LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7044-2019 proposto da:
R.T., C.C., A.G., D.F.A.M., CA.MA., T.A., G.A., RO.AN., M.P., B.L., B.I., MA.AL., CO.MA.AN., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CASSIODORO 6, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO ALFIERI, rappresentati e difesi dall’avvocato ANNA MARIA CONCOLINO CHIEFALO;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO dell’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ e RICERCA *****, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE della CALABRIA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1271/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 14/08/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. BELLE’
ROBERTO.
RITENUTO
che:
1. la Corte d’Appello di Catanzaro, accogliendo il gravame proposto dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (di seguito, MIUR), ha rigettato la domanda di risarcimento del danno per reiterazione abusiva di contratti a termine proposto dagli odierni ricorrenti, quali docenti ed A.T.A., sul presupposto che la loro sopravvenuta stabilizzazione fornisse rimedio in forma specifica al danno da precarizzazione;
2. avverso la sentenza i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, mentre il MIUR e l’Ufficio Scolastico della Calabria sono rimasti intimati;
3. la proposta del relatore è stata comunicata ai ricorrenti ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
1. l’unico motivo di ricorso denuncia la violazione e/o errata applicazione della Direttiva 1999/70/CE, clausola n. 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, nonché degli artt. 1223,1226,2043,2056 e 2697 c.c.;
2. con la censura si contesta l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui le stabilizzazioni intervenute in forza del piano di assunzioni straordinarie di cui alla L. n. 107 del 2015, o comunque per effetto dello scorrimento delle graduatorie costituirebbe misura adeguata a sanzionare l’abusivo ricorso a una successione di contratti a termine del personale impiegato a vario titolo nella scuola e si sostiene che una siffatta conclusione contrasterebbe con i principi dettati dalla direttiva 1999/70/CE e dalla stessa Corte Europea di Giustizia nella nota sentenza Mascolo, la quale, nel rilevare l’aleatorietà della misura della stabilizzazione, ne aveva evidenziata l’assenza di forza dissuasiva e di effettività;
3. questa Corte, con sentenza pubblicata in data 12 febbraio 2020, n. 3474, ha già ritenuto che “nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione illegittima di contratti a termine stipulati su cd. organico di diritto, avveratasi a far data dal 10 luglio 2001 e prima dell’entrata in vigore della L. n. 107 del 2015, per i docenti ed il personale ATA deve essere ritenuta misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione”, secondo l’interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE nella sentenza dell’8 maggio 2019 (causa C494/17, Rossato), la stabilizzazione acquisita attraverso il previgente sistema di reclutamento, fermo restando che l’immissione in ruolo non esclude la proponibilità della domanda di risarcimento per danni ulteriori, con oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione da danno presunto”;
4. analoga posizione è stata poi affermata da questa sezione, con ordinanza 4 settembre 2020, n. 18344;
5. a tali arresti, qui condivisi e contenenti un’ampia disamina delle questioni dibattute, ivi compresi richiami esaustivi alla pronuncia della Corte di Giustizia 8 maggio 2019, Rossato, si fa rinvio anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.;
6. va solo aggiunto che non possono sussistere dubbi di legittimità costituzionale rispetto all’art. 117 Cost., per quanto nelle richiamate pronunce è detto in ordine alla compatibilità Eurounitaria del sistema interno e, quanto alla disparità di trattamento (art. 3 Cost.) tra rapporto privato (ove alla conversione si associa il risarcimento agevolato L. n. 183 del 2010 ex art. 32) e rapporto pubblico (ove alla stabilizzazione non si associa un automatismo risarcitorio), per palese diversità dei fenomeni giuridici posti a paragone;
7. in definitiva, il ricorso va rigettato nel merito il che, in forza del principio della c.d. “ragione più liquida” e della ragionevole durata del processo (per un caso pressoché analogo in tal senso, v. Cass. 11 marzo 2020, n. 6924), esime dal pronunciare in ordine alla validità della notifica del ricorso per cassazione, eseguita presso la sede territoriale dell’Avvocatura dello Stato, mentre essa, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, comma 3, in relazione alla L. n. 103 del 1979, art. 9, comma 1, avrebbe dovuto essere eseguita presso l’Avvocatura Generale;
6. Nulla sulle spese in assenza di difese da parte del MIUR.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021
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