Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37537 del 30/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11082-2020 proposto da:

CONSORZIO AUTOSTRADE, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato AMICO SALVATORE;

– ricorrente –

D.S., domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato TRIBULATO GIUSEPPE;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato AMICO SALVATORE;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 1070/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 07/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. BELLE’

ROBERTO.

RITENUTO

Che:

1. la Corte d’Appello di Catania, riformando parzialmente la sentenza del Tribunale della stessa città, ha accolto le domanda di risarcimento del danno proposta D.S.R., assunta reiteratamente a tempo determinato presso il Consorzio Autostrade Siciliane (di seguito CAS) e ciò sul presupposto della mancanza di forma scritta e per genericità delle causali;

2. la Corte territoriale condannava quindi il CAS al pagamento al predetto titolo di dodici mensilità di retribuzione globale di fatto;

3. la predetta sentenza è stata impugnata per cassazione dal CAS mediante un unico motivo, resistito da controricorso della lavoratrice, contenente anche un motivo di ricorso incidentale; cui CAS ha opposto difese con proprio controricorso;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;

5. entrambe le parti hanno depositato memorie.

CONSIDERATO

Che:

1. l’unico motivo del ricorso principale sostiene la violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, e dell’art. 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) e in esso si afferma che, trattandosi di contratti plurimi ma distanti tra loro nel tempo, non si potrebbe parlare di successione O reiterazione illegittima;

2. L’ambito del decidere riguarda pacificamente il tema della reiterazione abusiva di contratti di lavoro a termine con una pubblica amministrazione o comunque con soggetto che, per i legami giuridici istituzionali esistenti con una P.A. sia soggetto alle medesime regole sostanziali sul punto;

3. rispetto a CAS questa S.C. ha del resto già affermato che “i rapporti di lavoro instaurati dal Consorzio per le autostrade siciliane, istituito ai sensi della L. n. 531 del 1982, art. 16 e avente natura di ente pubblico non economico, soggiacciono alla disciplina del pubblico impiego contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001; conseguentemente, in applicazione dell’art. 36, comma 5, di tale decreto, l’illegittima apposizione del termine al contratto di lavoro non può determinare la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato” (Cass. 3558/2021), valendo altresì il consequenziale principio per cui “in materia di pubblico impiego privatizzato, nell’ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C. 50/13), sicché, mentre va escluso – siccome incongruo – il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l’indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l’onere probatorio del danno subito” (Cass., S.U., 5072/2016) 4. in concreto Cass. 559/2021, in un caso e su motivo analogo al presente, sempre nei riguardi di CAS, ha ritenuto che “l’impugnata pronuncia è condivisibile… dove ha ritenuto esservi stata l’impugnazione di una successione di contratti (e non di singoli contratti) stante il denunziato utilizzo abusivo del medesimo lavoratore con tipologie contrattuali a tempo determinato dal 1992 al 2010, sia pure con intervalli temporali tra di esse, in violazione della clausola 5 dell’Accordo quadro recepito nella direttiva 1999/70/CE”;

5. tenuto conto della ripetitività annuale, dal 2001 al 2005, con solo uno iato nel 2002, il collegio, ritiene non vi siano ragioni per discostarsi dal precedente appena citato 6. il motivo di ricorso incidentale è addotto come violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in riferimento agli artt. 2043,1218,1219 e 1223 c.c. e art. 429 c.p.c. e con esso la lavoratrice sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato nel riconoscere in suo favore gli accessori (maggior importo tra interessi e rivalutazione monetaria) solo a far data dalla propria pronuncia, mentre essi avrebbero dovuto decorrere dallo spirare dell’ultimo contratto a termine o dalla messa in mora Oppure, in via ulteriormente gradata, dalla data del deposito del ricorso giudiziale;

7. il ricorrente incidentale argomenta in particolare rispetto alla non estensibilità del principio maturato in ambito di lavoro privato, secondo cui l’indennizzo risarcitorio di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, decorrerebbe solo dall’assunzione del provvedimento giudiziale di conversione a tempo indeterminato del rapporto, per il fatto che, in ambito di impiego pubblico privatizzato, la conversione non può essere disposta;

8. il collegio ritiene che il motivo non possa trovare accoglimento;

9. il provvedimento di applicazione della misura ai sensi della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, o meglio, ora, ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2, ha natura costitutiva ed innovativa dell’assetto sostanziale, proprio perché da applicarsi ipso iure e tale da ristorare in via forfettaria il danno, almeno in ambito di pubblico impiego, c.d. eurounitario da precarizzazione, con funzioni anche di deterrenza e di effettività della reazione rispetto alla violazione del diritto dell’Unione (C., S.U. 5072 cit.);

10. gli accessori sul relativo credito decorrono dunque, in mancanza di previsioni diverse, dal momento del provvedimento giudiziale che attua la misura ed innova in tal senso le situazioni sostanziali delle parti;

11. il ritardo tra l’adozione di esso e lo spirare dei contratti a termine può semmai costituire ragione da valutarsi, insieme alle altre circostanze, in sede di fissazione dell’entità dell’indennizzo (ma nel caso di specie l’indennità è stata già riconosciuta nel massimo edittale), afferendo in ultima analisi ad un persistente inadempimento datoriale rispetto) ad obblighi risarcitori e quindi ad un comportamento delle parti, senza contare la possibilità per il lavoratore di far valere ogni effettivo danno, per quanto con onere probatorio a suo carico, anche al di là del ristoro a forfait di cui si è detto;

12. la reiezione del ricorso principale e di quello incidentale determina reciproca soccombenza e giustifica la compensazione delle spese del grado che tuttavia, stante la minima incidenza della questione sugli accessori, si reputa disporre nella sola misura della metà, con condanna di CAS e rifondere la restante metà delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale. Compensa per metà le spese del giudizio di legittimità e condanna il ricorrente principale al pagamento in favore della controparte della restante metà di esse, quota che liquida in Euro 1.500,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore della difesa antistataria.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto rispettivamente per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

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