LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7959-2020 proposto da:
L.P., elettivamente domiciliato in ROMA, al Largo MESSICO n. 7, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da sé stesso;
– ricorrente –
contro
ENI SPA, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, alla via A. STOPPANI n 34, presso lo studio dell’avvocato CARLO MOLAIOLI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 20135/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 21/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue.
FATTO E DIRITTO
L’avvocato L.P., difeso in proprio, impugna, con atto affidato a sette motivi di ricorso, la sentenza, n. 20135 del 21/10/2019, del Tribunale di Roma che, quale giudice di appello del Giudice di Pace della stessa sede, ha confermato la pronuncia di rigetto di sua domanda di risarcimento dei danni formulata sia ai sensi dell’art. 2051 c.c., che, in subordine, ai sensi dell’art. 2043 c.c..
Resiste con controricorso ENI S.p.a.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione secondo il rito di cui all’art. 375 c.p.c..
La proposta del Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata alle parti.
Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
Il ricorso è improcedibile.
Il ricorrente non ha depositato la copia notificatagli della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2.
Il ricorrente, a fronte dell’espressa eccezione della controricorrente, di avvenuta notifica della sentenza il giorno successivo alla sua pubblicazione, e quindi in data 22/10/2018, nulla ha replicato nella memoria difensiva né ha prodotto la copia notificatagli.
Il ricorso è inoltre, inammissibile, in quanto a fronte di una notificazione della sentenza impugnata in data 22/10/2019 l’impugnazione di legittimità è stata proposta in data 28/02/2020, ossia oltre sessanta giorni dopo la scadenza del termine di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2.
Il ricorso presenta, inoltre, forti carenze di specificità in ordine all’esposizione dei fatti, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che si riverbera, quindi, sui singoli motivi, per le ragioni che si vanno ad esporre.
Il primo mezzo riguarda una mancata (ed adeguata) risposta da parte di ENI S.p.a. a fronte del disconoscimento del L. di una fattura: in ricorso, nell’esposizione dei fatti rilevanti, non è ben spiegato cosa esattamente è avvenuto e l’esposizione contenuta nel motivo appare, altresì, frammentaria e disarticolata; giova, inoltre, rilevare che non è in alcun modo spiegato perché l’azione risarcitoria è stata proposta facendo leva sull’art. 2051 c.c..
Il secondo e il quarto motivo di ricorso assumono violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., ossia dei principi di buona fede oggettiva e correttezza nell’esecuzione del contratto, ma si riducono a poche righe e si limitano a riportare dei richiami di dottrina corrente e di giurisprudenza.
Il terzo mezzo assume violazione dell’art. 1223 c.c.: esso presenta un assoluto difetto di specificità avuto riguardo alla fattispecie concreta in quanto il mezzo si limita a richiamare la necessità che vi sia nesso di causalità tra evento (inadempimento) e danno.
Il quinto motivo richiama la L. 14 novembre 1995, n. 48, artt. 1 e 24, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità” ma non ne viene esplicata l’incidenza concreta in causa né dove e quando, nelle fasi di merito, l’applicazione della L. n. 481m detti art., fosse stata chiesta.
Il sesto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 1218 e 1453 c.c., veicola un mero dissenso sulla motivazione data dal Tribunale in punto di insussistenza dell’inadempimento.
Il settimo e ultimo motivo deduce violazione dell’art. 2697 c.c., ma anche esso, in concreto, si duole dell’apprezzamento del materiale istruttorio da parte dei giudici di merito e non censura adeguatamente l’operato del giudice del merito, limitandosi a contrapporre una propria valutazione del materiale istruttorio a quella operata dal Tribunale.
In conclusione, il ricorso è sia improcedibile che inammissibile.
Deve esserne dichiarata l’improcedibilità in quanto nel concorso di causa di improcedibilità e di inammissibilità è la prima a prevalere (Cass. n. 01389 del 22/01/2021 Rv. 660388 – 01): “In tema di giudizio di cassazione, qualora il ricorso sia improcedibile, il suo esame non è consentito nemmeno per rilevarne l’inammissibilità.”.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile.
Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell’attività processuale espletata e del valore della controversia.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
PQM
Dichiara improcedibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 2.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 26 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021
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Codice Civile > Articolo 1223 - Risarcimento del danno | Codice Civile
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