Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.3319 del 10/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36104-2018 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, P.LE CLODIO 14, presso lo studio dell’avvocato LUCA LEONI, rappresentato e difeso dall’avvocato TOMMASO DILORENZO;

– ricorrente –

contro

MILANO ASSICURAZIONI SPA, oggi UnipolSai s.p.a.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 800/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 09/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/11/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI;

acquisite le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA

RILEVATO

che:

1. Con ricorso notificato il 4-7/12/2018, avverso la sentenza definitiva n. 800/2018 della Corte d’Appello di Bari, pubblicata in data 9/5/2018 e non notificata, P.G. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. La Società Milano Assicurazioni S.p.A., oggi Società UnipolSai S.p.A., intimata (presso il difensore, essendo il procuratore domiciliatario deceduto), non ha svolto difese in questa sede. Il Pm ha depositato conclusioni scritte instando per l’accoglimento del ricorso.

2. Per quanto qui interessa, il ricorrente adiva il Tribunale di Foggia dove, assumendo di essere titolare di una polizza assicurativa denominata “La mia assicurazione infortuni”, conveniva in giudizio la Milano Ass.ni per il pagamento dell’indennizzo maturato a seguito dell’infortunio occorsogli, in data *****, in conseguenza di un sinistro stradale. L’attore deduceva di aver riportato lesioni personali diagnosticate dal P.S. dell’Ospedale di ***** e specificate da relazione medico-legale di parte che versava in atti. Si costituiva la compagnia convenuta instando per il rigetto della domanda di indennizzo o, in eventum, per la sua riduzione opponendo varie eccezioni basate sul contratto (improponibilità della domanda in virtù di clausola compromissoria di arbitrato irrituale non attivata, nonchè intervenuta decadenza). Il Tribunale definiva la lite rigettando la domanda attorea per non avere l’attore fornito la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto, sia in relazione all’evento storico costituito dal sinistro, sia in relazione al diritto alla liquidazione dell’indennità richiesta. In specie, al fine di provare il titolo negoziale a fondamento dell’indennità assicurativa, il giudice di prime cure riteneva insufficiente la sola scheda di polizza prodotta dall’attore, visto l’espresso richiamo nel documento alle condizioni particolari del contratto che, in ogni caso, avrebbe dovuto essere provato per iscritto. Le condizioni particolari del contratto, peraltro, erano state prodotte tardivamente dalla compagnia convenuta e, dunque, venivano ritenute inammissibili, sebbene valutate dal giudice di prime cure ai fini della compensazione delle spese di lite.

3. Avverso la pronuncia, il sig. P. proponeva gravame dinanzi alla Corte d’Appello di Bari che, con sentenza non definitiva n. 44/2017, in integrale riforma della decisione del Tribunale, accertava in capo all’appellante il diritto all’indennizzo assicurativo, non essendo stato contestato dalla compagnia assicuratrice il fatto accaduto, ma essendo state opposte eccezioni contrattuali tuttavia non provate. Nominava, quindi, un consulente tecnico e disponeva che il giudizio proseguisse per la quantificazione dell’indennizzo. Acquisita la relazione peritale, con sentenza definitiva n. 800/2018 qui impugnata, la Corte di merito ha dato atto che la pronuncia non definitiva aveva già statuito in ordine all’an debeatur, talchè ad essa spettava esclusivamente il compito di determinare il quantum del diritto già accertato. Sul punto condivideva le conclusioni della CTU espletata, in merito all’entità delle lesioni riportate dal P. (12% di danno biologico permanente, oltre a danno biologico temporaneo), in quanto non specificamente contestate dalle parti. Nel quantificare la somma da liquidare per i postumi rilevati in sede peritale, ha tuttavia ritenuto di aderire alle prospettazioni della compagnia assicurativa secondo cui avrebbero dovuto applicarsi le condizioni contrattuali di polizza, rinvenibili nel documento prodotto, ritenendo che la circostanza della tardività della produzione documentale non potesse precluderne la materiale applicazione. Pertanto, ha disatteso il criterio di quantificazione dedotto dall’appellante sulla base della scheda di polizza e, in subordine, delle tabelle milanesi. Per l’effetto, ha condannato la Milano Ass.ni al pagamento dell’indennizzo assicurativo, liquidato nel minore importo di Euro 11.471,96 oltre interessi legali, rivalutazione monetaria, spese di lite e di CTU.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si denuncia “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 277 c.p.c. e dell’art. 279 c.p.c., nn. 2, 3 e 4, violazione rilevante in combinato disposto con l’art. 360 (error in iudicando) n. 3 c.p.c.”. Il ricorrente censura la sentenza definitiva, qui impugnata, per aver liquidato il quantum debeatur dovuto dalla compagnia assicuratrice richiamando le condizioni di contratto tardivamente depositate dalla controparte. Di contro, tra le questioni decise dalla sentenza parziale – cui la Corte di merito restava vincolata – vi sarebbero, per l’appunto: 1) l’inutilizzabilità delle condizioni di contratto, in quanto depositate dalla Milano Ass.ni tardivamente; 2) i criteri di determinazione dell’indennizzo indicati dalla scheda di polizza depositata dall’attuale ricorrente sin dalla costituzione in giudizio.

2. Con il secondo motivo si denuncia “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 152 c.p.c. e art. 153 c.p.c., nonchè dell’art. 183 c.p.c., comma 4, violazione rilevante in combinato disposto con l’art. 360 c.p.c., (error in iudicando) n. 3”. Il ricorrente lamenta che la compagnia assicuratrice abbia prodotto le condizioni contrattuali della polizza oltre i termini perentori consentiti dalla legge e, in specie, solo con la comparsa conclusionale. Pertanto, la Corte territoriale avrebbe dovuto non utilizzare la produzione per la liquidazione del quantum debeatur, avendo operato nei fatti una inammissibile emendatio libelli. Deduce, inoltre, di non avere accettato il contraddittorio su tale produzione fin dal primo scritto difensivo immediatamente successivo alla stessa.

3. Il terzo motivo è articolato attraverso diversi profili di doglianza. Anzitutto, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 1372 c.c., per mancata applicazione della polizza allegata dall’attore, per il cui esatto adempimento il medesimo esperiva azione giudiziaria. Rileva, poi, che la Corte d’Appello avrebbe dovuto applicare alla fattispecie concreta anche l’art. 1905 c.c., perchè afferente non ad un risarcimento in senso tecnico, quanto all’adempimento di un contratto, nonchè l’art. 1908 c.c., essendo l’obbligazione assunta dall’assicuratore contro i danni un debito di valore. Adduce, inoltre, che non sia possibile comprendere il motivo per cui, tra due soluzioni alternative offerte dalle parti per la determinazione del quantum debeatur, la sentenza definitiva abbia preferito quella “più strettamente contrattuale” della compagnia, neppure sussistendo alcun riscontro probatorio in merito alla circostanza che l’assicurato non avesse depositato le condizioni contrattuali per lucrare un indennizzo superiore a quello contrattualmente convenuto. Infine, ritiene – in ogni caso – errato anche il calcolo operato sulle predette condizioni, nonchè svolto in violazione dei criteri di interpretazione del contratto ex art. 1362 c.c. e ss..

4. Con il quarto ed ultimo motivo si denuncia “Palese violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per errata determinazione delle spese di giudizio”. Il ricorrente censura la statuizione in punto di spese di lite, attese le palesi violazioni in cui la sentenza impugnata è incorsa.

5. Il primo e il secondo motivo possono essere trattati congiuntamente in quanto logicamente collegati alla medesima questione. Essi sono entrambi fondati.

5.1. Preliminarmente, occorre rilevare che la Corte d’Appello ha dato atto del fatto che la sentenza non definitiva n. 44/2017 aveva già stato statuito in ordine all’an debeatur, in accoglimento dei motivi di gravame proposti dal P. e che, dunque, il giudizio de quo era volto unicamente alla determinazione del quantum debeatur in funzione della pretesa accertata. Sul punto, ha ritenuto condivisibili in assenza di specifiche contestazioni delle parti – le considerazioni peritali che, valutando l’entità delle lesioni subite dall’appellante, avevano rilevato i postumi da invalidità permanente nella misura del 12%, invalidità temporanea assoluta di 15 giorni, residua invalidità temporanea parziale di 20 giorni, nonchè spese mediche, documentate e giustificate, pari ad Euro 96,96. Tanto premesso, ha dato atto della sussistenza di due divergenti criteri di quantificazione monetaria delle predette conclusioni peritali, rispettivamente prospettati dalle due parti in lite. Il danneggiato aveva chiesto che l’indennità fosse liquidata sulla base della scheda della polizza e, in subordine, mediante l’applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano; l’assicuratore, invece, riteneva doversi fare riferimento esclusivo alle condizioni contrattuali. In specie, dalla lettura della sentenza definitiva si legge che “il danneggiato ha invocato l’applicazione, per quanto attiene alla invalidità permanente, del massimale di polizza senza alcuna franchigia, giungendo alla conclusione che i dodici punti di invalidità ipotizzati dal ctu debbano comportare un indennizzo complessivo di Euro 60.000,00 (Euro 5.000 a punto per dodici, come da massimale previsto di Euro 500.000,00) ovvero, subordinatamente, mediante applicazione delle c.d. “tabelle milanesi”” (p. 3, penultimo cpv.). “La Compagnia assicurativa, al contrario, prospettava una quantificazione sulla scorta delle specifiche clausole contrattuali, nonostante la tardiva produzione delle stesse, invocando, con riguardo alla invalidità permanente l’art. 3 punto due, comma 1, della polizza, laddove, per le invalidità superiori al 5% (come quella in esame), si utilizza la tabella ivi riportata che, per una invalidità del 12% prevede la liquidazione del 2% del massimale di Euro 500.000,00, ovvero la somma di Euro 10.000,00 e per la invalidità temporanea la somma giornaliera di Euro 50,00 a decorrere dal quinto giorno successivo all’infortunio, oltre, ovviamente, alle spese mediche riconosciute” (p. 3, ult. cpv.). Pur dando atto dei due criteri divergenti prospettati dalle controparti, la Corte barese ha valutato che “Tra le due soluzioni alternative di cui innanzi, ritiene questa Corte di dover condividere quella più strettamente “contrattuale” richiesta dalla Compagnia assicurativa, atteso che la circostanza della tardiva produzione documentale delle stesse non può certo precluderne la materiale applicazione, potendosi presumere che l’omessa produzione da parte dell’assicurato fosse determinata proprio dalla consapevolezza (…) di voler lucrare un indennizzo assicurativo notevolmente superiore a quello contrattualmente convenuto ed accettato dallo stesso. La misura dell’indennizzo va quindi riconosciuta alla stregua dei criteri determinativi indicati nelle condizioni generali di polizza cui, fra l’altro, la scheda generale prodotta dall’assicurato fa esplicito riferimento (…)” (p. 4, 2 e 3 cpv.).

5.2. Deve rilevarsi, sul solco della motivazione addotta dalla Corte territoriale, che il ricorrente coglie nel segno ove contesta che in merito alla inutilizzabilità della documentazione prodotta dalla compagnia ed ai parametri applicabili per la determinazione del quantum, la Corte barese fosse vincolata a quanto già statuito dalla pronuncia non definitiva. In proposito, più volte questa Corte ha ribadito che “Nel caso di pronuncia di sentenza non definitiva, il giudice si spoglia della “potestas iudicandi” relativa alle questioni decise, delle quali gli resta precluso il riesame – sia in ordine alle questioni definite che in ordine a quelle da esse dipendenti – salvo che detta sentenza non venga riformata con pronuncia passata in giudicato, a seguito di impugnazione immediata; ne consegue che tale giudice non può risolvere le medesime questioni in senso diverso con la sentenza definitiva e, ove lo faccia, il giudice del gravame, anche di legittimità, può rilevare d’ufficio la violazione del giudicato interno originante dalla sentenza non definitiva, a nulla rilevando che la violazione non abbia costituito oggetto di specifica impugnazione.” (Così, Cass. Sez. L -, Sentenza n. 18834 del 28/07/2017; Cass., Sez. L, Sentenza n. 23862 del 23/11/2015; in senso conforme, ex plurimis, Cass., Sez. L -, Sentenza n. 18834 del 28/7/2017; Sez. 3, Sentenza n. 18898 del 31/8/2009; Sez. 2, Sentenza n. 12346 del 22/8/2003).

5.3. Difatti, in accoglimento del motivo di gravame dell’appellante che denunciava, per l’appunto, l’inutilizzabilità della documentazione tardivamente depositata dalla compagnia, la pronuncia non definitiva evidenziava che “la lacuna probatoria, dovuta alla tardiva produzione delle condizioni generali del contratto, depositate solo unitamente alla comparsa conclusionale ex art. 189 c.p.c., finisce per pregiudicare la società assicuratrice, su cui incombeva l’onere di provare i fatti sui quali le stesse eccezioni si fondano (…) le condizioni generali di contratto (…) non sono state tempestivamente depositate” (ricorso: p. 8, 1 cpv.).

5.4. Parimenti, in ordine ai parametri per la liquidazione richiesti dall’attore, la sentenza non definitiva era del seguente tenore “Quanto al primo motivo d’appello, deve rilevarsi come il P. abbia adempiuto a quanto richiesto dal combinato disposto di cui all’art. 2697 e 1218 c.c., allegando all’atto introduttivo del giudizio di primo grado la polizza di assicurazione n. (…) intitolata “*****”, scrittura privata che non solo prova l’esistenza del contratto di assicurazione, ai sensi dell’art. 1888 c.c., ma contiene altresì la descrizione del rischio assicurato e consente di interpretare la volontà dei soggetti contraenti. Dall’esame della suddetta polizza si evince, invero, non solo la data della sua decorrenza (a partire dal 6.2.2006), ma soprattutto ivi, nella sezione denominata “garanzie e premi”, sono definiti i parametri per la determinazione dell’importo dell’indennizzo si seguito riportati: la somma assicurata per morte è costituita da Euro 500.000,00, con premio lordo annuo di 275,00 Euro; in caso di invalidità permanente, il massimale è di Euro 500.000,00, con premio annuo di Euro 459,36; la voce rimborso spese di cura, invece, prevede una somma assicurata pari a Euro 20.000,00 con premio annuo di 140,87Euro; l’indennità per ricovero e convalescenza è di 150 Euro al giorno, con premio annuo lordo di Euro 27,56; l’indennità per ingessatura è di Euro 100 al giorno, con premio annuo lordo di Euro 111,47; infine, l’inabilità temporanea ammonta fino a 50 C al giorno, con un premio annuo di Euro 153,12.” (ricorso: p. 7, 1 e 2 cpv.).

5.5. Talchè, deve rilevarsi che la sentenza non definitiva, per un verso, ha sancito la tardiva produzione delle condizioni contrattuali da parte della compagnia assicuratrice; per altro verso, per la liquidazione da riservare al prosieguo del giudizio, ha validato la scheda di polizza versata in atti dall’attore, ove la franchigia contrattuale non è rinvenibile. Trattasi, dunque, di due questioni già decise con la sentenza non definitiva, per cui al giudice di secondo grado era oramai precluso riesaminarle e risolverle in senso diverso con la successiva sentenza definitiva.

5.6. Oltre a quanto sopra osservato con riguardo alla portata del giudicato interno originante dalla sentenza parziale, parimenti deve ritenersi fondato il secondo motivo, in ragione della irritualità della produzione delle condizioni contrattuali, pacificamente avvenuta in spregio delle preclusioni processuali (in sede di comparsa conclusionale) e, dunque, da considerarsi tamquam non esset, occorrendo fare riferimento, quanto al termine ultimo per le produzioni documentati, all’art. 183 c.p.c., comma 6, disposizione tesa appunto ad esaurire la definitiva cristallizzazione del thema decidendum e del thema probandum. E, invero, i termini stabiliti dalla menzionata disposizione del codice di rito per la modifica delle domande e delle eccezioni, oppure per la produzione di documenti sono espressamente definiti come “perentori”, la cui violazione è rilevabile d’ufficio e non è sanabile dal consenso o dall’acquiescenza della parte legittimata a dolersene, trattandosi di termini dettati nell’interesse generale alla sollecita definizione dei giudizi. (cfr. Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n. 16800 del 26/6/2018; Sez. 3, Sentenza n. 7270 del 18/3/2008; Sez. 5, Sentenza n. 1771 del 30/1/2004).

5.7. Pertanto, anche a voler intendere diversamente la sentenza non definitiva, assumendo che la Corte barese non abbia posto vincoli alla futura determinazione del quantum debeatur, la sentenza definitiva non avrebbe potuto richiamare, a nessun fine, la documentazione irritualmente introdotta dalla compagnia assicuratrice a supporto della propria eccezione.

6. Il terzo ed il quarto motivo sono assorbiti dall’accoglimento dei precedenti.

7. Conclusivamente, la Corte accoglie il ricorso in ordine al primo e al secondo motivo, assorbiti gli altri, con rinvio alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, affinchè provveda a rideterminare, secondo i parametri della scheda di polizza allegata dall’attore in considerazione dei postumi rilevati dalla CTU, l’importo dovuto dalla compagnia Milano Ass.ni all’attuale ricorrente a titolo di indennità assicurativa.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile, il 19 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021

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