcimento del danno biologico correlato pari ad Euro 20.783,00; d) al lavoratore spettava anche l’importo di Euro 36.297,00 a titolo di TFR differenziale sulle maggiori retribuzioni riconosciute.

3. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 4287 del 2015, sul gravame proposto dalla Grandi Stazioni spa e in parziale riforma della pronuncia di primo grado, che nel resto confermava, rigettava la domanda di risarcimento danni derivanti dal demansionamento nonchè la domanda di pagamento della quota di TFR relativa all’indennizzo da anticipata cessazione del rapporto.

4. Avverso la decisione di secondo grado proponeva ricorso per cassazione L.G. affidato a tre motivi.

5. Resisteva con controricorso la Grandi Stazioni spa formulando ricorso incidentale sulla base di quattro motivi cui resisteva, a sua volta, con controricorso il L..

6. Il PG rassegnava conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso principale e la declaratoria di inammissibilità di quello incidentale.

7. Le parti depositavano memorie.

CONSIDERATO

Che:

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 437 c.p.c., comma 2, in tema di divieto di domande ed eccezioni nuove in appello, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere rilevato la Corte di merito l’inammissibilità del motivo di appello con cui Grandi Stazioni spa aveva chiesto la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto, come spettanti, anche le somme corrispondenti al TFR sull’indennizzo contrattualmente previsto, in quanto sul punto non era stata sollevata una specifica eccezione nel primo grado di giudizio, così violando il divieto dello ius novorum.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1366,1368,1369,1371 c.c., in tema di interpretazione del contratto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte di appello, accogliendo il motivo di gravame di cui si è detto, ha erroneamente interpretato la clausola che riconosceva, in qualsiasi caso di estinzione anticipata del rapporto per cause non imputabili al lavoratore, un indennizzo pari al residuo importo previsto contrattualmente sino alla scadenza del contratto, riconoscendole il valore di una attribuzione patrimoniale a titolo risarcitorio, quando invece la volontà delle parti era quella di prevedere un indennizzo nel quale avrebbero dovuto conteggiarsi sia le retribuzioni sia il correlato TFR: ciò in quanto l’indennizzo doveva svolgere la funzione di garantire al lavoratore il medesimo trattamento economico che avrebbe conseguito se il rapporto avesse avuto esecuzione sino alla scadenza del contratto.

4. Con il terzo motivo L. si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, in tema di liquidazione dei compensi e delle spese di lite, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte territoriale, con la statuizione sulle spese di lite adottata (“l’esito complessivo della lite giustifica la compensazione delle spese del doppio grado in ragione della metà, e il carico delle medesime sull’Azienda nel resto”….. “liquidate, per il primo grado, in complessivi Euro 5.000,00 e per questo grado in complessivi Euro 7.000,00….”) violato, nella ripartizione, il principio della soccombenza e per avere quantificato le stesse in modo erroneo ed irragionevole, riducendo quelle già liquidate dal Tribunale (Euro 37.527,00 di cui Euro 4.137,00 per esborsi, Euro 3.390,00 per diritti ed Euro 30.000,00 per onorario) drasticamente e senza operare alcuna distinzione tra spese, diritti ed onorari, applicando il D.M. n. 127 del 2014, anzichè le tariffe vigenti ratione temporis.

5. Con il primo motivo del ricorso incidentale la società denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto esclusa la sussistenza di una causa imputabile al L. a fondamento del licenziamento intimatogli (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.); la nullità della sentenza e/o del procedimento, in relazione all’art. 116 c.p.c., per avere errato la Corte territoriale nella valutazione della prova testimoniale (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4); la nullità della sentenza e/o del procedimento, in relazione all’art. 116 c.p.c., per avere errato la Corte territoriale nella valutazione della prova testimoniale (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4). Deduce che i giudici di secondo grado, con una motivazione scarna (e sostanzialmente inesistente) avevano rigettato l’appello in relazione al capo della pronuncia di I grado che aveva escluso la sussistenza di una causa imputabile al L. a fondamento del licenziamento intimatogli, basando la propria decisione sulla sola circostanza che “funzioni aziendali diverse da quelle cui l’appellato era preposto avrebbero potuto rendersi conto da sole delle conseguenze pregiudizievoli cui sarebbe andata incontro la società” ed erroneamente valutando le risultanze istruttorie, in particolare le deposizioni di tale R.

6. Con il secondo motivo la Grandi Stazioni spa eccepisce la nullità della sentenza e/o del procedimento, in relazione all’art. 116 c.p.c., per avere la Corte di appello errato nel ritenere dimostrato il danno biologico asseritamente conseguente al licenziamento sulla base della sola perizia di parte (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4); la violazione e falsa applicazione degli artt. 116,437,441 c.p.c. e art. 2697 c.c., per avere la Corte di appello trascurato l’assenza di prova del danno e del relativo nesso di causalità e per avere omesso di disporre consulenza tecnica di ufficio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Sostiene, in pratica, che la Corte di merito ha condannato essa società a risarcire un asserito danno biologico per il solo fatto di avere ritenuto illegittimo il licenziamento, in assenza della prova del danno effettivamente patito dal lavoratore e dalla sua ascrivibilità alla datrice di lavoro, e in assenza di un accertamento medico-legale oggettivo e condotto da un soggetto imparziale, ma fondando il proprio convincimento esclusivamente sulla base di un documento di parte contestato sin dal primo grado di giudizio.

7. Con il terzo motivo si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223,1227,1382,2041 c.c., per avere la Corte si appello omesso di ridurre il risarcimento riconosciuto al L. a fronte della risoluzione ante tempus del contratto a termine (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3); la nullità della sentenza e/o del procedimento, in relazione all’art. 116 c.p.c., per avere la Corte di appello omesso di valutare le risultanze della prova testimoniale e la documentazione offerta da Grandi Stazioni spa ai fini della riduzione del risarcimento riconosciuto al L. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4). Evidenzia la ricorrente incidentale che, in caso di rigetto del primo motivo, la Corte di merito erroneamente non aveva proceduto alla riduzione dell’importo liquidato, in virtù della clausola penale contrattualmente prevista, a titolo di risarcimento del danno, pur in presenza di presunzioni gravi, precise e concordanti circa lo svolgimento, da parte del L., di altra attività lavorativa dopo la cessazione del rapporto con Grandi Stazioni spa, che avrebbero imposto i poteri di diminuire equamente la penale ex art. 1384 c.c., anche di ufficio.

8. Con il quarto motivo la ricorrente incidentale lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 434 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto parzialmente inammissibile il motivo di appello proposto da essa società avverso il capo della pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda riconvenzionale (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3); la nullità della sentenza e/o del procedimento, in relazione all’art. 112 c.p.c., per avere la Corte di appello omesso di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4). Si sostiene che la Corte di appello, nonostante la doglianza prospettata ritualmente nel gravame, non aveva valutato la questione circa l’omesso esame, da parte del giudice di prime cure, della domanda riconvenzionale spiegata, nella sua complessità ed interezza, riguardante il dedotto inadempimento del L. rispetto ai suoi obblighi informativi e ciò indipendentemente dalla fondatezza del recesso intimato.

9. Il primo motivo del ricorso principale è infondato.

10. In primo luogo, dall’esame della memoria di costituzione di primo grado presentata dalla società, va rilevato che erano state contestate sia la sussistenza della giusta causa di recesso, sia il diritto del ricorrente ad ottenere anche le connesse differenze del TFR.

11. Essendo state, poi, queste riconosciute dal giudice di prime cure nell’ambito del quantum liquidato al L. ed essendovi stato uno specifico motivo di gravame, la Corte territoriale, pronunciandosi su di esso, non ha violato l’art. 437 c.p.c., in quanto la questione rientrava nel thema decidendum del giudizio.

12. In secondo luogo, deve ricordarsi l’orientamento di legittimità (Cass. n. 2641 del 2013; Cass. n. 5051 del 2016) secondo il quale in tema di procedimento di appello è qualificabile come eccezione nuova solo quella che non abbia alcuna connessione logica con quanto dedotto in primo grado, così da costituire una ragione di indagine diversa da quella ivi espletata, senza che questo possa trovare giustificazione nello svolgimento precedente del processo, nè può essere considerata nuova la questione di diritto prospettata a corredo della già avvenuta deduzione di un fatto impeditivo o estintivo della pretesa azionata con la domanda avanzata.

13. Nel caso in esame, invece, la Corte territoriale, qualificata la dovuta attribuzione patrimoniale quale somma spettante a titolo risarcitorio, ha escluso la debenza del relativo TFR, non ritenendola base utile per il calcolo dello stesso.

14. Non c’è stata, pertanto, alcuna alterazione dei termini sostanziali della controversia ma solo una determinazione del danno fondata su elementi già acquisiti agli atti.

15. Nè, infine, in relazione ad una attività del giudice di natura fortemente valutativa, come la quantificazione del pregiudizio patito, può operare il principio di non contestazione (Cass. n. 21460 del 2019).

16. Il secondo motivo è parimenti infondato.

17. Giova premettere che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, l’interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (Cass. n. 24539 del 2009; Cass. n. 16254 del 2012).

18. Nella prospettazione della doglianza, non si deducono violazioni dei canoni di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., non essendo stato fatto esplicito riferimento alle regole legali di esegetica mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate e ai principi in esse contenuti, nè ha precisato in qual modo e con quali considerazioni il giudice di merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche o insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (Cass. n. 17168 del 2012).

19. Tanto premesso, la Corte di merito ha affermato che la clausola contrattuale in esame, la quale riconosceva a titolo di indennizzo in qualsiasi caso di estinzione anticipata del rapporto, per causa non imputabile al lavoratore, il residuo importo previsto contrattualmente sino alla scadenza del rapporto, era da intendersi quale clausola penale ex art. 1382 c.c., che implicava la predeterminazione del danno risarcibile.

20. E’ una interpretazione conforme al dato letterale, logica e corretta sotto il profilo giuridico, per cui si tratta di un accertamento di fatto che appartiene al giudice di merito, fondato sulla chiarezza del contenuto della clausola che esclude la necessità del ricorso a strumenti interpretativi sussidiari (tra le altre Cass. n. 11193 del 2003).

21. La trattazione del terzo motivo del ricorso principale, per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica, va posticipata all’esito dell’esame del ricorso incidentale.

22. Il primo motivo di questo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza.

23. E’ pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, per ciò che concerne la categoria dirigenziale, occorre fare riferimento alla nozione di giustificatezza della risoluzione, che si discosta, sia sul piano soggettivo che oggettivo, da quello del giustificato motivo, trovando la sua ragione di essere, da un lato, nel rapporto fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro in virtù delle mansioni affidate, dall’altro, nello stesso sviluppo delle strategie di impresa che rendono nel tempo non pienamente adeguata la concreta posizione assegnata al dirigente nella articolazione della struttura direttiva della azienda (Cass. n. 27199 del 2018; Cass. n. 23894 del 2018).

24. Inoltre, si è affermato che la “clausola di stabilità” (che assicura una durata minima garantita) del rapporto di lavoro dirigenziale ha lo scopo sia di soddisfare l’interesse del datore di lavoro ad assicurarsi la collaborazione del dirigente, sia di garantire a quest’ultimo la continuità della prestazione lavorativa, attraverso la preventiva rinuncia della parte datoriale alla facoltà di recesso, sicchè il limite a tale rinuncia può identificarsi solo nella sussistenza di una giusta causa di recesso che comporti il venir meno del vincolo fiduciario (Cass. n. 13335 del 2014; Cass. n. 25902 del 2014).

25. Per ciò che concerne la valutazione della gravità dell’inadempimento contrattuale da parte del dirigente, essa è rimessa all’esame del giudice di merito ed è incensurabile in cassazione se Ila relativa motivazione risulti immune da vizi logici e giuridici (Cass. n. 11118 del 2012). Detta valutazione ha ad oggetto l’accertamento della prova sulla veridicità e fondatezza dei motivi nonchè la loro idoneità a giustificare il recesso (Cass. n. 825 del 1999; Cass. n. 2761 del 1998).

26. Nella fattispecie in esame la Corte territoriale – con una motivazione dalla quale è possibile desumere l’iter logico che è stato seguito per giungere alle conclusioni adottate e che, pertanto, rende infondata la denunciata violazione dell’art. 132 c.p.c., che è ravvisabile unicamente quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella individuazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento (cfr. Cass. n. 3819 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018)- ha sottolineato che il mancato rispetto degli impegni contrattuali, da parte della società, era stato erroneamente posto a carico del L. che, quale preposto alla funzione business, non era direttamente coinvolto ed anzi aveva più volte segnalato criticità e rischi; inoltre, ha evidenziato che non era possibile rimproverargli neanche il mancato assolvimento di oneri comunicazionali relativi al consuntivo del 2007, motivando tale conclusione con il riscontro dei bilanci 2007-08.

27. Si rileva, pertanto, che nel caso in esame la ricorrente società non procede ad estrarre dalla applicazione che la sentenza impugnata fa della giustificatezza una specificazione puntuale ed astratta, per poi censurarla ex art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto errata in diritto e contrastante con i principi di buona fede e correttezza o di quelli in tema di inesatto o parziale adempimento dei generali criteri codicistici (artt. 1453 c.c. e segg.), ma si limita a chiedere una rivalutazione delle risultanze istruttorie in ordine ai fatti, operata in maniera ragionevole nei due gradi di giudizio, non consentita in sede di legittimità.

28. La sentenza impugnata presenta, pertanto, una motivazione del tutto congrua ed esaustiva in relazione ai caratteri del rapporto dirigenziale intercorso tra le parti e alle modalità di licenziamento ingiustificatamente adottato dalla società datrice di lavoro, sicchè la decisione non è suscettibile di alcuna delle censure che sono state mosse.

29. Il secondo motivo è infondato.

30. Il danno biologico (cioè la lesione del diritto alla salute), correlato al subito licenziamento, è stato ritenuto dimostrato dalla Corte territoriale sulla base della relazione sanitaria di parte ritenuta idonea ai fini della valenza probatoria.

31. Ciò è ammissibile perchè il principio “iudex peritus peritorum” comporta che il giudice del merito, per la soluzione di questioni di natura tecnica o scientifica, non abbia alcun obbligo di nominare un consulente tecnico di ufficio, potendo ricorrere alle conoscenze specialistiche, acquisite direttamente attraverso studi o ricerche personali (Cass. n. 14759 del 2007; Cass. n. 30733 del 2017).

32. In tema di ricorso per cassazione, poi, la violazione dell’art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (Cass. n. 11892 del 2016).

33. La violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., si configura, infine, soltanto nella ipotesi che il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, perchè in tal caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. n. 19064 del 2006; Cass. n. 2935 del 2006).

34. La denunciata nullità della sentenza, per violazione delle suddette disposizioni, è quindi insussistente.

35. Il terzo motivo è infondato.

36. L’apprezzamento della eccessività dell’importo fissato con clausola penale dalle parti contraenti, per il caso di inadempimento o di ritardato adempimento, e della misura della riduzione equitativa dell’importo medesimo rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio è incensurabile in sede di legittimità se non negli aspetti relativi alla motivazione (Cass. n. 23750 del 2018; Cass. n. 6158 del 2007).

37. La Corte territoriale, nel caso in esame, ha ritenuto insensibile la questione dell’aliunde perceptum, per avere svolto il L. nelle more altra attività lavorativa, rispetto alla predeterminazione del danno risarcibile che ha considerato non manifestamente eccessiva.

38. Si tratta di una valutazione che, sia pure nella sua essenzialità, manifesta la piena congruità e la perfetta rispondenza della penale pattuita al tenore e al sinallagma del contratto concluso tra le parti, con riguardo alla effettiva incidenza dello stesso sull’equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale: ciò indipendentemente da una rigida ed esclusiva correlazione con l’entità del danno subito (Cass. n. 3998 del 2003).

39. Il quarto motivo è anch’esso infondato.

40. La Corte territoriale ha respinto il motivo di appello, con cui la società ha chiesto la riforma della sentenza di 1 grado nella parte in cui era stata rigettata la domanda riconvenzionale avente ad oggetto il dedotto inadempimento del L. rispetto ai suoi obblighi informativi, sottolineando che il rigetto della riconvenzionale discendesse automaticamente dalla pronuncia sulla illegittimità del recesso ove era stato valutato, in termini di irrilevanza della stessa, la questione sul dedotto mancato assolvimento, da parte del dirigente, degli oneri comunicazionali relativi al consuntivo 2007, esercizio nel cui corso i recessi non erano stati ancora esercitati (e in relazione al quale dunque nessun appostamento di bilancio avrebbe dovuto essere effettuato a tale titolo, a differenza del successivo esercizio 2008).

41. Non vi è stata, pertanto, omessa pronuncia che si ha solo in ipotesi di inesistenza di una decisione per la mancanza di un provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto (Cass. n. 2085 del 1995) nè erronea statuizione sulla inammissibilità delle ulteriori ragioni, richiamate dall’appellante “per relationem” rispetto alle difese di primo grado a sostegno della riconvenzionale medesima, stante la necessità che l’impugnazione deve risolversi in una critica adeguata specifica della decisione impugnata che consente al giudice del gravame di percepire con certezza e chiarezza il contenuto delle censure in riferimento ad una o più statuizioni adottate dal primo giudice (Cass. n. 25588 del 2010; Cass. n. 1248 del 2013).

42. Tornando, infine, al terzo motivo del ricorso principale, osserva il Collegio che senza dubbio sono infondate le dedotte violazioni sia dell’art. 91 c.p.c. (che sussiste solo se si pongono, anche parzialmente, le spese di lite a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. n. 12963 del 2007) e ciò non è ravvisabile nel caso de quo) sia dell’art. 92 c.p.c. (perchè la parziale compensazione, disposta in relazione all’esito complessivo della lite, rappresenta esercizio del potere discrezionale del giudice di merito che non è sindacabile in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 30952 del 2017).

43. Inoltre, va evidenziato che, in tema di impugnazioni, sussiste il potere del giudice di appello di procedere di ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali quale conseguenza della pronuncia di merito, in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all’esito complessivo della lite (Cass. n. 27606 del 2019; Cass. n. 1775 del 2017; Cass. n. 26985 del 2009; Cass. n. 6259 del 2014), per cui ben potevano i giudici di seconde cure rimodulare le spese di tutte le fasi e gradi, avendo riguardo all’esito di tutto il giudizio.

44. Quanto, infine, alla disciplina applicabile, la Corte di merito si è adeguata al recente orientamento di legittimità, rappresentato dalle decisioni n. 31884 del 2018, n. 19181 del 2018, n. 30529 del 2017, secondo le quali, in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qualvolta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorchè la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purchè a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata, con la conseguenza che, in caso di riforma della decisione, il giudice dell’impugnazione, investito ai sensi dell’art. 336 c.p.c., anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza di appello, atteso che l’accezione onnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera prestata nella sua interezza.

45. Tale arresto giurisprudenziale trova conforto nella pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (n. 17405 del 2012) che hanno affermato analogo principio in tema di applicabilità dei parametri di cui al D.M. 20 luglio 2012, n. 140, art. 41, il quale ha dato attuazione al D.L. n. 1 del 2012, art. 9, comma 2, convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27.

46. Il terzo motivo del ricorso principale è, pertanto, infondato anche in relazione a tale ultima doglianza.

47. Alla stregua di quanto esposto, devono essere rigettati sia il ricorso principale che quello incidentale.

48. La soccombenza reciproca induce a compensare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

49. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 23 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2021

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