Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.34637 del 16/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23556-2020 proposto da:

D.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRATTE DI TRASTEVERE, 44/A, presso lo studio dell’Avvocato CLAUDIA CANEVARI, rappresentato e difeso dall’Avvocato ENRICO BARILLI;

– ricorrente –

contro

B.M.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 180/2020 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 13/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 24/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIAIME GUIZZI STEFANO.

RITENUTO IN FATTO

– che D.I. ricorre, sulla base di dieci motivi, per la cassazione della sentenza n. 180/20, del 13 gennaio 2020, del Tribunale di Milano, che – respingendone il gravame avverso la sentenza n. 7827/16 del Giudice di Pace di Milano – ha confermato il rigetto della domanda di risarcimento danni e pagamento somme dallo stesso proposta nei confronti di B.M.D.;

– che, in punto di fatto, l’odierno ricorrente riferisce di aver agito in giudizio per conseguire, da un lato, il risarcimento dei danni da lesioni e ingiurie di cui assume di essere stato vittima da parte del proprio coinquilino B.M., nonché, dall’altro, il rimborso di quanto pagato per la fruizione, da parte di entrambi, del servizio di fornitura dell’energia elettrica all’interno dell’immobile condotto in locazione;

– che tale duplice domanda veniva rigettata dal primo giudice, per difetto di prova, nonché – in relazione ai due degli episodi di aggressione fisica e verbale, dei quali l’attore assume essere stato vittima – per intervenuta prescrizione;

– che esperito gravame dall’attore soccombente, il giudice di appello lo respingeva;

– che avverso la sentenza del Tribunale ambrosiano ricorre per cassazione il D., sulla base – come detto – di dieci motivi;

– che il primo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4) e 5) – violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., degli artt. 320, 115,116 e 164 c.p.c. e dell’art. 112 c.c., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto nulla, per indeterminatezza, la citazione a giudizio;

– che il secondo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4) e 5) – violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., degli artt. 320, 115 e 116c.p.c. e degli artt. 112 e 2697 c.c., censurando la sentenza impugnata per aver violato il principio di non contestazione, atteso che i fatti dedotti da esso Dialio avrebbero dovuto ritenersi provati in quanto non contestati del convenuto;

– che il terzo motivo denuncia – sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4) e 5) – violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., degli artt. 320, 115 e 116c.p.c. e degli artt. 112 e 2938 c.c., censurando la sentenza impugnata per non aver rilevato la tardività dell’eccezione di prescrizione, in quanto non sollevata dal convenuto nella prima udienza (essendo costui, allora, ancora contumace);

– che il quarto motivo denuncia – nuovamente ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4) e 5) – violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., degli artt. 320, 115 e 116c.p.c., dell’art. 112c.c., dell’art. 2947c.c., comma 3, e dell’art. 2943 c.c., contestando la decisione del giudice di appello per non aver fatto applicazione del termine prescrizionale di cui all’art. 2947 c.c., comma 3, e per non aver dato rilievo ad atti interruttivi della prescrizione;

– che il quinto motivo denuncia – ancora una volta ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4) e 5) – violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., degli artt. 320, 115 e 116c.p.c. e degli artt. 112, 2700 e 2697 c.c., per avere il Tribunale milanese omesso di esaminare, verificare ed apprezzare le denunce e i verbali di accettazione del pronto soccorso dell’Ospedale Sacco;

– che il sesto motivo denuncia – vieppiù ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4) e 5) – violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., degli artt. 320, 115,116 e 244 c.p.c. e degli artt. 112 e 2697 c.c., lamentando che il giudice di appello si sarebbe dovuto limitare a vagliare l’attendibilità delle testimonianze, e non certo, in difetto di impugnazione del convenuto sul punto, l’ammissibilità dei capitoli di prova;

– che il settimo motivo denuncia – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4) e 5) – violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., degli artt. 115 e 116c.p.c. e degli artt. 112 e 2729 c.c., censurando la decisione del Tribunale per il mancato ricorso al ragionamento presuntivo;

– che l’ottavo motivo denuncia – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4) e 5) – violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., degli artt. 112, 2043 e 2059 c.c., nonché degli artt. 581, 582, 593,594,81 e 101 c.p., evidenziando come i fatti ascritti al convenuto integrassero i reati di ingiuria e di lesioni personali;

– che il nono motivo denuncia – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4) e 5) – violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., degli artt. 320, 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui reputa indimostrata, a livello documentale, la debenza da parte del B.M. delle somme relative alle utenze;

– che, infine, il decimo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4) e 5) – violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 116c.p.c. e dell’art. 112 c.c., per non avere il Tribunale tratto argomenti di prova dal rifiuto del convenuto di stipulare la convenzione di negoziazione assistita;

– che è rimasto solo intimato il B.M.;

– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata al ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di Consiglio per il 24 giugno 2021.

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va accolto, sebbene nei limiti di seguito indicati;

– che diversamente da quanto prospettato nella proposta del consigliere relatore, il solo sesto motivo di ricorso è fondato;

– il primo motivo – con cui si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto nulla, per indeterminatezza, la citazione a giudizio – è inammissibile, ponendo una questione che è estranea al “decisami” del giudice di appello (Cass. Sez. 6-1, ord. 7 settembre 2017, n. 20910, Rv. 645744-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2020, n. 13735, Rv. 658411-01);

– cha anche il secondo motivo – con cui è dedotta violazione del principio di “non contestazione” – è inammissibile, perché non rispetta la previsione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), la quale esige che la parte ricorrente, anche attraverso la riproduzione testuale di stralci dei precedenti scritti defensionali, propri e della controparte, provveda sia ad “indicare la sede processuale di adduzione delle tesi ribadite o lamentate come disattese”, sia ad inserire nel ricorso “la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi” (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 9 agosto 2016, n. 16655, Rv. 641486-01), e soprattutto ad “indicare specificamente il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi, evidenziando in modo puntuale la genericità o l’eventuale totale assenza di contestazioni sul punto” (cfr. Cass. Sez. 6-3, ord. 22 maggio 2017, n. 12840, Rv. 64438301);

– che pure i motivi terzo e quarto sono inammissibili, in quanto nuovamente estranei al “decisum” del giudice di appello, il quale -diversamente da quanto il ricorrente assume aver fatto il primo giudice – non ha affatto dato rilievo alla prescrizione del diritto al risarcimento, ma unicamente all’assenza di prova dello stesso;

– che inammissibile è anche il quinto motivo, e ciò in relazione a entrambe le sue censure;

– che l’esito dell’inammissibilità si impone, innanzitutto, quanto alla doglianza che lamenta la violazione dell’efficacia probatoria privilegiata delle denunce e dei certificati medici in atti, visto che le certificazioni rilasciate dai sanitari di una struttura pubblica ospedaliera, al pari di qualsiasi atto pubblico, “sono assistite da fede privilegiata quanto alla loro provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, alle dichiarazioni rese al medesimo, e agli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza” (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 3, sent. 24 settembre 2015, n. 18868, Rv. 636969-01), sicché, pure per esse, come per ogni atto pubblico, ivi comprese le denunce alla polizia giudiziaria, tale piena efficacia probatoria, fino a querela di falso, “non si estende al contenuto sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti o da terzi, la cui verità ed esattezza può essere contestata con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge” (così già Cass. Sez. 3, sent. 17 febbraio 1962, n. 326, Rv. 250505-01; per applicazioni recenti si vedano Cass. Sez. 6-1, ord. 25 luglio 2019, n. 20214, Rv. 654964-01; Cass. Sez. 2, ord. 29 settembre 2017, n. 22903, Rv. 645568-01);

– che, d’altra parte, inammissibile è pure la censura di violazione dell’art. 116 c.p.c., giacché “spetta al giudice di merito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge” (da ultimo, tra le innumerevoli, Cass. Sez. 6-1, ord. 13 gennaio 2020, n. 331, Rv. 65680201);

– che il sesto motivo, invece, è fondato, dal momento che il giudice di appello si sarebbe dovuto limitare a vagliare l’attendibilità delle testimonianze, e non certo – in difetto di impugnazione incidentale sul punto, da parte del convenuto – l’ammissibilità dei capitoli di prova;

– che il settimo motivo – che censura il mancato ricorso al ragionamento presuntivo – e’, nuovamente, inammissibile;

– che, infatti, se il rifiuto di trarre una presunzione dalle risultanze istruttorie è “deducibile senza dubbio come vizio di falsa applicazione delle norme degli artt. 2727 e 2729 c.c., in quanto nella motivazione della sentenza di merito si coglie e, quindi si denuncia, un’argomentazione motivazionale espressa con cui il giudice violando alcuno dei paradigmi dell’art. 2729 c.c. si rifiuta erroneamente di sussumere la vicenda fattuale (assunta proprio come egli l’ha individuata) sotto la norma stessa e, quindi, di applicare una presunzione che doveva applicare”, dovendo il “rifiuto espresso e motivato di individuare una presunzione “hominis”” essere trattato “allo stesso modo dell’applicazione di una presunzione senza rispetto dei paradigmi normativi indicati dall’art. 2729 c.c.”, visto che in “entrambi i casi la denuncia in Cassazione è possibile secondo il verso della c.d. falsa applicazione della norma dell’art. 2729 c.c.” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 6 luglio 2018, n. 17720, Rv. 64966301), nel caso di specie, tuttavia, ciò che risulta mancare – nel testo della sentenza impugnata – è proprio tale rifiuto “espresso e motivato”, del giudice di appello, di trarre una “presumptio hominis” dagli elementi a sua disposizione;

– che l’ottavo motivo – che denuncia la violazione delle norme penali che contemplano i reati di ingiuria (o meglio, in questo caso, contemplavano) e lesioni personali – è inammissibile, in quanto privo di specificità, visto che “l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), a pena d’inammissibilità della censura”, non solo “di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione”, ma anche “di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo” (cfr. Cass. Sez. Un., selli. 28 ottobre 2020, n. 23745, Rv. 659448-01);

– che nella specie, inoltre, ciò che viene, nella sostanza, dedotto è -ancora una volta – il mancato apprezzamento delle risultanze istruttorie che ha impedito di ravvisare la sussistenza degli illeciti suddetti;

– che il nono motivo – sul rigetto della domanda di rimborso -inammissibile, giacché si sostanzia in una censura di errata valutazione della prova, mentre l’eventuale “cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4), disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4) – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante” (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640194-01; in senso conforme, tra le altre, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass. Sez. 3, sent. 12 aprile 2017, n. 9356, Rv. 64400101; Cass. Sez. 1, ord. 26 settembre 2018, n. 23153, Rv. 650931-01; Cass. Sez. 3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27458, Cass. Sez. 6-2, ord. 18 marzo 2019, n. 7618);

– che, infine, il decimo motivo – sul diniego di attribuire valore di probatorio, ex art. 116 c.p.c., comma 2, al rifiuto del convenuto di partecipare alla negoziazione assistita – è anch’esso inammissibile, dal momento che non è prospettabile come vizio di omesso esame di tifi fatto la mancata considerazione dello stesso come argomento di prova (Cass. 6-5, ord. 9 aprile 2018, n. 8621, Rv. 64773001);

– che, in conclusione, il ricorso va accolto solo in relazione al sesto motivo;

– che la sentenza impugnata, pertanto, va cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Milano, in persona di diverso giudice, per la decisione nel merito, oltre che sulle spese processuali anche del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il sesto motivo di ricorso, dichiarando inammissibili i restanti, cassando in relazione la sentenza impugnata e rinviando al Tribunale di Milano, in persona di diverso giudice, per la decisione nel merito, oltre che sulle spese processuali anche del presente giudizio.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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