Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.27877 del 13/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 31392/2019 proposto da:

EURO ITALIA SRL, e D.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE, 20, presso lo studio dell’avvocato AUGUSTA CIMINELLI, che lite rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

SMA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LORENZO MAGALOTTI 15, presso lo studio dell’avvocato BARBARA MIOLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANGELO MASTRANDREA;

– controricorrente –

e contro

S.A., B.M.P., rappresentati e difesi dall’avv.to VINCENZO MARICONDA, elettivamente domiciliato in Roma Via Cassiodoro 9, presso l’avv. MARIO NUZZO;

– controricorrenti –

e contro

FALLIMENTO ***** SPA;

– intimato –

nonché sul ricorso proposto da:

FINANZIARIA SVILUPPO COMMERCIALE SPA, IN SIGLA ***** SPA IN FALLIMENTO, in persona di D.F., rappresentata e difesa dagli avv. GIANLUCA RUBINO, E ANGELO BONETTA;

– ricorrente e controricorrente –

e contro

SMA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LORENZO MAGALOTTI 15, presso lo studio dell’avvocato BARBARA MIOLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANGELO MASTRANDREA;

– controricorrente –

e contro

S.A. B.M.P., rappresentati difesi dall’avv.to VINCENZO MARICONDA, elettivamente domiciliato in Roma Via cassiodoro 9, presso l’avv. MARIO NUZZO;

– controricorrenti –

e contro

FALLIMENTO ***** SPA, EURO ITALIA SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3186/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 17/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/04/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI;

lette le conclusioni scritte del P.M., che instano per il rigetto dei ricorsi.

FATTI DI CAUSA

1. Per quanto ancora in questa sede rileva, la SMA s.p.a. e la ***** s.p.a. il 20 novembre 2002 hanno stipulato un contratto di master franchising che vedeva la SMA quale master franchisor e la ***** quale master franchisee, quest’ultima società partecipata da Euro Italia s.r.l. e dal Dott. D.F.. Dopo lo sfavorevole esito di una precedente azione risarcitoria per inadempimento contrattuale per dolo o colpa grave della SMA nella contabilizzazione dei margini di rendimento sulle fatturazioni – convenuta da *****, Eurogest e Euro Italia con giudizio instaurato nel 2007 – con atto di citazione del 20 luglio 2012e. la ***** s.p.a. in persona dell’amministratore Dott. D., nonché la Euro Italia s.r.l. (quale holding controllante ***** s.p.a.) e il Dott. D. (quale socio di minoranza di ***** s.p.a.) convenivano nuovamente in giudizio la SMA, nonché i sig.ri S.A. e B.M.P., per il loro ruolo svolto nella stessa SMA, proponendo in via principale domanda di annullamento del contratto di master franchising concluso tra SMA ed ***** per dolo ovvero, in subordine, per errore; in via gradata, chiedevano ex art. 2033 c.c., la ripetizione dei pagamenti indebiti effettuati da ***** a SMA sulle fatturazioni delle merci compravendute; in ogni caso, domandavano il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, cagionati dai convenuti agli attori. Nel frattempo, con sentenza pubblicata il 26 luglio 2012 il Tribunale di Cosenza dichiarava il fallimento della ***** s.p.a., dopo una prima dichiarazione di fallimento del 2009, poi revocata con effetto dal 30-31 maggio 2012. Pertanto, gli attori riassumevano il giudizio con istanza del 23 ottobre 2012, notificata anche alla curatela del fallimento. Si costituivano gli originari convenuti, mentre non si costituiva il Fallimento ***** s.p.a. All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Milano dichiarava improcedibile l’azione esperita dalla ***** s.p.a. e prescritto il diritto al risarcimento fatto valere in proprio dal Dott. D. e da Euro Italia s.r.l..

2. In sede di gravame, la pronuncia di prime cure veniva confermata integralmente dalla Corte d’Appello di Milano, che dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla fallita ***** s.p.a., per avere il Dott. D., e non il curatore del fallimento di *****, rilasciato la procura alle liti e rigettava l’appello proposto in proprio dal Dott. D. e dalla società Euro Italia.

3. In particolare, la Corte di merito riteneva invalida la procura ad litem rilasciata dal Dott. D. al difensore della ***** s.p.a., in quanto la società, all’epoca della citazione, poteva essere legittimamente rappresentata soltanto dagli amministratori giudiziari nominati dal Tribunale di Cosenza, rispettivamente con il primo fallimento (poi revocato) e il secondo fallimento. Inoltre, escludeva che potesse sussistere in capo alla fallita la capacità processuale residuale prevista in caso di inerzia del curatore, posto che quest’ultimo, lungi dal restare inerte, aveva valutato espressamente la non convenienza della sua costituzione in giudizio per la massa dei creditori. Quanto all’azione proposta in proprio dal Dott. D. e da Euro Italia s.r.l. in quanto soci di *****, la Corte di merito riteneva prescritta l’azione di risarcimento, qualificata ex art. 2043 c.c., sul rilievo che il danno lamentato con il presente procedimento, introdotto nel luglio 2012, nonché il relativo meccanismo causativo, erano già noti agli appellanti fin dal maggio 2007, allorché era stato incardinato il primo giudizio per il risarcimento del danno e, dunque, era oramai trascorso il termine quinquennale di prescrizione.

4. Con atto notificato il 16/10/2019, i soci Euro Italia s.r.l. e D. propongono ricorso per cassazione, affidato a otto motivi, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 3186/2019, pubblicata il 17/07/2019. Resistono, con separati controricorsi, la SMA s.p.a. ed i sig.ri S.A. e B.M.P.. Con atto notificato lo stesso 16/10/2019 ***** s.p.a. propone a sua volta ricorso, affidato a quattro motivi, avverso la medesima sentenza. Resistono ad entrambi i ricorsi, con separati controricorsi, SMA s.p.a. e i sig.ri S. e B.. Le parti hanno depositato memorie. Il Pubblico Ministero ha concluso come in atti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Ricorso di Euro Italia s.r.l. e D..

1. Con il primo motivo del ricorso proposto da Euro Italia s.r.l. e dal D. si denuncia “Omesso esame di un fatto decisivo del giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ovvero nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c.. Violazione e falsa applicazione dell’art. 163 c.p.c., n. 4 e della L. n. 129 del 2004, art. 8, in relazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”. La sentenza viene censurata nella parte in cui ha ritenuto che i diritti azionati dagli attuali ricorrenti, soci di ***** s.p.a., con l’atto introduttivo del presente giudizio (risalente al luglio 2012) sarebbero prescritti in quanto il danno e il relativo meccanismo causativo erano già noti ad essi fin dal maggio 2007, quando era stato introdotto il primo giudizio tra *****, Eurogest e Euro Italia contro la SMA. La Corte d’Appello non avrebbe considerato la diversità della causa petendi dell’odierna pretesa rispetto a quella del 2007, limitandosi a rilevare l’identità del danno, peraltro, senza spiegare perché sarebbe stato il medesimo tra i due giudizi. Difatti, nel primo giudizio i ricorrenti avrebbero dedotto quale fatto lesivo l’inadempimento contrattuale di SMA per il mancato raggiungimento dei margini contrattuali caratterizzato da colpa grave o dolo dell’affiliante; per converso, l’odierno giudizio sarebbe stato instaurato successivamente alla scoperta dell’alterazione e falsificazione dei dati delle fatture emesse da SMA. Dunque, la diversità delle causae petendi alla base del danno dedotto avrebbe dovuto indurre il giudice di merito a individuare anche un diverso dies a quo del termine di prescrizione. Non affrontando la sentenza le conseguenze della alterazione dei dati forniti dell’affiliante, sarebbero vieppiù violati gli obblighi di trasparenza, correttezza e completezza delle informazioni cui ha diritto l’affiliato, tali da determinare l’annullamento per dolo del contratto.

2. Con il secondo motivo si denuncia “Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione al n. 4 dell’art. 360 c.p.c., comma 1, laddove la Corte ha ritenuto che il dolo posto in essere da SMA (e dai suoi dirigenti) durante le trattative per la stipula del master franchising e per tutta la durata del rapporto fosse noto ai ricorrenti sin dall’avvio del primo giudizio”. La sentenza viene censurata là dove ha ritenuto provata la consapevolezza dei ricorrenti del dolo decettivo della SMA. La Corte d’Appello avrebbe violato l’art. 115 c.p.c., per aver basato tale convincimento su una prova “immaginaria” poiché, dagli atti del primo giudizio, emergerebbe esclusivamente la consapevolezza degli attuali ricorrenti di una condotta genericamente dolosa di SMA consistente nella intenzionalità dell’inadempimento contrattuale riferito ai margini contrattuali convenuti. Diversamente, il dolo ascrivibile ai convenuti nel giudizio odierno – consistente nella rappresentazione di informazioni false in relazione ai margini di ricavo durante le trattative precontrattuali e la fase di esecuzione del contratto – sarebbe stato percepito da ***** s.p.a. e dai ricorrenti, in quanto soci, solo in data 16 novembre 2009, in sede di verifica dello stato passivo fallimentare di *****, mentre la conferma sarebbe pervenuta solo dopo le indagini preliminari svolte dalla Procura della Repubblica di Cosenza in seguito alla denuncia di truffa aggravata sporta dal D. a carico dei sig.ri B. e S., alle quali i ricorrenti hanno avuto accesso solo il 17 ottobre 2012 (denuncia archiviata per prescrizione del reato). Vi sarebbe stato pertanto un errore di percezione in punto di allegazioni e prove con conseguente violazione dell’art. 115 c.p.c., posto che mancava in atti ogni contestazione in merito all’allegata falsità della comunicazione relativa ai margini di ricavo.

3. Con il terzo motivo si denuncia “Nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, laddove la Corte ha rigettato per manifesta infondatezza le domande dei ricorrenti”. La sentenza viene censurata per aver ritenuto che dagli atti del primo giudizio emergerebbe la prova che il danno e il relativo meccanismo causativo erano già noti nel maggio 2007 e, dunque, i connessi diritti dei ricorrenti erano oramai prescritti. In parte qua, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe meramente apparente in quanto non verrebbero indicati gli atti e gli elementi del primo giudizio sui quali la Corte territoriale ha fondato il proprio convincimento.

4. Con il quarto motivo si denuncia “Nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione al n. 4 dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nella parte in cui la Corte di Appello ha rigettato per manifesta infondatezza le domande dei ricorrenti” là dove la Corte d’appello ha qualificato l’azione come pacificamente e dichiaratamente quale azione aquiliana ex art. 2043 c.c., in merito alla redditività, con motivazione apodittica e priva di una pur larvata parte argomentativa, quando il settimo motivo del gravame evidenziava le ragioni di diversità delle due controversie, per la diversità dei fatti dolosi denunciati, ascritti a B. e S., essendosi le false informazioni attuate attraverso la trasmissione di dati falsi sulle marginalità sistematicamente artefatte e scoperte solo in sede di verifica dello stato passivo. Sul punto non sarebbe, in tesi, sufficiente richiamare la sentenza di primo grado.

5. Con il quinto motivo si deduce “Nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto applicabile il termine di prescrizione quinquennale in luogo di quello decennale dedotto dai ricorrenti”, posto che fin dall’atto introduttivo del giudizio, nonché nell’atto di appello, i ricorrenti avevano rilevato che all’azione di danno da essi introdotta, quali soci di *****, avrebbe dovuto applicarsi il termine di prescrizione decennale, in quanto si tratterebbe di responsabilità da contatto sociale qualificato) poiché connessa alla responsabilità precontrattuale dei convenuti nei confronti della *****.

6. Con il sesto motivo si denuncia “Violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, delle disposizioni di cui agli artt. 2043 e 2935 c.c., in punto di individuazione del dies a quo dal quale far decorrere il termine di prescrizione”. La Corte d’appello avrebbe violato l’art. 2935 c.c., in base al quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere: difatti, nel caso di specie, ha ritenuto prescritto il diritto degli attuali ricorrenti quandanche nel 2007 i medesimi non avrebbero potuto esercitarlo in quanto, a quella data, non sarebbero stati a conoscenza della condotta illecita posta in essere dai convenuti per i motivi sopra detti.

7. Con il settimo motivo si denuncia “Violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, delle disposizioni di cui all’art. 2043 c.c. e art. 2947 c.c., comma 3, nella parte in cui la Corte di Appello ha ritenuto applicabile alla specie il termine di prescrizione quinquennale in luogo di quello maggiore previsto per il reato di truffa aggravata”. L’azione ex art. 2043 c.c., avviata dai ricorrenti trarrebbe origine dalla truffa ai danni di *****, consistita nell’aver fornito all’affiliata informazioni false in relazione alla marginalità del master franchising tanto nelle trattative, quanto nella fase esecutiva del rapporto. Difatti, pur essendo stata archiviata la denuncia per estinzione del reato per prescrizione, la condotta posta in essere da SMA e dai suoi dirigenti sarebbe sussumibile nella fattispecie criminosa di cui all’art. 640 c.p. e art. 61 c.p., n. 7 e, pertanto, la Corte d’appello avrebbe dovuto applicare, ai sensi dell’art. 2947 c.c., il termine di prescrizione previsto per la fattispecie penale e, cioè, sei anni anziché cinque. La corretta applicazione della norma avrebbe impedito al giudice di ritenere prescritti i diritti azionati dai ricorrenti, in quanto, pur volendo ritenere che la prescrizione decorresse dall’atto introduttivo del primo giudizio (maggio 2007), l’atto di citazione dell’attuale giudizio risale al 2012.

8. Con l’ottavo motivo si denuncia “Nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., in relazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non avere la Corte statuito in ordine al nono motivo di appello concernente la domanda ex art. 2900 c.c.”. La sentenza avrebbe omesso di pronunciarsi sul nono motivo di appello, con il quale i ricorrenti censuravano la sentenza di prime cure per non avere il Tribunale svolto alcuna delibazione in ordine alla domanda di surroga avanzata dai ricorrenti all’udienza del 25 giugno 2013, per effetto dell’inerzia della curatela del fallimento *****, la quale, non costituendosi in giudizio e, dunque, omettendo di coltivare l’azione, avrebbe pregiudicato i diritti di credito dei soci della ***** i quali, tramite la proposizione della domanda in via subordinata, miravano alla conservazione delle proprie ragioni tramite l’esercizio dei diritti spettanti alla propria debitrice *****.

9. Le censure – sotto i profili sostanziali e processuali sopra riportati- criticano la sentenza per avere ritenuto che gli appellanti qui ricorrenti, in quanto soci di riferimento di *****, fossero nella possibilità di venire conoscenza del danno perpetrato dai convenuti già a partire dal maggio 2007, ovvero quando fu introdotto il primo giudizio. Ritiene questa Corte che la valutazione censurata, scaturita da un esame dei fatti portati all’esame del giudice, si dimostra corretta ed esaustiva, attenendosi a una complessiva valutazione dei fatti di causa addotti nei due giudizi, pur a diverso titolo, con conseguente corretta individuazione del dies a quo del termine prescrizionale che ha portato a dichiarare estinta l’azione di risarcimento proposta a distanza di oltre cinque anni dai fatti di causa.

9.1. Ed invero, la Corte d’Appello, dopo avere qualificato come azione extracontrattuale ex art. 2043 c.c., l’azione intrapresa dai soci di *****, ha rigettato il gravame proposto per essere maturata la prescrizione dell’azione di risarcimento esperita nei confronti della SMA e dei sig.ri B. e S., confermando la pronuncia di prime cure. In particolare, in sede di gravame gli odierni ricorrenti avevano prospettato le medesime tesi difensive qui reiterate, rilevando che i fatti costitutivi alla base delle domande proposte nel 2007 e nel 2012 fossero diversi: ovvero che, nel 2007, i medesimi, unitamente alla società *****, avevano agito nei confronti della SMA per inadempimento contrattuale sul presupposto che i margini di ricavo fossero un obbligo ex contractu rimasto sin all’origine inadempiuto; mentre nel 2012, essi si erano indotti ad agire, unitamente alla società *****, una volta scoperto che le informazioni fornite durante la fase delle trattative contrattuali, nonché durante la fase esecutiva del contratto di franchising, erano false.

9.2. La prospettazione degli appellanti è stata ritenuta infondata dalla Corte territoriale, che, in via preliminare, ha ritenuto irrilevante lo scrutinio sull’identità o diversità di petitum e causa petendi tra l’azione proposta da ***** nel 2007 e quella, qui in esame, proposta invece dai soci della ***** (attuali ricorrenti), posto che i soci, non essendo legittimati all’azione di annullamento e di ripetizione esercitata, in prima battuta, dalla società *****, facevano valere in proprio una responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c..

9.3. Purtuttavia, l’azione dei soci che si è affiancata a quella di ***** – qualificata quale azione aquiliana ex art. 2043 c.c., per il danno derivante dall’avere gli appellanti conferito capitale nella ***** s.p.a. confidando nella redditività del contratto di franchising con l’appellata SMA – è stata ritenuta prescritta poiché il danno, nonché il meccanismo di causazione dello stesso, di cui gli appellanti chiedevano il risarcimento, era noto o comunque conoscibile tanto ad essi, quali soci di riferimento, quanto alla società fin dal maggio 2007 (come ritenuto provato per tabulas per mezzo degli atti del giudizio del 2007), ragion per cui, essendo per essi irrilevante che tale danno potesse discendere da un inadempimento contrattuale dell’appellata SMA (come asserito nella citazione del 2007) ovvero da dolo e/o false informazioni (come asserito nell’odierna azione di annullamento per dolo e per pagamento indebito proposta dalla società fallita e dai soci a titolo extracontrattuale), la Corte di merito ha ritenuto che alla data di introduzione del presente contenzioso (luglio 2012) fosse decorso il quinquennio previsto per la prescrizione del diritto al preteso risarcimento, perché ai soci già noto sin dal 2007.

9.4. Sotto il profilo strettamente giuridico, la sentenza impugnata ha applicato il disposto normativo di cui art. 2947 c.c., comma 1, per come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte, in base alla quale “in materia di illecito civile, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre dal momento in cui il danneggiato ha avuto reale e concreta percezione dell’esistenza e gravità del danno, nonché della sua addebitabilità a un determinato soggetto, ovvero dal momento in cui avrebbe potuto avere tale percezione usando l’ordinaria diligenza” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4899 del 14/3/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13616 del 21/6/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9524 del 20/4/2007).

9.5. Ciò che rileva ai fini dell’individuazione del termine di prescrizione del diritto al risarcimento, difatti, è il momento della percepibilità della sussistenza del danno e della sua gravità, in cui il danneggiato avrebbe potuto averne contezza usando l’ordinaria diligenza. Talché, la considerazione effettuata dalla Corte di merito è nel senso che se la società aveva esperire un’azione risarcitoria per mancato conseguimento dei margini di ricavi già nel 2007, logica vuole che i soci – già a quella data – ne avessero potuto avere conoscenza come la società e potevano, usando l’ordinaria diligenza, risalire alla condotta in tesi decettiva in questa sede processuale dedotta dalla società ai fini dell’annullamento del contratto per dolo.

9.6. Le censure, dunque, non valgono ad incrinare l’impianto motivazionale della pronuncia impugnata; che si regge sull’identità dei fatti osservati nella loro complessità e posti a fondamento delle due domande di risarcimento del danno da inadempimento e da illecito civile. Sul piano logico e fattuale, si è considerato che i mancati ricavi secondo i prospettati margini contrattuali, sulla cui redditività gli attuali ricorrenti avrebbero in tesi confidato, configurano, in pari tempo, sia il danno da inadempimento contrattuale addotto nel 2007, che costituisce il danno riflesso, a ben vedere, di dati falsificati sin dall’origine e proposti come sicuri ricavi, sia l’effetto diretto di una condotta maliziosa assunta dalla SMA e dai suoi amministratori al tempo della negoziazione degli accordi, in grado di inficiare il contratto e l’affidamento su di esso riposto dai soci.

10. Posto quanto sopra, relativamente al primo motivo si osserva che esso involge una valutazione in fatto, insindacabile in questa sede, dove l’elemento di novità che si riscontra nella presente azione, rappresentato dagli artifici contabili scoperti (in tesi) solo in sede di verifica dello stato passivo fallimentare, è stato valutato come non incidente sullo spostamento in avanti del termine di prescrizione (p. 16 sentenza) per essere il danno già noto ai medesimi ricorrenti ed evincibile per tabulas dagli atti del giudizio del 2007. Dunque, su questo punto, viene in rilievo anche la infondatezza della censura di omissione di un fatto decisivo e rilevante) ovvero di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

11. Quanto al secondo motivo, la violazione dell’art. 115 c.p.c., consisterebbe nella valutazione di prove erroneamente ritenute esistenti, dunque “immaginarie”, al tempo della prima controversia, derivante da una lettura superficiale degli atti, posto che il primo atto giudiziale si sarebbe fondato sulla natura dolosa del comportamento contrattuale dell’affiliante, teso a venir meno alla promessa di margini di reddito tramite l’imposizione di prezzi competitivi sulle merci, escluso dai giudici della prima causa, mentre le false informazioni atterrebbero ai margini contrattuali indicati nella fase della trattativa e nel corso del rapporto tramite la trasmissione di tabulati non corrispondenti al vero, solo infine rettificati e rilevati in sede di ammissione del credito al passivo fallimentare, in data successiva (2012).

11.1. Si mette, più in generale, in questione che la Corte di merito si sarebbe genericamente riferita al “meccanismo causativo (del danno) già noto al 2007”, ma resta il fatto che la censura difetta di specificità ex art. 366 c.p.c., n. 6, per come genericamente esposta, poiché vorrebbe indurre la Corte di legittimità a riesaminare gli atti dei due giudizi già messi a confronto dalla Corte di merito. Sul punto, difatti, la controparte SMA ha eccepito (controricorso, p. 21) di avere allegato l’irrilevanza di detti dati comunicati sia in sede di trattative che nel corso del rapporto, posto che consistevano in prospetti ipotetici, poi rettificati in base alle reali vendite, relativi a un contratto ove non era stato prospettato alcun margine minimo e dove l’affiliato si manteneva libero di rivolgersi ad altri fornitori e comunque deteneva un proprio sistema di contabilizzazione. Parte ricorrente, pertanto, avrebbe dovuto essere più puntuale nell’indicare l’errore valutativo commesso dai giudici nel considerare il contenuto oggettivo delle prove complessivamente analizzate, riportando anche il testo delle clausole contrattuali in questione, proprio perché in questa sede il materiale scrutinato non può essere autonomamente indagato in considerazione dei limiti del giudizio di legittimità in materia di sindacato sulle prove (Sez. U., Sentenza n. 20867 del 30/09/2020).

12. Quanto al terzo motivo, relativo al vizio di apparente motivazione, viene messo in questione un aspetto processuale inerente, non ai soci qui ricorrenti, ma ad ***** s.p.a., in seguito fallita, che la Corte di merito ha ritenuto non avere legittimazione processuale per come qui rappresentata, sicché di tale aspetto non potrebbero neanche dolersi gli attuali ricorrenti, che in tale sede agiscono in proprio, e quali soci, per far valere un danno extracontrattuale subito in proprio non meglio chiarito nei suoi contorni fattuali. La censura, pertanto, manca di specificità rispetto a una decisione che ha utilizzato argomentazioni congruenti in ordine alla identità del danno di cui si chiede, a diverso titolo, il risarcimento (v. Cass. Sez. U., n. 8053/2014).

12.1. In via principale, pertanto, vale la considerazione di inammissibilità delle censure per violazione del requisito di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, mancando ogni localizzazione delle deduzioni e allegazioni in fatto tali da potere condurre a una diversa valutazione dei fatti analizzati dai giudici di merito. In relazione alla doglianza sulla violazione degli obblighi della L. n. 129 del 2004, art. 8, da parte dell’affiliante, in particolare, nulla si dice nel ricorso – non essendo ammesse integrazioni ad esso successive – in ordine a “dove e come” sia stata sollevata la relativa violazione nella fase di merito, palesando la censura una ulteriore carenza di specificità.

13. In relazione al quarto motivo, relativo alla motivazione apparente circa la decorrenza del termine di prescrizione, la censura non si confronta con i criteri con cui individuare la motivazione intrinsecamente apparente (SU 8053/2014 e SU 22232/2016), per quanto succinta, come dovrebbe complessivamente qualificarsi quella in scrutinio: la doglianza va quindi disattesa anche alla luce di quanto sopra rilevato in punto di stretto diritto, posto che non si riscontrano elementi intrinsecamente illogici, per quanto succinti, nell’argomentare dei giudici di merito in ordine all’estinzione del diritto per prescrizione.

14. Nel quinto motivo si denuncia che la Corte d’appello avrebbe dovuto applicare il termine di prescrizione decennale trattandosi di responsabilità “da contatto sociale”, in quanto derivante dalla responsabilità precontrattuale azionata dalla ***** s.p.a. in proprio di cui i ricorrenti sono soci. Sul punto occorre rilevare che la Corte d’appello ha correttamente indicato che l’unica parte che avrebbe potuto invocare la responsabilità precontrattuale o contrattuale è la sola ***** in proprio, in quanto contraente, tuttavia non idoneamente rappresentata nel presente giudizio; vieppiù, il giudice di merito, nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda dei soci, ha – del tutto condivisibilmente – qualificato la domanda dei soci di ***** nell’ambito dell’azione extracontrattuale, in quanto esercitata in proprio nei confronti della società Sma (e dei suoi amministratori), la prima quale controparte della società *****, e dunque quali soggetti rimasti estranei alla trattativa, alla conformazione e alla gestione del contratto stipulato dalla società e l’affiliante.

14.1. Si tratta di una valutazione non censurabile, in quanto il giudice, nell’interpretare la domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalle partir e pertanto deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d’ufficio un’azione diversa da quella proposta. Il relativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se sono stati travalicati i detti limiti o per vizio della motivazione (Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n. 13602 del 21/5/2019; Sez. 2, Sentenza n. 8225 del 29/4/2004; Sez. 1, Sentenza n. 383 del 15/1/1999).

14.2. La censura concernente l’interpretazione della “volontà processuale” espressa nell’atto introduttivo del giudizio – così come di altri atti processuali di parte – avrebbe dovuto, piuttosto, evidenziare un vizio consistente nella alterazione del senso letterale o del contenuto sostanziale dell’atto processuale, in relazione alle finalità che la parte intende perseguire (cfr. Corte Cass. Sez. L, Sentenza n. 2148 del 05/02/2004), venendo in applicazione esclusivamente il criterio ermeneutico volto ad indagare il significato che oggettivamente emerge dal testo dell’atto, secondo il significato fatto palese dalle parole secondo la loro connessione logica, ed evincibile dalla complessiva lettura del contenuto dell’atto, avuto riguardo anche alla situazione dedotta in giudizio e allo scopo pratico perseguito dall’istante con il ricorso all’autorità giudiziaria (cfr. Corte Cass. Sez. U., Sentenza n. 10840 del 10/07/2003; id. Sez. U., Sentenza n. 3041 del 13/02/2007). In ambito processuale restano esclusi, evidentemente, i criteri ermeneutici – soggettivi ed oggettivi – previsti per gli atti negoziali, che implicano la ricerca della comune intenzione delle parti (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4754 del 09/03/2004; id. Sez. 1, Sentenza n. 24847 del 24/11/2011; id. Sez. 3, Sentenza n. 25853 del 09/12/2014).

14.3. In tutta evidenza, la doglianza non si esprime nel rispetto dei suddetti requisiti, donde la sua inammissibilità.

15. Quanto al sesto motivo sulla decorrenza della prescrizione trattasi di una valutazione di merito svolta sulla base della documentazione e non di una violazione di diritto, per come sopra visto e considerato quanto al primo motivo, cui ci si riporta.

16. In relazione al settimo motivo si osserva che è pacifico che il procedimento penale avviato a seguito alla denuncia di uno dei due ricorrenti risulta archiviato per prescrizione del reato. Sul punto, posto che non viene neanche riportato se la questione sia stata effettivamente posta al giudice di merito, si osserva che ai fini dell’applicazione dell’art. 2947 c.p.c., comma 3, occorre confrontarsi con l’orientamento di cui a Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15699 del 02/07/2010, secondo cui “Qualora per un atto illecito, astrattamente configurabile come reato, sia intervenuto in sede penale decreto di archiviazione, non ne consegue l’applicazione, nel successivo giudizio civile, del termine di prescrizione previsto dell’art. 2947 c.c., comma 3. Il decreto di archiviazione, infatti, non può essere equiparato ad una sentenza irrevocabile, perché a differenza di quest’ultima presuppone la mancanza di un processo, non determina preclusioni di nessun genere né ha gli effetti caratteristici della cosa giudicata”. Ed ancora con il principio per cui “In tema di prescrizione, sebbene il decreto di archiviazione non sia equiparabile ad una causa di estinzione del reato o ad una sentenza penale irrevocabile ai fini dell’applicazione, ai sensi dell’art. 2947 c.c., comma 3, all’azione civile dell’eventuale termine di prescrizione più lungo previsto per il reato, resta fermo il potere del giudice civile di stabilire, con piena autonomia, se siano ravvisabili gli estremi del fatto di reato per individuare il termine di prescrizione ed apprezzarne gli altri effetti sul piano risarcitorio” (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 29641 del 12/12/2017); nonché con l’indicazione secondo cui “Qualora per un atto illecito, astrattamente configurabile come reato, sia intervenuto in sede penale decreto di archiviazione, il giudice civile non può sovrapporre alla veste formale di tale provvedimento una valutazione sostanziale ed equipararlo alla sentenza di proscioglimento, con conseguente applicazione dell’art. 2947 c.c., comma 3, seconda parte, poiché tale ultima norma non contempla l’archiviazione tra i presupposti che giustificano il regime ivi disciplinato. Pertanto, nel caso di illecito da circolazione stradale, il giudice civile è sempre tenuto, quali che siano i contenuti del decreto di archiviazione e l’attività prodromica alla sua adozione, a compiere una propria valutazione circa la sussistenza o meno del fatto di reato, al fine di individuare il termine di prescrizione applicabile, che potrà essere o quello biennale di cui del citato art. 2947, comma 2 o quello maggiore eventualmente ricollegabile al reato, ai sensi della prima parte del comma 3, con decorrenza in ogni caso dalla data dell’illecito” (Sez. 3 -, Ordinanza n. 6858 del 20/03/2018).

17. Sul punto, la censura nulla dice.

17.1. In tale caso soccorre anche un altro principio con cui i ricorrenti hanno omesso di confrontarsi. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la deduzione relativa all’applicabilità di uno specifico termine di prescrizione (nella specie, quello indicato dell’art. 2947 c.c., comma 3) integra una controeccezione in senso lato, la cui rilevazione può avvenire anche d’ufficio, nel rispetto dei termini di operatività delle preclusioni relative al “thema decidendum” previsti nell’art. 183 c.p.c., qualora sia fondata su nuove allegazioni di fatto; invece, se è basata su fatti storici già allegati entro i termini di decadenza propri del procedimento ordinario a cognizione piena, la sua proposizione è ammissibile nell’ulteriore corso del giudizio di primo grado, in appello e, con il solo limite della non necessità di accertamenti di fatto, in cassazione, dove non costituisce questione nuova inammissibile (Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n. 24260 del 3/11/2020; Sez. 1, Sentenza n. 9993 del 16/5/2016; Sez. 3, Ordinanza n. 4238 del 21/2/2011).

17.2. Entro i suddetti limiti, relativi all’andamento del giudizio di merito di primo grado, il giudice avrebbe dovuto valutare gli effetti dell’archiviazione sul termine di prescrizione. Tuttavia nulla si dice nel motivo su questo punto, né questa Corte è stata messa nelle condizioni di potere autonomamente valutare tale circostanza.

17.3. Il motivo, pertanto, è inammissibile per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, perché, nel caso di specie, i ricorrenti avrebbero dovuto trascrivere, o quanto meno localizzare, i passaggi degli scritti difensivi da essi depositati nel corso dei precedenti gradi di giudizio da cui poter ricavare che i fatti storici a fondamento della controeccezione de qua erano stati allegati entro i termini di decadenza propri del procedimento ordinario.

17.4. Il medesimo difetto di indicazione specifica degli atti processuali si rinviene nell’ottavo motivo, con il quale i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte d’appello omesso di pronunciarsi sul nono motivo di gravame, concernente la domanda surrogatoria ex art. 2900 c.c., svolta in via subordinata. Nella pronuncia manca ogni riferimento a tale domanda posta in via subordinata che, tuttavia, presume la legittimazione attiva della società fallita che è stata invece negata dalla Corte,in quanto non rappresentata dal Curatore del fallimento o da un amministratore giudiziario da questi delegato. Il motivo, inoltre, trascrive (peraltro senza localizzarlo) il solo motivo dell’atto di appello, mentre tace in ordine agli atti di parte del primo grado, che, parimenti, avrebbero dovuto essere trascritti (quanto meno nei termini essenziali o riportati in via di sintesi) e localizzati al fine di permettere a questa Corte di valutare la tempestività della domanda di surroga asseritamente proposta già in prime cure, posto che la controricorrente SMA deduce la tardività di detta domanda, svolta solo nella memoria di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6, n. 2.

17.5. Più in generale, deve osservarsi che la domanda surrogatoria non può dirsi ammissibile – con conseguente irrilevanza perfino di una eventuale omissione di pronuncia sulla medesima – in capo ai soci in ipotesi di azione per danni prospettati spettanti alla società, difettando sia la loro qualità di creditori verso la società che si predica inerte, sia l’inerzia stessa, visto che, come ben sottolineato dal Procuratore Generale nelle conclusioni scritte, e come meglio si vedrà in occasione della disamina del ricorso di ***** s.p.a., la scelta degli organi della Curatela di non agire in via diretta è stata ritenuta espressa e fondata su una valutazione di non convenienza. Su questo punto, pertanto, pur dovendosi confermare la sentenza, occorre in parte correggere la motivazione che non ha considerato funditus tale aspetto, dovendosi dichiarare, pertanto, ad integrazione della sentenza, ex art. 384 c.p.c., la manifesta infondatezza dell’azione surrogatoria svolta dai soci in rappresentanza degli interessi della società fallita.

Ricorso della società ***** s.p.a..

18. Con il primo motivo si denuncia “Violazione degli artt. 2384 e 2385 c.c., L. Fall., artt. 43 e 44, art. 182 c.p.c., in punto di poteri di rappresentanza e di ratifica spettanti all’amministratore unico in carica di una SpA fallita (art. 360 c.p.c., n. 3, ma anche n. 4)”. La Corte d’Appello avrebbe errato nel ritenere che l’unico amministratore di una s.p.a. non sarebbe titolare della legale rappresentanza residuale della società fallita e, quindi, titolare di poteri sostitutivi in caso di inerzia degli organi della procedura concorsuale. Inoltre, il difetto di capacità processuale L. Fall., ex art. 43, non potrebbe essere eccepito dalla controparte, né rilevato d’ufficio dal giudice, talché risulterebbe violato anche l’art. 112 c.p.c..

19. Con il secondo motivo si denuncia “Violazione degli artt. 2384 e 2385 c.c., L. Fall., artt. 43 e 44, art. 182 c.p.c., in punto di poteri di rappresentanza e di ratifica spettanti all’amministratore unico in carica di una SpA fallita (art. 360 c.p.c., n. 3, ma anche n. 4)” là dove la Corte d’appello ha affermato che il conferimento della procura ad litem da parte dell’amministratore unico non sarebbe suscettibile di regolarizzazione ex art. 182 c.p.c..

20. Con il terzo motivo si denuncia “Violazione ex art. 360, n. 3, dell’art. 1399 c.c., in combinato disposto con gli artt. 2384 e 2385 c.c. e L. Fall., artt. 42-43, in punto di ratifica dell’operato del “falsus procurator””. Si deduce che nella “comparsa di costituzione dell’imprenditore fallito in sostituzione del curatore contumace”, depositata in primo grado il 22/4/2015, la ***** si costituiva prospettando di aver introdotto il giudizio quando era in bonis e di essere dichiarata fallita nelle more; nonché, di aver intimato il curatore a costituirsi e di invocare la legittimazione residuale riconosciuta al fallito nei casi di inerzia del curatore nelle cause dal cui esito possa derivare un credito per la massa fallimentare. Alla data del deposito della comparsa, per stessa ammissione della Corte territoriale, l’unico amministratore della ***** non era più sospeso, ma semplicemente privato della gestione dell’impresa rimessa di nuovo nelle mani di un curatore. La Corte d’appello avrebbe errato in quanto il fallimento non priva affatto l’amministratore unico della legale rappresentanza della s.p.a. fallita ex art. 2382 c.c., né del potere di ratificare ex art. 1399 c.c., l’operato di un falsus procurator.

21. Con il quarto e ultimo motivo si denuncia “Travisamento del significato del materiale istruttorio ed errore di percezione in violazione dell’art. 115 c.p.c. (ex art. 360, n. 4); violazione delle norme di legge in punto di ratifica; motivazione del tutto perplessa e imperscrutabile, rilevabile in maniera autosufficiente dalla lettura ex se della sentenza impugnata (ex art. 360 n. 5); violazione della L. Fall., art. 43 (ex art. 360, n. 3): in quanto la Corte d’Appello ha travisato il senso di una dichiarazione che vale da prova della ratifica o per lo meno ha escluso la possibilità di una ratifica implicita dell’operato del fallito a vantaggio della massa”. La Corte di merito avrebbe dichiarato il fallito non legittimato ad agire L. Fall., ex art. 43, poiché il curatore aveva dichiarato di voler attendere l’esito del giudizio in quanto la procedura avrebbe beneficiato delle conseguenze positive, mentre non avrebbe subito i capi sfavorevoli, ad essa non opponibili. Da ciò il giudice di secondo grado ha fatto discendere la consapevole valutazione del curatore idonea a escludere la legittimazione sussidiaria del fallito. Tuttavia, in tal modo avrebbe travisato la prova: la volontà del curatore di profittare dell’esito della causa comporterebbe la sussistenza di una ratifica dell’operato del Dott. D.; difatti, la ratifica può essere implicita: se il curatore aveva deciso di giovarsi dell’iniziativa del fallito, ove favorevole alla massa, seppur in termini impliciti avrebbe ratificato la scelta del fallito di avviare la causa.

22. I motivi del ricorso di ***** s.p.a. possono essere trattati congiuntamente, in quanto, in buona sostanza, gravitano attorno a due questioni di fondo: la validità della procura ad litem rilasciata dal rappresentante legale della società non legittimato e la capacità processuale residuale del fallito.

22.1. La Corte territoriale ha rilevato che, alla data di introduzione del giudizio di primo grado, con l’atto di citazione notificato il 19-20 luglio 2012, il solo legale rappresentante della società ***** s.p.a. doveva individuarsi nell’amministratore giudiziario nominato dal Tribunale di Cosenza il 31 maggio 2012, cui solo spettava – previa autorizzazione del Tribunale – la decisione di incardinare o meno l’azione e quindi il potere di conferire apposita procura ad litem. Nonché, era del pari provato per tabulas che neppure alla data del 24 maggio 2012 – data dell’asserito conferimento della procura ad litem poi spesa per il giudizio in questione secondo la tesi degli appellanti – la società poteva dirsi ritualmente rappresentata dal Dott. D., atteso che quest’ultimo sarebbe ritornato in carica quale amministratore della stessa solo dal 30 maggio 2012 (data nella quale acquisiva effetto la revoca del primo fallimento), per poi essere nuovamente sostituito nella carica il giorno dopo dall’amministratore giudiziario nominato dal Tribunale di Cosenza. Tanto premesso, il giudice di secondo grado ha rilevato che sia valutando la validità della procura al momento del conferimento (con conservazione della sua validità a prescindere dall’eventuale mutamento del legale rappresentante), sia considerando il momento della proposizione dell’azione e avvio del contenzioso, in entrambi i casi non era il Dott. D. il legale rappresentante della società e, dunque, il titolare del potere di decidere se incardinare o meno l’azione e del relativo potere di conferire apposita procura ad litem, da ritenersi viziata ab origine. Per tali ragioni, ha ritenuto la procura in questione invalida e improcedibile l’azione proposta dalla ***** in bonis con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, rilevando che non potesse applicarsi l’art. 182 c.p.c., dinanzi non ad un semplice vizio da sanare di una procura validamente conferita, ma all’inesistenza di procura conferita da un soggetto privo del potere di rappresentare la società.

22.2. Inoltre, la Corte territoriale ha ritenuto priva di fondamento anche la doglianza inerente alla asserita sussistenza della capacità processuale della stessa ***** fallita, in quanto nel motivare la sua costituzione in giudizio, quale imprenditore fallito in sostituzione del curatore contumace, la medesima rilevava “preso atto della posizione del curatore, il quale ha dichiarato di attendere l’esito del giudizio, in quanto la procedura beneficerebbe delle conseguenze positive, mentre non subirebbe – perché ad essa non opponibili – i capi sfavorevoli”. Dunque, ha rilevato che la stessa appellante avesse allegato non l’assoluta inerzia e disinteresse del curatore ma una espressa valutazione di non convenienza della sua costituzione in giudizio per la massa dei creditori. Talché, anche la costituzione in giudizio della ***** quale imprenditore fallito in luogo del curatore doveva considerarsi improcedibile, stante l’insussistenza della legittimazione e capacità processuale anche residuale della fallita.

22.3. In questa sede, la ***** ricorre con quattro motivi prospettando le tesi già svolte in sede di merito, tuttavia, senza confrontarsi realmente con la ratio decidendi assunta dalla sentenza impugnata e sopra riportata, che ha negato alla società fallita la possibilità di procedere in surroga per conto del fallimento o in proprio, in base alla giurisprudenza di questa Corte alla quale il giudice di merito risulta essersi allineato.

22.4. I motivi sono infondati: e possono esimersi congiuntamente per evidente connessione.

22.5. Il principio secondo cui gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall’art. 125 c.p.c., il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l’atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, come nel caso del ricorso per cassazione, restando conseguentemente esclusa, in tale ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica (Cass. Sez. U., Sentenza n. 13431 del 13/06/2014 – Rv. 631299 – 01; Sez. 2 -, Sentenza n. 8933 del 29/03/2019). Inoltre, “e’ inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal legale rappresentante di una società successivamente alla dichiarazione di fallimento di questa, ancorché il fallimento sia revocato nelle more del giudizio di legittimità, perché il vizio della procura rilasciata al difensore non potrebbe essere sanato “ex tunc” dalla sopravvenuta revoca del fallimento, atteso che, sulla base delle norme dell’art. 125 c.p.c., comma 3 e art. 370 c.p.c., deve escludersi la possibilità della sanatoria del vizio che invalida l’instaurazione del rapporto processuale tutte le volte in cui sia richiesta una procura speciale, come avviene per il ricorso per cassazione, per la valida proposizione del quale si richiede, dall’art. 365 c.p.c., che detta procura sia validamente conferita in epoca anteriore alla notificazione del ricorso” (Sez. 1, Sentenza n. 6589 del 28/04/2003).

22.6. A prescindere dalla inesistenza o nullità della procura ad litem rilasciata dal soggetto pacificamente non legittimato ad assumere la suddetta iniziativa legale, assume rilievo assorbente la circostanza che – a monte – la stessa ***** non aveva alcuna residuale legittimazione processuale in proprio, in quanto il curatore del fallimento non era rimasto inerte (con conseguente possibilità di una capacità processuale residuale in capo alla fallita), ma aveva esplicitamente deciso di non agire sulla base di una espressa valutazione di non convenienza a partecipare al giudizio. Difatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la dichiarazione di fallimento, pur non sottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, comporta, a norma della L. Fall., art. 43, la perdita della sua capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore. Se, però, l’amministrazione fallimentare rimane inerte, il fallito conserva, in via eccezionale, la legittimazione ad agire per la tutela dei suoi diritti patrimoniali, sempre che l’inerzia del curatore sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari e non anche quando consegua ad una negativa valutazione di questi ultimi circa la convenienza della controversia (Cass., Sez. 1 -, Sentenza n. 2626 del 2/2/2018; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 13814 del 6/7/2016; Sez. 1, Sentenza n. 24159 del 25/10/2013).

22.7. Tale essendo la valutazione – incensurabile in questa sede – della Corte d’appello in punto di chiarezza della valutazione negativa della curatela e di non configurabilità di ratifica in concreto dell’operato di amministratori ad essa estranei, ne deriva l’inammissibilità della censura, anche per quanto sopra detto in termini di sostanziale incensurabilità delle valutazioni inerenti agli atti avente valore processuale.

22.8. Conseguentemente, i ricorsi vanno rigettati per quanto di ragione, con ogni conseguenza, a carico dei ricorrenti, in via tra loro solidale, in merito alle spese, separatamente liquidate a favore delle parti controricorrenti sulla base delle attuali tariffe, con raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, rigetta i ricorsi; condanna Euroitalia s.r.l. e D.F., in via tra loro solidale, alle spese di lite, liquidate rispettivamente in Euro 6000,00 a favore di S.A. e B.M.P. e in Euro 7.800,00 a favore di SMA s.p.a.;

condanna ***** s.p.a., come in questa sede rappresentata, alle spese di lite, liquidate in misura uguale come sopra, separatamente a favore dei controricorrenti;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 13 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2021

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